Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 21-06-2011) 26-09-2011, n. 34765 Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di Appello 4i Roma, con sentenza del 5.3.2010, in parziale riforma della sentenza 26.9.2008 del Tribunale di Tivoli – Sezione distaccata di Palestina, ribadiva l’affermazione della responsabilità penale di N.A. in ordine al reato di cui:

– all’art. 483 cod. pen. (perchè – avendo realizzato un manufatto senza il prescritto permesso di costruire – presentava presso il Comune di Genazzano domanda di condono edilizio, attestando falsamente, nella dichiarazione sostitutiva ad essa allegata, che i lavori abusivi erano stati ultimati entro il 31 marzo 2003 – in Genazzano, il 7.12.2004);

e, con te già riconosciute circostanze attenuanti generiche, determinava la pena (condizionalmente sospesa) in mesi quattro di reclusione.

Avverso tate sentenza ha proposto ricorso il N., il quale – sotto i profili della violazione di legge e della illogicità della motivazione – ha eccepito che non potrebbe ritenersi sussistente il delitto di falso, perchè l’edificazione della struttura del manufatto risalirebbe effettivamente al gennaio/febbraio del 2003.

Motivi della decisione

Il ricorso deve essere rigettato, perchè infondato.

Nella fattispecie in esame i giudici del merito hanno accertato, in punto di fatto, che – all’atto del sopraluogo eseguito dalla polizia municipale il (OMISSIS) – la costruzione abusiva era ancora m corso, in quanto la muratura perimetrale del manufatto, realizzata con blocchetti di tufo, non risultava completata con una copertura di materiale edilizio ad essa coordinata, essendo ricoperta soltanto da semplice onduline.

Tali risultanze non sono state smentite dai testi escussi su indicazione della difesa, i quali non hanno comunque affermato che l’opera sia stata mai completata da un tetto stabilmente definitivo.

Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha concluso che i lavori, alla data del 31 marzo 2003, non erano "ultimati" secondo la nozione fornita dalla L. n. 47 del 1985, art 31, comma 2, ove viene disposto che – con riferimento ai manufatti residenziali – "si intendono ultimati gli edifici dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura".

A fronte dell’anzidetto accertamento fattuale, l’imputato non ha fornito alcuna risolutiva prova contraria e le censure concernenti assente carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale della vicenda e dell’attribuzione dello stesso alla persona dell’imputato non sono proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del finta, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.

Al rigetto del ricorso segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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