T.A.R. Friuli-Venezia Giulia Trieste Sez. I, Sent., 17-10-2011, n. 462 Atti amministrativi diritto di accesso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Il ricorrente, Maresciallo Aiutante in forza quale Comandante di Reparto presso la Legione Carabinieri Friuli Venezia Giulia – Stazione di Grado, impugna il diniego di accesso ai documenti di cui al provvedimento della Legione Carabinieri del F. – V.G., Compagnia di Monfalcone, del 30.4.11.

1.1. – In fatto, espone che il 6.3.11, nell’ambito delle funzioni di sorveglianza della circolazione stradale, aveva provveduto a controllare il controinteressato L.P. (che transitava a bordo di un autoveicolo), il quale "opponeva resistenza e formulava minacce di vario genere". Ciò induceva il ricorrente a proporre querela nei confronti di tale soggetto. In data 4.4.11, l’istante inoltrava richiesta di accesso al fine di acquisire copia dei documenti concernenti l’episodio, per potersi tutelare giudizialmente nei confronti del P..

Con l’atto qui opposto, l’Arma opponeva rifiuto ritenendo tale documentazione sottratta all’accesso alla stregua dell’art. 1049, comma 1, lett. f) del DPR 90/10.

1.2. – Contro il diniego agisce il ricorrente deducendone l’illegittimità per violazione degli artt. 24 e sg della L. 241/90; dell’art. 1049, comma 1, del DPR 90/10 e difetto do motivazione.

2. – L’Amministrazione, costituita, chiede la reiezione del ricorso.

3. – E’ presente in giudizio anche il controinteressato, che conclude con la medesima richiesta.

4. – Il ricorso è fondato.

4.1. – E’ ben vero che l’istanza del ricorrente può apparire alquanto generica, avendo lo stesso richiesto l’accesso agli "atti relativi alla pratica 35/33 del 2011 inerenti il deferimento in s.l. di P. L."; tuttavia l’Amministrazione (nella relazione in atti) mostra di aver perfettamente inteso il contenuto della domanda, poichè precisa che "la documentazione richiesta consiste: nei rapporti che il Comandante della Compagnia, su superiore richiesta, ha redatto e trasmesso per illustrare le circostanze essenziali del fatto che vedeva coinvolti dei militari dell’Arma", e "nella documentazione redatta dallo stesso richiedente, in virtù del suo incarico di Comandante della Stazione di Grado, con cui delinea l’attività di polizia giudiziaria relativa al deferimento di P. L.". Nella relazione (ma non nel provvedimento di diniego) si rileva, peraltro, che la richiesta sarebbe stata indeterminata e generica nella motivazione, il che aveva determinato "l’impossibilità per l’Amministrazione di poter correttamente e legittimamente riscontrare il necessario legame tra la finalità dichiarata dal richiedente e la documentazione dallo stesso richiesta". Si aggiunge inoltre che, comunque, si tratterebbe di documenti sottratti all’accesso dall’art. 1049, comma 1, lett. f), del DPR 90/10 (quest’ultima motivazione è l’unica posta a sostegno del diniego nel provvedimento opposto).

E’ agevole rilevare come nessuno degli esposti argomenti (anche ammettendo la possibilità di motivazione postuma) sia fondato: e, infatti, la P.A. aveva ben inteso quali fossero i documenti cui si chiedeva l’accesso; l’interesse del ricorrente alla loro conoscenza era stato adeguatamente indicato ("diritto di difesa nella costituzione di parte civile…a seguito di presentazione di denuncia querela nei confronti di P. L. e C.A."), e, infine, l’art. 1049 comma 1, lett. f), del D.P.R. 90/10 invocato, riguarda questioni del tutto estranee alla vicenda all’esame. Tale norma, infatti, sottrae all’accesso gli "atti e documenti concernenti l’organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia, ivi compresi quelli relativi all’impiego e alla mobilità di contingenti di personale dell’Arma dei carabinieri, nonché i documenti sulla condotta del personale rilevanti ai fini di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e quelli relativi ai contingenti delle Forze armate poste a disposizione dell’autorità di pubblica sicurezza", quindi documenti amministrativi del tutto diversi da quelli di cui si controverte.

4.2. – Né miglior sorte possono avere gli argomenti spesi a difesa del provvedimento di diniego del controinteressato costituito P., il quale ritiene che quelli richiesti siano "atti compiuti nell’esercizio di attività di polizia giudiziaria" che sottostanno al segreto istruttorio "fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari". In realtà, dalla documentazione versata, risulta che le indagini per i reati di cui agli artt. 41 cpv. e 337 c.p. (di cui è incolpato il controinteressato) sono concluse e la documentazione (in sede penale) è già a disposizione delle parti; il che è una ragione di più per non negare l’accesso in sede amministrativa.

Tutto questo, tuttavia, nella presente sede non rileva, posto che il ricorrente ha chiesto l’accesso ad un atto che egli stesso ha formato (che già conosce, ma di cui ha diritto di estrarre copia), nonché ai "rapporti che il Comandante della Compagnia, su superiore richiesta, ha redatto e trasmesso per illustrare le circostanze essenziali del fatto che vedeva coinvolti dei militari dell’Arma", documento che non pare al Collegio rientri tra quelli sottratti all’accesso dalla norma invocata.

In definitiva, il ricorso va accolto con dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di consentire l’accesso agli atti richiesti.

5. – Sussistono le ragioni di legge per disporre la totale compensazione, tra le parti tutte, delle spese e competenze di causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli – Venezia Giulia, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e dichiara l’obbligo dell’Amministrazione di consentire l’accesso ai documenti richiesti.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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