T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 17-10-2011, n. 7973 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Fiumicino in data 10 luglio 2006 e depositato il successivo 3 agosto, la ricorrente impugna l’ingiunzione a demolire alcune opere abusive, meglio oltre indicate. In particolare rappresenta di avere presentato domanda di condono ex art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 acquisita al protocollo comunale al prot. n. 71665/04 del 1° dicembre 2004.

Avverso tale ingiunzione deduce:

1. illegittimità del provvedimento impugnato relativamente alle opere di cui ai numeri 4 e 5 dell’ordinanza (Tettoia di mq. 28 e un manufatto in muratura di mq. 43 allo stato di grezzo);

2. illegittimità del provvedimento impugnato relativamente alle opere di cui ai numeri 2 e 3 dell’ordinanza (container temporaneo e box in lamiera);

3. illegittimità del provvedimento impugnato relativamente alle opere di cui al numero 1 dell’ordinanza (cordolo perimetrale di fondazione in cemento armato che racchiude un’area di mq. 185).

Conclude per l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio, ha eccepito l’irricevibilità del ricorso ed ha rassegnato opposte conclusioni.

Alla Camera di Consiglio del 30 agosto 2006 l’istanza cautelare è stata accolta nei limiti ed infine il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 luglio 2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è in parte fondato e va pertanto accolto nei termini di cui appresso.

Con esso l’interessata impugna la determinazione con la quale il Comune di Fiumicino le ha ingiunto di demolire "un cordolo perimetrale di fondazione consolidato in c.a. racchiudente un’area di circa mq. 185,00 fuoriuscente dal piano di campagna m. 0,50; container di m. 2,00×5,00×2,50 alto circa, noleggiato temporaneamente per ricovero mobili; box in lamiera di m. 2,00×5,00×2,00 circa alto al colmo, a due falde spioventi; tettoia adibita a legnaia di mq. 28,00 circa, alta mt. 2,50 circa, oggetto di condono prot. 24018 del 31/3/05; manufatto in muratura di mq. 43,00 circa, alto m. 2,20 circa allo stato di grezzo, oggetto di condono prot. 71665 del 1°/12/2004, adibito a garage" in area gravata da vincolo ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 e senza titolo abilitativo.

2. In via preliminare va esaminata e respinta l’eccezione di irricevibilità del ricorso opposta dalla resistente amministrazione comunale, la quale ha sostenuto che la determinazione impugnata è stata notificata alla ricorrente in data 5 maggio 2006, mentre il ricorso risulta notificato al Comune di Fiumicino in data 8 luglio 2006.

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale 26 novembre 2002, n. 477 che ha dichiarato la incostituzionalità dell’art. 149 c.p.c. in combinato disposto con l’art. 4 comma 3 della legge n. 890 del 1982, nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di ricezione dell’atto da parte del destinatario, anziché a quella antecedente di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, l’eccezione non può essere accolta.

Infatti dalla produzione di parte ricorrente, invece, si evince che la copia del ricorso è stata consegnata dall’ufficiale giudiziario all’ufficio postale in data 5 luglio 2006, con conseguente rispetto del termine prescritto a pena di decadenza dall’allora vigente art. 21 della Legge TAR ora trasfuso, per la parte che ne riguarda, nell’art. 29 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

3. Avverso la determinazione dirigenziale impugnata l’interessata, con la prima censura lamenta che il Comune, prima ancora di essersi pronunciato sulla domanda di condono, ha ingiunto la demolizione dei sopra indicati manufatti del tutto inopinatamente.

Con la seconda sostiene che le opere indicate nella determinazione, come il box ed il container non possono considerarsi abuso edilizio perché sono provvisorie e temporanee e non alterano lo stato dei luoghi, né possono pertanto essere assoggettate a concessione edilizia.

Ed infine, in ordine al cordolo di cemento armato, conclude rappresentando che l’illecito, semmai, non riguarderebbe un’area di mq. 185, come indicato in provvedimento, perché sull’area anzidetta insiste un fabbricato di più piani indicato nell’atto di compravendita per mq. 130 e che è regolare sotto il profilo edilizio ed urbanistico. Per di più a seguito dell’approvazione del PRG del Comune di Fiumicino pubblicato sul BUR 20 maggio 2006 la zona nella quale l’area ricadeva classificata H sottozona H3 ora è qualificata come zona B mantenimento, completamento e riqualificazione dei tessuti esistenti, dove sono consentiti interventi di recupero e ristrutturazione con if 0,5 mc/mq, con la conseguenza che il Comune non avrebbe alcun interesse a sanzionare il detto cordolo, che peraltro rientra in zona già ampiamente urbanizzata. Anche l’ipotizzata necessità di un piano attuativo non sarebbe condizione per il rilascio del provvedimento autorizzatorio. La circostanza poi che il cordolo di cemento sarebbe stato realizzato anche in violazione dell’art. 142 della L. n. 42/2004 non risponderebbe al vero e comunque non renderebbe del tutto inammissibile l’intervento.

4. Tra tutte le censure proposte va accolta quella relativa alla pendenza delle domande di condono relative rispettivamente alla tettoia adibita a legnaia e acquisita al protocollo comunale in data 31 marzo 2005 ed al manufatto in muratura adibito a garage acquisita al protocollo comunale in data 1° dicembre 2004.

Come chiarito in altre occasioni dalla sezione la richiesta di condono impone all’amministrazione di valutare la condonabilità o meno dell’abuso commesso e, si aggiunga, di concludere il procedimento avviato, seppure ad istanza di parte, prima di adottare provvedimenti sanzionatori: T.A.R. Lazio, Roma sezione I quater, 3 agosto 2010, n. 29669 e quelle ivi citate: Roma, sez. I, 11 settembre 2009, n. 8578 e 2 ottobre 2009, n. 9540, TAR Puglia, Lecce, sezione III, 12 febbraio 2010, n. 553; ed ancora TAR Campania, Napoli, VII, 27 maggio 2009, n. 2945, dal che va ritenuta come sussistente la rilevata illegittimità del provvedimento adottato dall’Amministrazione comunale prima di avere concluso l’iter avviato dall’interessata con le istanze di condono sopra citate e che fanno riferimento a due degli abusi sanzionati con la determinazione impugnata, cioè la tettoia in legno ed il garage.

Per quanto riguarda le altre opere le censure non possono essere condivise.

Non è perché il cordolo in cemento armato insiste su area già parzialmente occupata da un fabbricato perfettamente in regola con le norme edilizie che la sua realizzazione può ritenersi "coperta" dalle eventuali concessioni in base alle quali l’immobile è stato realizzato; oppure che può ritenersene giustificata la realizzazione perché insiste in area ampiamente urbanizzata e classificata dal Piano regolatore zona B1 – di completamento. Tali circostanze fattuali e normative non impedivano alla ricorrente di chiedere un titolo abilitativo per un manufatto che di per sé appare idoneo a modificare la superficie del suolo sul quale insiste, circoscrivendo una maggiore area rispetto a quella sulla quale insiste l’immobile, invece, regolarmente autorizzato dal Comune.

Né può condividersi quanto rappresentato da parte ricorrente con la seconda doglianza e cioè che il container ed il box di lamiera siano strutture provvisorie e quindi, in quanto tali, non altererebbero stabilmente i luoghi.

Dalle fotografie prodotte dalla stessa ricorrente sia il container, sia il box paiono essere ancorati al suolo, il primo su basi angolari di cemento ed il secondo su piattaforma di cemento.

Al riguardo non può dunque che condividersi quanto opposto dall’Amministrazione comunale in ordine pure a tale censura e cioè che la circostanza per cui i detti manufatti siano precari non impedisce che a causa della superficie occupata essi comportino una trasformazione del territorio tale da richiedere un idoneo titolo abilitativo, nella fattispecie del tutto mancante.

6. Per le superiori considerazioni il ricorso va in parte accolto e per l’effetto va annullata la determinazione del Comune di Fiumicino in data 20 aprile 2006, al n. 79 nella parte in cui ingiunge alla ricorrente la demolizione di tettoia adibita a legnaia e manufatto in muratura adibito a garage, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti in ordine alle domande di condono prot. 24018 del 31/3/05 prot. 71665 del 1°/12/2004 e per il resto va respinto.

7. La soccombenza solo parziale giustifica la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l’effetto annulla la determinazione del Comune di Fiumicino in data 20 aprile 2006, al n. 79, fatti salvi fatti salvi gli ulteriori provvedimenti in ordine alle domande di condono prot. 24018 del 31/3/05 ed a prot. 71665 del 1°/12/2004 e per il resto lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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