Cass. civ. Sez. VI, Sent., 07-02-2012, n. 1723 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – La Corte di appello ha accolto una domanda di equa riparazione ( L. 24 marzo 2001, n. 89), proposta da P.G. e T.R..

Ha condannato a pagare la somma di Euro 6.000,00, con gli interessi dalla data del decreto, e le spese del giudizio liquidate in Euro 600,00 oltre il 20% per ogni parte oltre la prima.

Il decreto è stato impugnato dalle parti attrici.

Il ricorso contiene due motivi.

L’Amministrazione non,ha resistito.

2. – Il primo motivo del ricorso è manifestamente fondato.

Diversamente da quanto deciso dalla corte d’appello, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, sull’equa riparazione spettano gli interessi legali decorrenti dalla data della domanda (così, Sez. 1, Sentenza n. 24756 del 24/11/2005).

Accolto il primo motivo, resta assorbito il secondo, relativo alla liquidazione delle spese processuali.

Il decreto è cassato.

3. – La Corte ha il potere di pronunciare nel merito ( art. 384 c.p.c., comma 2).

E’ pronunziata condanna al pagamento degli interessi legali in favore delle parti attrici, con decorrenza dalla data della domanda.

Le spese del giudizio di merito sono liquidate, nel dispositivo, in base allo scaglione pertinente alla somma capitale riconosciuta dovuta; nei minimi, considerata la natura ripetitiva delle questioni trattate e l’identità del giudizio presupposto (Sez. 1, Ordinanza n. 10634 del 03/05/2010).

Le spese del giudizio di cassazione, pure liquidate nel dispositivo, sono dichiarate compensate per la metà, considerata la semplicità della questione oggetto del ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a pagare alle parti ricorrenti gli interessi legali dalla data della domanda sulla somma già liquidata, oltre alle spese del precedente grado, liquidate in E. 490 per onorari, Euro 697,00 per diritti ed Euro 50,00 per spese oltre spese generali e accessori come per legge; la condanna altresì al pagamento di 1/2 delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi oltre le spese generali e gli accessori di legge, dichiarando compensata la restante parte.

Spese distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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