Cass. civ. Sez. VI, Sent., 07-02-2012, n. 1724 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La Corte di appello ha accolto una domanda di equa riparazione ( L. 24 marzo 2001, n. 89), proposta da R.M.G. e altri due ricorrenti indicati in epigrafe.

Ha condannato a pagare la somma di Euro 7.000,00, con gli interessi dalla data del decreto, e le spese del giudizio liquidate in Euro 1.800,00.

Il decreto è stato impugnato dalle parti attrici.

Il ricorso contiene due motivi.

L’Amministrazione non ha resistito.

2.1.- Con il primo motivo le parti ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge ( L. n. 89 del 2001, art. 2; art. 1173 c.c.), in relazione al capo del decreto che ha fissato la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anzichè da quella della domanda.

Il motivo è manifestamente infondato perchè la Corte di appello ha liquidato la somma di Euro 7.000,00 con la precisazione che in essa "devono ritenersi già inclusi gli interessi legali maturati dalla data della domanda alla data del" decreto "cui devono aggiungersi gli interessi legali dal presente decreto".

Talchè è insussistente la violazione di legge denunciata.

2.2.- Con il secondo motivo le parti ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge ( artt. 90 e 91 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004) e delle tariffe professionali, nella parte in cui il decreto ha liquidato le spese del giudizio, in violazione dei minimi di tariffa.

Il motivo è infondato perchè la Corte di merito ha liquidato per spese, diritti e onorari la somma di Euro 1.800,00, di gran lunga superiore a quella che in cause similari questa Corte liquida decidendo ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Il ricorso è rigettato.

Nulla va disposto in ordine alle spese in mancanza di attività difensiva da parte dell’Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *