T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. I, Sent., 17-10-2011, n. 1273 Piano di lottizzazione convenzionato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. I ricorrenti hanno impugnato gli atti nn. 44, 45, 46 e 47 del 20.09.2010, con cui il Comune di Badolato chiedeva il pagamento, rispettivamente, a C.V., C.A., C.C. e C.F., in qualità di eredi di C.T., della somma di Euro. 10.142,69, oltre interessi a titolo di oneri di urbanizzazione, calcolati per la quota di terreno di sua proprietà – per la realizzazione d’ufficio delle opere di urbanizzazione nascenti dalla convenzione di lottizzazione "Montemanno", stipulata tra il Comune di Badolato e la società "Petina srl’ in data 18 aprile 1985.

Con il presente ricorso lamentano che il Comune di Badolato, con il predetto atto di ingiunzione, avrebbe indebitamente posto a loro carico le spese per la realizzazione delle opere di urbanizzazione non eseguite, in relazione al lotto di cui in origine era proprietario il loro dante causa.

A sostegno della propria impugnativa, adducevano: violazione ed eccesso di potere per difetto di istruttoria; prescrizione del credito; difetto di legittimazione passiva; violazione del r.d. n. 639 del 1910; infondatezza nel merito della pretesa azionata.

2. Con memoria depositata in data 20.01.2011, si costituiva in giudizio il Comune di Badolato, deducendo che lo stesso "è già in possesso del decreto ingiuntivo n. 67 del 1998 emesso dal Tribunale civile di Catanzaro, sezione distaccata di Chiaravalle Centrale nei confronti del signor C.T.".

3. Il ricorso è fondato per intervenuta prescrizione della presta azionata.

La convenzione di lottizzazione non precisa il termine entro il quale la parte lottizzante avrebbe dovuto assolvere l’obbligo di cessione delle aree. Nondimeno deve ritenersi che tale obbligo avrebbe potuto essere fatto valere dal Comune, ai sensi dell’art. 2935 c.c., a decorrere dalla scadenza del termine decennale di validità della convenzione, che segna il termine finale di eseguibilità "spontanea" delle opere in essa previste. In altri termini, posto che il privato ha dieci anni di tempo per l’esecuzione delle opere previste in convenzione, soltanto dalla scadenza della convenzione medesima è possibile verificare se le opere siano state o meno eseguite ed il Comune abbia titolo per richiedere la cessione delle aree (cfr. TAR Brescia, n. 1126/2001 e n. 65/2003; TAR Campania, Napoli, sez. II, n. 2773/2007).

In sostanza, l’obbligazione del privato diventa esigibile proprio al termine della scadenza della convenzione e da tale momento inizia a decorrere anche l’ordinario termine di prescrizione.

Seguendo lo stesso percorso argomentativo, decorsi dieci anni (ordinario termine prescrizionale ex art. 2946 c.c.), da tale termine iniziale (quello di scadenza della convenzione), il diritto dovrebbe dichiararsi prescritto.

Applicando questi principi al caso in esame, ne deriva la fondatezza dell’eccezione di prescrizione.

La convenzione di lottizzazione Montemanno, stipulata tra il Comune di Badolato e la società "Petina srl’ in data 18 aprile 1985, è scaduta alla data del 18 aprile 1995, che segna il "dies ad quem" per l’esecuzione spontanea delle opere previste in convenzione da parte del privato e, nel contempo, il "dies a quo" per verificare se le opere siano state o meno eseguite e per la richiesta di cessione delle aree da parte del Comune, oltre che, ovviamente, per la decorrenza dell’ulteriore termine decennale di prescrizione dei diritti del Comune, che, quindi, in assenza di alcuni fatti interruttivi, sarebbe venuta a compimento il 18 aprile 2005.

Orbene, nella specie, risulta che il Comune di Badolato, decorsi i dieci anni previsti dal piano di lottizzazione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a carico dei lottizzanti (18 aprile 1995), ha notificato al dante causa dei ricorrenti, in data 09.10.1998, il decreto ingiuntivo del Tribunale di Catanzaro – Sezione Distaccata di Chiaravalle Centrale n. 67 depositato il 23.09.1998.

Da tale data è iniziato a decorrere nuovamente il termine prescrizionale di dieci anni. Il Comune ha chiesto nuovamente il pagamento delle somme con le ingiunzioni che recano la data del 20 settembre 2010 e quindi successivamente al decorso del termine decennale. Il credito azionato deve, pertanto, ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.

4. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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