Cass. civ. Sez. V, Sent., 03-02-2012, n. 1549 Imposta valore aggiunto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 16 aprile 2007, che, rigettando l’appello dell’ufficio, nel giudizio introdotto dalla sas 4P Costruzioni di Porricelli Raffaele & C. con l’impugnazione dell’avviso di rettifica dell’IVA per il 1996, con il quale si contestava il mancato rinvenimento di due delle trentuno fatture emesse quell’anno, ed accogliendo l’appello incidentale della contribuente, ha ritenuto il contestato "debito d’imposta relativo al 1996 totalmente assorbito dal credito d’imposta vantato dalla società".

L’amministrazione ricorrente, rilevato che la notifica del ricorso, tentata a mezzo del servizio postale il 23 maggio 2008, non si era perfezionata "a causa di un errore dell’amministrazione postale", con istanza dell’11 agosto 2010 chiedeva al Presidente della sezione di essere autorizzata a rinotificare il ricorso.

L’Agenzia delle entrate, quindi, premesso che tale autorizzazione era stata concessa con decreto del Presidente della sezione del 15 settembre 2010 "con il seguente dispositivo Visto si autorizza la rinotifica salvo il controllo del Collegio", provvedeva a notificare nuovamente il ricorso il 22 settembre 2010.

La società contribuente resiste con controricorso, eccependo anzitutto l’intempestività della prima notificazione e l’irregolarità tanto della prima che della seconda notificazione del ricorso.

Motivi della decisione

Va preliminarmente rilevata la decadenza dall’impugnazione, il cui termine annuale spirava il 1 giugno 2008.

Questa Corte ha chiarito che qualora la notificazione dell’atto processuale, "da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di richiedere all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, semprechè la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere 1’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie: in applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibile l’appello rinotificato – in seguito alla riattivazione del procedimento notificatorio effettuata, successivamente alla scadenza del termine lungo, dopo pochi giorni dalla conoscenza dell’esito negativo del primo, tempestivamente chiesto – presso il domicilio eletto dall’avvocato e dalla parte nel luogo sede dell’ufficio giudiziario, il cui cambiamento non era stato comunicato alla controparte" (Cass., sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352; Cass. n. 6846 e n. 586 del 2010).

Nella specie la nuova notificazione del ricorso per cassazione, eseguita nel settembre 2010, non è intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto dalla prima, non andata a buon fine, risalente al 23 maggio 2008, in prossimità del termine di decadenza del 1 giugno 2008, sì che non è configurabile una riattivazione di quel procedimento notificatorio iniziato, tempestivamente, più di due anni prima.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.100, oltre a spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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