Cass. civ. Sez. VI, Sent., 07-02-2012, n. 1729

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La Corte di appello ha accolto una domanda di equa riparazione ( L. 24 marzo 2001, n. 89), proposta da C.P..

Ha condannato a pagare la somma di Euro 2.000,00, con gli interessi dalla data del decreto, e le spese del giudizio liquidate in Euro 760,00. Il decreto è stato impugnato da parte attrice.

Il ricorso contiene due motivi.

L’Amministrazione non ha resistito.

2.1.- Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge ( L. n. 89 del 2001, art. 2; art. 1173 c.c.), in relazione al capo del decreto che ha fissato la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anzichè da quella della domanda.

Il motivo è manifestamente infondato perchè la Corte di appello ha liquidato la somma di Euro 2.000,00 con la precisazione che in essa sono compresi "gli interessi dalla domanda", pronunciando condanna, poi, per gli interessi legali dalla data del decreto.

Talchè è insussistente la violazione di legge denunciata.

2.2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge ( artt. 90 e 91 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004) e delle tariffe professionali, nella parte in cui il decreto ha liquidato le spese del giudizio, in violazione dei minimi di tariffa.

Il motivo è infondato perchè la Corte di merito ha liquidato per spese, diritti e onorari la somma di Euro 760,00, sostanzialmente corrispondente a quella che in cause similari questa Corte liquida decidendo ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Il ricorso è rigettato.

Nulla va disposto in ordine alle spese in mancanza di attività difensiva da parte dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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