Cass. civ. Sez. VI, Sent., 07-02-2012, n. 1726 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con il decreto impugnato la Corte di merito ha provveduto sulla domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89 del 2001, proposta da M.L. e gli altri cinque ricorrenti indicati in epigrafe.

Il giudizio presupposto di cui è dedotta l’irragionevole durata è stato instaurato dinanzi al TAR Lazio nell’aprile 1993 ed è stato definito con sentenza del dicembre 2004.

La Corte di appello, fissata la ragionevole durata del giudizio presupposto in anni tre per un grado, ha liquidato per il ritardo di 7 anni e 8 mesi la somma di Euro 6.000,00 con gli interessi dal decreto, oltre le spese.

Contro il predetto decreto le parti attrici hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Il Ministero intimato resiste con controricorso.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in Camera di consiglio.

2.1.- Con il primo motivo le parti ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione lamentando che la Corte di merito abbia liquidato una somma inferiore a quella risultante dai criteri CEDU. 2.2.- Con il secondo motivo le parti ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge ( L. n. 89 del 2001, art. 2; art. 1173 c.c.), in relazione al capo del decreto che ha omesso di attribuire gli interessi legali sulla somma liquidata dalla domanda.

2.3.- Con il terzo motivo le parti ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge ( artt. 90 e 91 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004) e delle tariffe professionali, nella parte in cui il decreto ha liquidato le spese del giudizio, in violazione dei minimi di tariffa e senza tenere conto che si trattava di due ricorsi riuniti.1).

3. – Il primo motivo appare inammissibile per mancanza di interesse alla luce della più recente giurisprudenza di questa Sezione e dei criteri desumibili dalle decisioni della Corte di Strasburgo del 2010 sui ricorsi MARTINETTI ET CAVAZZUTI c. ITALIE e GHIROTTI ET BENASSI c. ITALIE per i giudizi contabili e amministrativi e, in particolare, del principio enunciato da Sez. 1, Sentenza n. 13019 del 2010, secondo cui deve ritenersi congrua la riparazione per la somma indicata di meno di Euro 500,00 annui, anche maggiore di quella recentemente determinata dalla C.E.D.U. per il danno non patrimoniale di un processo amministrativo italiano (Sez. 2^, 16 marzo 2010, Volta et autres c. Italie, Ric. 43674/02).

Nella concreta fattispecie il giudizio amministrativo presupposto ha avuto una durata di circa dieci anni e otto mesi e la Corte di merito ha liquidato la somma di Euro 6.000,00, sostanzialmente attenendosi ai criteri innanzi richiamati.

Fondata è invece la censura relativa alla decorrenza degli interessi sulla somma liquidata (Sez. 1, Sentenza n. 24756 del 24/11/2005).

Assorbito il terzo motivo relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di merito, la Corte deve cassare il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condannare l’Amministrazione a corrispondere gli interessi legali sulla somma liquidata ai ricorrenti dalla data della domanda giudiziale.

Le spese del giudizio di merito sono liquidate, nel dispositivo, in base allo scaglione pertinente alla somma capitale riconosciuta dovuta; nei minimi, considerata la natura ripetitiva delle questioni trattate e l’identità del giudizio presupposto (Sez. 1, Ordinanza n. 10634 del 03/05/2010).

L’esito complessivo della lite induce il Collegio a dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità in ragione di 2/3.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere ai ricorrenti gli interessi legali sulla somma liquidata per indennizzo dalla domanda e le spese del giudizio: che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 1.085,00 per diritti e Euro 700,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario; che compensa in misura di 2/3 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/3 e che determina per l’intero in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

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