Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22-06-2011) 26-09-2011, n. 34772 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

X.A. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Trieste, in parziale riforma della decisione del tribunale di Udine in data 6 ottobre 2006, revocava all’imputato la pena accessoria dell’interdizione legale per la durata della pena e sostituiva quella perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea di anni cinque, confermando nel resto della sentenza impugnata.

Deduce in questa sede il ricorrente la violazione degli artt. 10 e 128 c.p. rilevando che egli risulta condannato per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 81 cpv. e art. 73 comma 1 per avere detenuto un quantitativo di circa nove chilogrammi di eroina che in soluzioni in numero di tre al mese per quantitativi grammi 500 per volta cedeva in cambio di denaro recapitandola in (OMISSIS) a, località (OMISSIS), S.E. e P.R. e che, pertanto, il reato deve ritenersi commesso da straniero all’estero in danno di cittadino italiano, ciò premesso fa rilevare come nella specie difettino le due condizioni indicate dall’art. 10 e cioè che lo straniero si trovi nel territorio dello Stato e che vi sia stata richiesta del ministro della giustizia.

In ordine al primo requisito si fa rilevare che l’imputato è stato in realtà introdotto nel territorio nazionale in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in forza di provvedimento di estradizione avviato dalla Repubblica di Slovenia, ma quest’ultima è stata annullata dal tribunale del riesame di Trieste.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Alla obiezione del ricorrente secondo cui sulla base dell’imputazione appare evidente che la condotta ascritta all’imputato si esaurisce nella mera detenzione e nella successiva cessione e che, entrambe le predette condotte sono interamente avvenute al di fuori del territorio italiano, i giudici di appello hanno già adeguatamente risposto, correttamente citando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il reato si considera commesso nel territorio italiano anche quando la condotta criminosa sia stata ivi realizzata solo in parte quale frammento del complessivo disegno delittuoso.

Ed al riguardo, con motivazione fattuale insindacabile questa sede, in quanto correttamente logicamente sviluppata, i medesimi giudici hanno rilevato come l’attività preparatoria della cessione sia stata svolta sicuramente in Italia in quanto ivi, tra l’altro, sono stati predisposti mezzi occorrenti all’acquisto ed al trasporto della droga ed è dall’Italia che P. e S. hanno trattenuto i contatti e si sono accordati con l’imputato in vista delle cessioni.

Peraltro la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che la consumazione del reato di acquisto di sostanze stupefacenti non richiede la cessione, e la conseguente ricezione della droga, perfezionandosi la compravendita con il solo incontro delle volontà del compratore e del venditore (ex plurimis Sez. 4, n. 32911 del 11/05/2004 Rv. 229267).

Al rigetto del ricorso consegue per il ricorrente l’onere del pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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