Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 26-09-2011, n. 34766

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Cagliari, con sentenza del 9.12.2009, confermava la sentenza 9.1.2009 del Tribunale di Cagliari – Sezione distaccata di Sanluri, che:

a) aveva affermato la responsabilità penale di R.P., C.A., F.O. e S.N. in ordine al reato di cui:

– al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) per avere – il R. quale responsabile dell’ufficio amministrativo ed il C. quale amministratore delegato della s.p.a..

"STIM", proprietaria dell’immobile; la F. quale amministratore unico della s.p.a..

"Contract & Gestioni", il S. quale titolare della società esecutrice dei lavori – realizzato, in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, un intervento di trasformazione urbanistica di un’area di circa 33 ettari, in totale difformità dalla concessione edilizia rilasciata il 7.2.2005 – acc. in (OMISSIS);

e, riconosciute a tutti circostanze attenuanti generiche, aveva condannato ciascuno alla pena di mesi quattro di arresto ed Euro 12.000,00 di ammenda, concedendo i doppi benefici di legge (con eccezione del S.) e condannando altresì gli imputati, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili "Amici della Terra" e "Gruppo di intervento giuridico Onlus";

b) aveva dichiarato invece la improcedibilità, quanto al connesso reato paesaggistico, perchè estinto a seguito della integrale rimessione in pristino dei luoghi.

Avverso tale sentenza gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione.

Il difensore dei primi tre ha eccepito che:

– la concessione edilizia rilasciata riguardava opere di miglioramento fondiario di un’area di circa 33 ettari, pertinente ad un complesso alberghiero di proprietà della s.p.a. "STIM", e prevedeva il livellamento e la sistemazione del terreno, con riporti di terra e riempimenti, nonchè la realizzazione di un impianto di irrigazione e la semina di un prato verde.

I giudici del merito avevano ravvisato totale difformità di esecuzione, sul presupposto della intervenuta la realizzazione di rilevanti lavori di movimento terra, con creazione di avallamenti, dossi e collinette prima inesistenti e la predisposizione di un ampio invaso: opere tutte, non previste in progetto, che apparivano finalizzate alla creazione di un impianto turistico-sportivo del tipo campo da golf.

Nella specie, però, tali deduzioni erano state formulate in una fase embrionale dei lavori, la cui esecuzione conforme al titolo abilitativo richiedeva comunque scavi, movimentazioni e riporti della terra, peraltro di carattere provvisorio. Erroneamente, dunque, e con motivazione inadeguata, si sarebbe pervenuti ad un giudizio di "difformità totale", senza effettuare una valutandone complessiva ed approfondita della effettiva finalizzazione delle opere in un momento in cui l’intervento era tutt’altro che definitivo.

Il difensore del S., a sua volta, ha formulato doglianze analoghe circa la valutazione delle opere in corso di esecuzione ed ha eccepito altresì la incongruità del diniego di acquisizione (nonostante espressa richiesta) della documentazione necessaria per l’esatta qualificazione dei rapporti contrattuali intercorsi con la società committente e posti alla base dell’impiego nei lavori dei mezzi meccanici e delle attrezzature della propria impresa.

Motivi della decisione

Le doglianze svolte nei ricorsi non sono manifestamente infondate (pur non sussistendo i presupposti per una più favorevole pronuncia ex art. 129 c.p.p.) e l’impugnata sentenza deve essere conseguentemente annullata senza rinvio, perchè il reato residuo è ormai estinto per prescrizione.

Trattasi, invero, dì fattispecie contravvenzionale accertata il 16.6.2005 e la scadenza del termine ultimo di prescrizione coinciderebbe pertanto con il 16.12.2009.

Non influisce il computo (secondo quanto stabilito dalle Sezioni Unite con la sentenza 11.1.2002, n. 1021, ric. Cremonese) della sospensione del corso della prescrizione per complessivi mesi 4 e giorni 11, in seguito a rinvii disposti su richiesta dei difensori, non per esigenze di acquisizione della prova nè a causa del riconoscimento di termini a difesa, in quanto, pur computando detta sospensione, il termine ultimo di prescrizione resta fissato al 27.4.2010.

Vanno confermate le statuizioni civili, in relazione alle quali nessuna doglianza è stata svolta dai ricorrenti.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il residuo reato è estinto per prescrizione.

Conferma le statuizioni civili.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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