T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 17-10-2011, n. 7968 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Roma in data 14 maggio 2004 e depositato il successivo 8 giugno 2004, espone parte ricorrente di avere eseguito su una terrazza a livello di sua proprietà al terzo piano di un immobile sito in Roma opere di tamponatura su due lati per la trasformazione in vano chiuso di una superficie già coperta da una tettoia preesistente. Tale tettoia di copertura e l’intero fabbricato sono stati oggetto di precedente procedimento di sanatoria di cui alla domanda di condono a prot. n. 86/204255 del 4 ottobre 1986.

Per l’illecito contestatogli il ricorrente ha proposto istanza di condono edilizio ai sensi della legge 24 novembre 2003, n. 326 in data 15 marzo 2004 a prot. 38310, con versamento della prima rata della prescritta oblazione e degli oneri concessori.

Nonostante ciò il Comune gli notificava il provvedimento di demolizione di ufficio avverso il quale l’interessato propone:

1. violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.

L’interessato sostiene che non ricorrono i presupposti di applicazione dell’art. 27, comma 2 del d.P.R. n. 380/2001 poiché dal provvedimento in esame non si dà conto della soggezione dell’area a vincoli di inedificabilità o della sua destinazione ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica. Non vi è stata una demolizione che comminasse un termine entro il quale l’interessato potesse agire, come per legge, e decorso il quale, constatatane l’inerzia si potesse, nel prosieguo, procedere alla demolizione di ufficio. Né egli è stato messo in condizione di presentare domanda di sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380 del 2001 nell’intervallo temporale dei novanta giorni previsto dalla legge ai fini dell’esecuzione dell’ordinanza di demolizione.

2. Difetto di motivazione, eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici.

L’interessato sostiene che la motivazione del provvedimento è inesistente nella parte concernente la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della procedura di cui all’art. 27, comma 2 del d.P.R. n. 380 del 2001. Non si comprendono i presupposti di fatto dell’iter valutativo seguito.

3. In merito alla sospensione ex art. 28 della legge 24 novembre 2003, n. 326.

Parte ricorrente osserva che la presentazione della domanda di condono consente di richiamare la disciplina per essa prevista dall’art. 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, con la conseguenza che il procedimento sanzionatorio avrebbe dovuto essere sospeso.

Conclude chiedendo l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio, rassegnando opposte conclusioni e contestando che possa trovare applicazione la sospensione dei procedimenti sanzionatori, dal momento ch risulterebbe, da esposti del vicino, che l’opera in realtà è stata realizzata nel corso del 2004.

Alla Camera di Consiglio del 16 luglio 2004 l’istanza cautelare è stata accolta sul ridetto presupposto della pendenza della domanda ex art. 32 della legge n. 326/2003.

Con memoria per l’udienza pubblica il ricorrente ha insistito nelle già proposte doglianze ed ha depositato sentenza con la quale il Tribunale ordinario di Roma VII sez. penale in data 24 ottobre 2008, ha dichiarato il non luogo a procedere nei suoi confronti per il reato ascrittogli in quanto estinto.

L’Amministrazione comunale ha resistito con memoria di replica alle prospettazioni di parte ricorrente.

Il ricorso è stato infine trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 ottobre 2011.

Motivi della decisione

1.Il ricorso è in parte fondato e va pertanto accolto come di seguito precisato.

Con esso l’interessato impugna la demolizione di ufficio di opere edilizie realizzate come segue: "sul lastrico solare ha eseguito la tamponatura su due lati di una tettoia preesistente per mt. 5,50 x 4,00 circa accorpandola ad un locale di mt. 4,00 x 2,00 circa, precedentemente realizzato e condonato, adibito a servizi igienici. Il manufatto ricavato risulta essere completo di pavimenti, rivestimenti ed infissi esterni.", il tutto senza idoneo titolo abilitativo.

3. Delle censure proposte va accolta esclusivamente quella relativa alla presentazione della domanda di condono ex art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 ed acquisita al protocollo comunale in data 15 marzo 2004 al n. 38310. Dalla descrizione sintetica dell’illecito edilizio da detta istanza recata si ricava che è stata presentata per la "realizzazione di un locale ad uso residenziale, mediante chiusura su due lati della copertura preesistente, posta al piano terzo del fabbricato…per il quale fu presentata domanda di condono edilizio in sanatoria prot. 86/204225 del 4 ottobre 1986".

Dal momento che l’illecito in corso di condono appare coincidere con quello sopra descritto nella determinazione di demolizione, trova applicazione l’art. 32, comma 25 della legge n. 326 del 2003. Tale norma fa espresso riferimento alle disposizioni dei capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n.47 come ulteriormente modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, richiamando anche l’art. 44 della legge n. 47 del 1985 che comporta la sospensione dei procedimenti sanzionatori, nella pendenza della domanda di condono edilizio (in termini la giurisprudenza della sezione, tra cui: T.A.R. Lazio, Roma sezione I quater, 3 agosto 2010, n. 29669 e quella ivi citata: Roma, sez. I, 11 settembre 2009, n. 8578 e 2 ottobre 2009, n. 9540, TAR Puglia, Lecce, sezione III, 12 febbraio 2010, n. 553; ed ancora TAR Campania, Napoli, VII, 27 maggio 2009, n. 2945).

4. Il ricorso va, pertanto, accolto esclusivamente in ordine alla terza censura proposta, rimanendo del tutto condivisibili le ricostruzioni del Comune in ordine sia ai presupposti per la demolizione di ufficio, che non presuppone necessariamente l’ostensione di vincoli di inedificabilità, ma può essere praticato in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici (come peraltro già osservato dalla sezione con la sentenza n. 15 del 5 gennaio 2011), sia relativamente ad una specifica motivazione in ordine all’interesse pubblico tutelato con l’esercizio del relativo potere. Al riguardo va pure osservato che, nel caso in esame, la tamponatura di preesistente tettoia è avvenuta su immobile già a suo tempo portato al condono del 1985, con la conseguenza che la sovrapposizione di abusi edilizi su altri abusi edilizi ancorché condonati evidenzia in maniera palmare l’interesse pubblico alla demolizione che, come noto, è atto vincolato e non abbisogna di una particolare motivazione relativa alla compressione dell’interesse del privato.

Anche la circostanza che il ricorrente non è stato ritenuto perseguibile per il reato commesso ex art. 44 lett. B del d.P.R. n. 380 del 2001 con sentenza del Tribunale ordinario di Roma in data 24 ottobre 2008, nulla toglie alle superiori osservazioni circa l’abusività del manufatto realizzato, in aumento di volumetria e di superficie calpestabile su immobile condonato, dal momento che il reato è stato dichiarato estinto ai sensi dell’art. 32, comma 36 della legge n. 326 del 2003 che richiama espressamente l’art. 38, comma 2 della legge n. 47 del 1985, stante il quale il pagamento dell’intera oblazione estingue il reato.

5. In conseguenza dell’accoglimento del ricorso va per l’effetto annullata la determinazione dirigenziale del Comune di Roma – Municipio XV a n. 501 del 16 marzo 2004, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sulla domanda di condono presentata dal ricorrente in data 15 marzo 2004.

6. Nella considerazione della soccombenza solo parziale dell’Amministrazione che dovrà pronunciarsi sulla ridetta domanda di condono appaiono giusti i motivi per la compensazione della spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l’effetto annulla la determinazione dirigenziale del Comune di Roma – Municipio XV a n. 501 del 16 marzo 2004, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti sulla domanda di condono presentata dal ricorrente in data 15 marzo 2004.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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