T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 17-10-2011, n. 7971 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Mentana in data 16 aprile 2004 e depositato il successivo 13 maggio 2004, il ricorrente espone di avere realizzato in assenza di concessione edilizia un locale garage in aderenza e quale pertinenza della propria abitazione. Rappresenta che tale manufatto sarebbe stato realizzato in epoca anteriore al 31 marzo 2003 data prevista per la sanatoria di cui al d.l. 30 settembre 2003, n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326. in base alla quale ha presentato la relativa domanda acquisita al protocollo comunale il 26 gennaio 2004 al n. 001243.

Nonostante ciò si è visto notificare l’ordinanza in epigrafe avverso la quale propone:

– eccesso di potere e violazione di legge in relazione al disposto di cui dell’art. 32, comma 25 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e del disposto dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001.

L’interessato lamenta che nonostante le norme in rubrica prevedano la sospensione dei procedimenti sanzionatori in presenza della domanda di condono l’amministrazione comunale non si è pronunciata sulla istanza, ma ha proceduto a comminare la sospensione dei lavori e la demolizione malgrado le opere siano idonee ad essere sanate, in quanto pertinenza della abitazione del ricorrente.

– Eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione di legge sulla base del combinato disposto dell’art. 32, comma 28 del d.l.n. 269/2003 e dell’art. 38, comma 1 della legge n. 47/1985.

Insiste che il provvedimento adottato sul presupposto di una definitiva ed irreversibile illegittimità dell’opera medesima deve ritenersi viziato da eccesso di potere, poiché l’amministrazione ancor prima di essersi pronunciata sulla istanza di condono ha anticipato i tempi di tali conclusioni, senza concludere l’attivato procedimento come per legge.

Conclude con istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio ed ha rassegnato opposte conclusioni.

Alla Camera di Consiglio del 12 luglio 2004 l’istanza cautelare è stata accolta a termine.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 ottobre 2011.

Motivi della decisione

1.Il ricorso è fondato e va pertanto accolto come di seguito precisato.

Con esso l’interessato impugna l’ordinanza con la quale il Comune di Mentana gli ha ingiunto la sospensione dei lavori e la demolizione di "un manufatto al piano seminterrato…costituito da pareti in cemento armato, di forma rettangolare avente dimensioni di m. 9,60 x 4,50 per una superficie di mq. 43,20 con un’altezza di mt. 2,60…cubatura di mc. 112,32" in assenza di permesso a costruire ed in area sottoposta a vincolo della "Riserva naturale Nomentum".

2. Avverso tale provvedimento l’interessato che ha presentato domanda di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 in data 26 gennaio 2004 ed acquisita al protocollo comunale a n. 001243 sostanzialmente invoca la violazione della norma citata che prevede la sospensione dei procedimenti sanzionatori attivabili su abusi per i quali sia stata presentata la relativa domanda ai sensi del predetto decreto legge. E con la seconda censura insiste nella suddetta doglianza.

Al riguardo è da rilevare che l’art. 32 del d.l. n. 269/2003 al comma 25 fa espresso riferimento alle disposizioni dei capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n.47 come ulteriormente modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, richiamando anche l’art. 44 della legge n. 47 del 1985 che comporta la sospensione del procedimenti sanzionatori, nella pendenza della domanda di condono edilizio (in termini la giurisprudenza della sezione, tra cui: T.A.R. Lazio, Roma sezione I quater, 3 agosto 2010, n. 29669 e quella ivi citata: Roma, sez. I, 11 settembre 2009, n. 8578 e 2 ottobre 2009, n. 9540, TAR Puglia, Lecce, sezione III, 12 febbraio 2010, n. 553; ed ancora TAR Campania, Napoli, VII, 27 maggio 2009, n. 2945).

3. Per le superiori considerazioni il ricorso va pertanto accolto e per l’effetto va annullata l’ordinanza di sospensione e ripristino dello stato dei luoghi adottata dal Comune di Mentana in data 20 febbraio 2004, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sulla domanda di condono presentata dal ricorrente in data 26 gennaio 2004.

4. Nella considerazione della soccombenza solo parziale dell’Amministrazione che dovrà pronunciarsi sulla ridetta domanda di condono appaiono giusti i motivi per la compensazione della spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’ordinanza di sospensione e ripristino dello stato dei luoghi adottata dal Comune di Mentana in data 20 febbraio 2004, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sulla domanda di condono presentata dal ricorrente in data 26 gennaio 2004.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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