T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 17-10-2011, n. 7970 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Mazzano Romano in data 17 luglio 2006 e depositato il successivo 25 luglio, il ricorrente, in atto apicoltore su un fondo per il quale è titolare dal 1990 di un uso civico in attesa di affrancazione, impugna la ingiunzione a demolire un manufatto che egli asserisce essersi limitato a ristrutturare a servizio dell’azienda come deposito arnie e ricovero mezzi.

Avverso tale atto egli deduce:

1. Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, difetto di motivazione in ordine al decorso del tempo ed alla persistenza dell’interesse pubblico.

2. Violazione dei principi del giusto procedimento di cui agli articoli 1, 3, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 21 septies e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; eccesso di potere per difetto dei presupposti e di istruttoria.

Conclude chiedendo l’accoglimento dell’istanza cautelare anche inaudita altera parte e del ricorso.

L’Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.

In data 28 luglio 2006 sono stati ordinati incombenti istruttori, richiesta reiterata alla Camera di Consiglio del 13 settembre 2006.

Non risultando eseguite le istruttorie alla Camera di Consiglio del 23 ottobre 2006 l’istanza cautelare è stata accolta.

Il ricorso è stato, infine, trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 21 giugno 2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso parte ricorrente, apicoltore nell’agro del Comune di Mazzano Romano, impugna l’ingiunzione a demolire un "manufatto in muratura di blocchetti di tufo completamente interrato, con solaio in travetti precompressi e laterizi e ricoperto con uno strato di terreno vegetale, delle seguenti dimensioni…mc. 85,67…con affiancata una tettoia seminterrata appoggiata con un lato corto, al manufatto di cui sopra, costituita da una struttura portante in travi di legno e solaio in tavolato con sovrastante manto impermeabile e sviluppo in pianta di mq. 89, chiusa su un lato più lungo (ml. 17,00) con un muro in blocchetti di tufo alto ml. 3,30", su terreno assoggettato a tutela paesistica ai sensi del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, in violazione delle NTA del PRG approvato dalla GRL con deliberazione n. 620/1994 e delle NTA del Piano Territoriale Paesistico ambito 4 e senza titolo abilitativo.

2.1 Con una prima doglianza il ricorrente, esposto in fatto che, in sostanza non avrebbe realizzato alcuna cubatura ulteriore rispetto al fabbricato cui il manufatto è contiguo ed oggetto di una domanda di concessione in sanatoria in atti al Comune e che non è dato comprendere quale delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Comunale sia in particolare da ritenersi violata, lamenta di essersi limitato ad effettuare una ristrutturazione della porzione immobiliare preesistente senza operare alcuna trasformazione del territorio ed alcuna modificazione del terreno e che a causa della inerzia dell’Amministrazione comunale protrattasi nel tempo si sarebbe formato un legittimo affidamento al consolidamento della situazione di fatto.

La censura è destituita di fondamento.

Come viene rilevato dalla costante giurisprudenza pure della sezione, la preesistenza dell’opera e la sua conseguente risalenza nel tempo, ammesso che la parte riesca a dimostrarla, si traduce tutt’al più in un onere di maggior motivazione per l’Amministrazione, ma non di certo in una legittimazione dell’opera abusiva (TAR Lazio, sezione I quater, 11 settembre 2009, n. 8590). E nel caso in esame non risulta neppure provata la risalenza, atteso che la parte produce in atti una richiesta del 2005 inoltrata alla Regione Lazio per la "installazione di prefabbricato in legno, in sostituzione di pollaio preesistente, poggiante su piattaforma in cemento" per uso conduzione di piccola azienda di apicoltura. Produce altresì il nulla osta rilasciato dalla Regione Lazio in data 30 gennaio 2006 per la "posa in opera del prefabbricato da adibire a piccolo laboratorio per la trasformazione del miele", di tal che, collocandosi temporalmente l’intervento in un momento in cui era necessario il titolo abilitativo del quale l’interessato risulta, invece, sprovvisto, nessun legittimo affidamento può essersi formato per il breve lasso di tempo intercorso tra la richiesta di installazione e l’ordinanza di demolizione, con conseguente reiezione della doglianza.

2.2. In secondo luogo il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato è stato adottato dall’Amministrazione comunale senza che gli sia stato consentito di partecipare al procedimento amministrativo e di controdedurre sulla propria posizione.

Anche detta seconda censura non pare inficiare il provvedimento in esame.

Dalle premesse dello stesso risulta che il ricorrente è stato destinatario del rapporto n. 192 in data 11 gennaio 2006 dell’Ufficio di polizia Comunale e della relazione tecnica in data 11 gennaio 2006 che ben quattro mesi prima hanno messo in condizione l’interessato di conoscere la illegittimità dell’intervento realizzato, sicchè in esito a detti rapporti egli ben avrebbe potuto interloquire con l’amministrazione comunale e rappresentare le sue ragioni, con la conseguenza che, in base al principio di raggiungimento dello scopo dell’atto amministrativo, anche tale doglianza va respinta.

3. Per le superiori considerazioni il provvedimento va trovato scevro dalle dedotte censure ed il ricorso va, pertanto, respinto.

4. In assenza di costituzione dell’amministrazione comunale non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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