T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 17-10-2011, n. 818 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il presente ricorso si impugna l’ordinanza 79 del 30 luglio 2004 di sospensione dei lavori e demolizione di opere eseguite, in difformità della concessione edilizia 97/2001, su beni immobili siti in comune di Minturno fraz. Tremensuoli, loc. Monte dei Pensieri.

Con ordinanza collegiale n. 886/2004 veniva accolta l’istanza cautelare di sospensiva con riguardo al mancato rispetto delle garanzie partecipative. Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

Deduce il ricorrente violazione di legge con riguardo all’art. 7 L. 241/90. Il collegio, pur consapevole che la sospensiva è stata concessa sul presupposto della violazione delle garanzie partecipative, deve comunque disattendere quanto statuito nell’ordinanza cautelare e respingere la censura in esame sulla base di un successivo e ormai consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui "In ragione del loro contenuto rigidamente vincolato, gli atti sanzionatori in materia edilizia (tra cui l’ordine di demolizione della costruzione abusiva) non devono essere preceduti dalla comunicazione d’avvio del relativo procedimento" (ex plurimis Consiglio Stato, sez. VI, 24 settembre 2010, n. 7129).

Deduce poi il ricorrente eccesso di potere e violazione di legge argomentando in ordine alle opere eseguite e tentando di dimostrare la conformità delle predette opere al progetto assentito con concessione edilizia o, quanto meno, percorrendo la strada del successivo eventuale adeguamento delle opere realizzate a quelle progettate. Le censure non possono essere accolte in quanto risulta in via assorbente e dirimente che sia stato realizzato un ampliamento di volumetria sul lato nord di metri quadri 16 non previsto in progetto. senza poi considerare che si tratta di abusi più disparati che vanno dall’ampliamento delle superfici all’aumento delle altezze e alle variazioni sostanziali nel piano interrato, fino alla differente localizzazione. Unitariamente considerate, quindi, le opere abusive determinano un organismo edilizio differente sia per difformità totali sia per varianti essenziali rispetto a quello assentito con la concessione edilizia. Ne è logica conseguenza l’applicabilità dell’articolo 31 del d.p.r. 380/21 in materia di variazioni essenziali.

Il ricorso è pertanto infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e liquidate in Euro 1000 sono poste a carico del ricorrente ed a favore del comune resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 1000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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