T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 17-10-2011, n. 463 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il ricorrente, Maresciallo Aiutante dei Carabinieri in forza quale Comandante di Reparto presso la Legione Carabinieri Friuli – Venezia Giulia, Stazione di Grado, impugna il diniego di accesso ai documenti di cui al provvedimento della Legione Carabinieri del F. – V.G. – Compagnia di Monfalcone, del 30.4.11.

1.1. – In fatto, espone che il 3.3.11 era intervenuto, a supporto dei Vigili Urbani, per l’identificazione di un soggetto – tale L.P. – sospetto di ubriachezza che stava creando problemi di ordine pubblico, il quale opponeva resistenza e tentava la fuga, provocando al ricorrente alcune lesioni. In conseguenza di ciò, l’istante proponeva nei suoi confronti querela per i reati di cui all’art. 337 c.p.. In ragione di ciò, in data 4.4.11, inoltrava richiesta di accesso al fine di acquisire copia dei documenti concernenti l’episodio, per potersi tutelare giudizialmente, sia in sede civile che penale, nei confronti del L..

Con l’atto qui opposto l’Arma opponeva rifiuto, ritenendo tale documentazione sottratta all’accesso alla stregua dell’art. 1049, comma 1, lett. f) del D.P.R. 90/10.

1.2. – Contro il diniego agisce il ricorrente deducendone l’illegittimità per violazione degli artt. 24 e sg. della L. 241/90; dell’art. 1049, comma 1, del D.P.R. 90/10 e difetto di motivazione.

2. – L’Amministrazione, costituita, chiede la reiezione del ricorso.

3. – Il ricorso è fondato.

E’ ben vero che l’istanza del ricorrente può apparire alquanto generica, avendo lo stesso richiesto l’accesso agli "atti relativi alla pratica 151/3 del 2011 inerenti la denuncia/querela presentata dal M.A.s.UPS La N.V. nei confronti di L.P."; tuttavia l’Amministrazione (nella relazione, in atti) mostra di aver perfettamente inteso il contenuto della istanza, poiché precisa che "la documentazione richiesta consiste: nei rapporti che il Comandante di questa Compagnia, su superiore richiesta, ha redatto e trasmesso per illustrare le circostanze essenziali del fatto che vedeva coinvolti dei militari dell’Arma" e "nella documentazione redatta dallo stesso richiedente, in virtù del suo incarico di Comandante della Stazione di Grado, con cui delinea l’attività di polizia giudiziaria relativa al deferimento di L.P.". Nella relazione (ma non nel provvedimento di diniego) si rileva, peraltro, che la richiesta sarebbe stata indeterminata e generica nella motivazione, il che aveva determinato "l’impossibilità per l’Amministrazione di poter correttamente e legittimamente riscontrare il necessario legame tra la finalità dichiarata dal richiedente e la documentazione dallo stesso richiesta". Si aggiungeva inoltre che, comunque, si tratterebbe di documenti sottratti all’accesso dall’art. 1049, comma 1, lett. f), del DPR 90/10 (quest’ultima motivazione è l’unica posta a sostegno del diniego nel provvedimento opposto).

E’ agevole rilevare come nessuno degli esposti argomenti (anche ammettendo la possibilità di motivazione postuma) appaia fondato: e infatti, la P.A. aveva ben inteso quali fossero i documenti ai quali si chiedeva l’accesso; l’interesse del ricorrente alla loro conoscenza era stato adeguatamente indicato ("diritto di difesa nella costituzione di parte civile del querelante") e, infine, l’art. 1049 comma 1, lett. f), del D.P.R. 90/10 invocato, riguarda questioni del tutto estranee alla vicenda all’esame. Tale norma, infatti, sottrae all’accesso gli "atti e documenti concernenti l’organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all’impiego e alla mobilità di contingenti di personale dell’Arma dei carabinieri, nonché i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza", quindi documenti amministrativi del tutto diversi da quelli di cui si controverte.

In definitiva il ricorso va accolto, con dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di consentire l’accesso agli atti richiesti.

4. – Sussistono le ragioni di legge per disporre la totale compensazione, tra le parti tutte, delle spese e competenze di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli – Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento di diniego impugnato e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di consentire l’accesso ai documenti richiesti..

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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