Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 26-09-2011, n. 34768 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Perugia, con sentenza dell’8.1.2010, in parziale riforma della sentenza 13.10.2008 del Tribunale monocratico di Orvieto:

a) ribadiva l’affermazione della responsabilità penale di B.L. in ordine al reato di cui:

– al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), (per avere realizzato, quale costruttore, un fabbricato ad uso abitativo, in zona agricola, in contrasto con le previsioni della L. n. 11 del 2005 della Regione Umbria e della vigente Variante al programma comunale di fabbricazione – acc. in (OMISSIS));

b) e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, determinava la pena (condizionalmente sospesa) in mesi 2, giorni 20 di arresto ed Euro 2.800,00 di ammenda, confermando l’ordine di demolizione delle opere abusive.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il B., il quale ha eccepito:

– la legittimità del permesso di costruire rilasciato il 21.7.2006, dal Comune di Montecchio, per l’attività edificatoria in oggetto;

– l’erroneo disconoscimento della mancanza di colpa nel comportamento da lui tenuto, stante una totale incertezza interpretativa della correlate previsioni della L.R. n. 11 del 2005.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè le doglianze anzidette sono manifestamente infondate.

1. B. è stato condannato per avere realizzato, quale costruttore, un fabbricato ad uso civile abitazione, per il quale il Comune di Montecchio aveva rilasciato permesso di ristrutturazione ed ampliamento in data 21.7.2006.

Nella relazione di accompagnamento al progetto era stato affermato che:

– prima del 1967 esisteva un fabbricato di pietra di circa 60 mq., che veniva abitato nella stagione estiva e durante la raccolta delle olive; in esso vi era anche un focolare con camino, usato per riscaldare e cucinare;

– il manufatto non era stato mai accatastato;

– il tempo e la mancata manutenzione avevano deteriorato quel fabbricato fino a farlo crollare del tutto;

– vi era anche un annesso agricolo in pietra, costruito a distanza di 50 metri, nell’anno 1992, previo rilascio di concessione edilizia.

Le dichiarazioni anzidette erano state rilasciate in quanto, affinchè potesse procedersi ad edificazione nel terreno in oggetto occorrevano necessariamente tre requisiti:

1) che il fabbricato da ristrutturare ed ampliare esistesse da epoca antecedente al 13 novembre 1997 (della L. n. 11 del 2005, art. 35 della Regione Umbria);

2) che fossero presenti caratteristiche oggettive evidenzianti l’uso abitativo di esso (art. 42 del Programma di fabbricazione del Comune di Montecchio);

3) che l’immobile preesistente, caratterizzato dall’uso abitativo, fosse accatastato (art. 42 del Programma di fabbricazione del Comune di Montecchio).

2. La L.R. Umbria 22 febbraio 2005, n. 11, art. 35, comma 1, (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale) prevede che "Nei singoli edifici destinati a residenza sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, nonchè, per quelli già esistenti alla data del 13 novembre 1997 ampliamenti per un incremento massimo di 100 metri quadri di superficie utile coperta, purchè la superficie utile coperta complessiva del singolo edificio oggetto di intervento, comprensivo dell’ampliamento, non risulti superiore a 450 metri quadri …".

L’art. 42 della Variante al Programma di fabbricazione vigente nel Comune di Montecchio indica i requisiti minimi necessari per potere ritenere "destinato ad uso abitativo" un preesistente fabbricato rurale e li individua: 1) nel censimento dell’entità edilizia abitativa nel catasto, con uno o più vani; 2) nella documentata esistenza di elementi costruttivi chiaramente riconducibili ad un utilizzo abitativo (focolare, forno panicolo, presenza di finestrature, aperture, pavimentazioni, risorse idriche etc.); 3) nella esistenza di fotografie che documentino la presenza abitativa e la configurazione del perimetro murario; 4) nella presenza di tracce inequivocabili di strutture murarie.

3. I giudici del merito hanno rilevato che, dalle fotografie aeree del Servizio cartografico della Regione Umbria (risalenti agli anni 1994, 1997 e 1999), si evince che, anteriormente a tali anni, non esisteva alcun fabbricato sul terreno in oggetto.

Sul posto esisteva soltanto un rudere del quale non era possibile configurare il perimetro murario, perchè la documentazione fotografica allegata alla richiesta di permesso di costruire riproduceva la struttura da un solo lato ed in più punti discontinua, ed un rudere non può essere oggetto di ricostruzione, mancando la struttura essenziale di ciò che dovrebbe essere ricostruito.

Assolutamente indimostrato era rimasto altresì l’assunto che quel fabbricato (del quale non è stata dimostrata la preesistenza al novembre del 1977) fosse destinato ad uso abitativo, non potendo ritenersi acquisita (anche sulla base del testimoniale) la prova della sussistenza dei requisiti minimi richiesti dalle prescrizioni pianificatorie per l’evidenziazione di un uso siffatto.

4. A fronte delle anzidette enunciazioni della sentenza impugnata, assume il ricorrente che:

– in Umbria molti Comuni non consideravano ostativa al rilascio del permesso di costruire in ampliamento di un fabbricato residenziale, la non dimostrata preesistenza dello stesso alla data del 13 novembre 1997 ed il titolo abilitativo veniva concesso pure in relazione a fabbricati completamente crollati;

– nella specie, il requisito dell’uso abitativo dell’immobile da ristrutturare ed ampliare deve ritenersi legittimamente ed esaurientemente attestato – stante l’assenza di riscontri oggettivi determinata dal crollo di detto immobile – dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata da un precedente proprietario del fondo.

5. Al riguardo va ribadito anzitutto il principio secondo il quale la ricostruzione su ruderi costituisce sempre "nuova costruzione", in quanto il concetto di ristrutturazione edilizia postula necessariamente la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e copertura. In mancanza di tali elementi strutturali non è possibile valutare l’esistenza e la consistenza dell’edificio da consolidare ed i ruderi non possono che considerarsi alla stregua di un’area non edificata vedi, tra le decisioni più recenti, Cass. pen., Sez. 3 21.10.2008, n. 42521, Valeri; 24.9.2008, n. 36542, Verdi; 23.1.2007, Meli; 13.1.2006, Polverino; nonchè Cass. civ., sez. 2, 27.10.2009, n. 22688. Vedi pure, nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, sez. 4: 26.2.2008, n. 681; 15.9.2006, n. 5375; Sez. 5 28.5.2004, n. 3452; 15.4.2004, n. 2142.

Deve rilevarsi poi che – attraverso la formulazione delle doglianze svolte in ricorso e la prospettazione di una prassi amministrativa che non potrebbe mai, comunque, legittimare il rilascio di permessi di costruire "contra legem" – viene censurata in fatto la sentenza impugnata, mentre le eccezioni concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale della vicenda e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

6. Quanto alla prospettazione di carenza dell’elemento soggettivo del reato (per errore scusabile), va osservato che – a fronte delle previsioni della L.R. n. 11 del 2005, art. 35 in sè non equivoche quanto all’apposizione di un limite temporale per consentire ampliamenti di singoli edifici destinati a residenza – le addotte incertezze interpretative appaiono ricollegabili al tentativo di pervenire ad una esegesi estensiva della norma.

Si imponeva, pertanto, una prudenza assoluta (nella specie non osservata) nell’addivenire a soluzioni quanto meno "azzardate", tenuto anche conto che – come si evince dal documento redatto dalla Provincia di Terni richiamato in sentenza – esistevano circolari e pareri legali redatti dal servizio affari giuridici e legislativi della Giunta regionale che non affermavano la eludibilità del limite temporale normativamente fissato. La possibilità, poi, di ritenere "esistenti" edifici già da anni completamente crollati (oltre che irrazionale) era ed è stata costantemente esclusa dalla concorde e consolidata giurisprudenza amministrativa e penale. Costituiva dato certo, infine, la carenza del requisito della iscrizione dell’immobile in catasto.

7. Tenuto conto della sentenza 13.6.2000, n. 186 della Corte Costituzionale e rilevato che, nella specie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria della stessa consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 1.000,00.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro mille/00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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