Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 16-06-2011) 26-09-2011, n. 34737

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d’appello di Genova, giudicando in sede di rinvio, ha riformato la sentenza del G.u.p. del Tribunale di La Spezia del 9 ottobre 2007 quanto al trattamento sanzionatorio, condannando P.S. e M.S., entrambi imputati di due episodi di rapina ai danni di istituti di credito, il primo alla pena di otto anni, quattro mesi di reclusione ed Euro 2.400,00 di multa, il secondo alla pena di tre anni, sei mesi, venti giorni di reclusione ed Euro 600,00 di multa.

In precedenza la Corte di cassazione, con sentenza del 21 aprile 2009, aveva accolto il ricorso del procuratore generale che lamentava l’erronea determinazione della pena per entrambi gli imputati e aveva disposto l’annullamento della sentenza d’appello del 10 luglio 2008 per la rideterminazione della pena limitatamente alla quantificazione della sanzione irrogata agli imputati, sotto il profilo della mancata applicazione dell’art. 99 c.p., comma 4 e art. 81 c.p..

In particolare, si è ritenuto che la contestazione della recidiva reiterata ( art. 99 c.p., comma 4) avrebbe dovuto comportare per gli imputati un aumento di pena di due terzi, ex art. 99 c.p., comma 4, di fatto non applicato all’imputato P. (per il M. le attenuanti generiche erano state dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti); inoltre, la stessa contestazione della recidiva reiterata avrebbe dovuto comportare un aumento per la ritenuta continuazione tra reati concorrenti non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave ( art. 81 c.p., u.c.); mentre, nel caso di specie, esso risultava applicato al P. nella minor misura di un quarto e nella stessa inadeguata misura al M. per quanto riguardava la pena detentiva.

2. – Entrambi gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione con cui lamentano un eccessivo aumento della pena, con particolare riferimento alla continuazione; inoltre, il P. lamenta la mancata notifica al difensore del ricorso proposto dal procuratore generale; M. censura la sentenza per la mancata applicazione dell’indulto e per l’erronea individuazione del reato più grave.

3. – I ricorsi sono inammissibili.

3.1. – Entrambi i ricorrenti lamentano l’eccessività della pena inflitta, laddove il giudice di rinvio l’ha quantificata sulla di base quanto prescritto dalla decisione della Corte di cassazione, secondo una valutazione di merito che in quanto coerentemente motivata non merita censure in sede di legittimità. 3.2. – Riguardo al motivo con cui P. si duole della mancata notifica al difensore del ricorso per cassazione del procuratore generale contro la prima sentenza d’appello, si osserva che esso è tardivo e in ogni caso precluso dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione.

3.2. – Per quanto riguarda la posizione di M., si rileva che il ricorso per cassazione avverso la mancata applicazione dell’indulto è ammissibile solo qualora il giudice di merito abbia esplicitamente escluso detta applicazione, mentre nel caso in cui abbia omesso di pronunciarsi, come nel caso in esame, deve essere adito il giudice dell’esecuzione (Sez. 5, 22 ottobre 2009, n. 43262, Albano).

Infine, precluso è il motivo relativo alla individuazione del reato più grave, dal momento che, in base alla sentenza di annullamento pronunciata dalla Cassazione, al giudice del rinvio spettava soltanto quantificare la pena da applicare in aumento, fermo restando che il reato più grave era quello di cui al capo 2) dell’imputazione.

4. – Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi, consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a versare in favore della cassa delle ammende una somma di denaro, che si ritiene equo determinare in Euro 1.000,00 per ciascuno, tenuto conto delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno alla somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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