Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-06-2011) 26-09-2011, n. 34805

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Il 10 luglio 2009 Z.N. è stato condannato, per il reato di lesioni personali, alla pena di Euro 400 di multa, nonchè al risarcimento dei danni in favore della parte civile perchè, in concorso con altra persona rimasta sconosciuta, ingaggiava una colluttazione per motivi di viabilità con la persona offesa e, colpendolo al capo, cagionava a quest’ultimo lesioni personali dalle quali derivava una malattia nel corpo giudicata guaribile in cinque giorni. Fatto commesso in (OMISSIS).

Contro la sentenza di condanna emessa dal giudice di pace di Milano ha proposto appello l’attuale ricorrente. Il tribunale di Milano, in grado di appello, ha rigettato l’appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Contro quest’ultima sentenza propone ricorso per cassazione lo Z., evidenziando due motivi di censura:

1. con il primo motivo deduce violazione di legge per essere stata la sentenza notificata solo in lingua italiana, e non anche in lingua cinese. A tal proposito il difensore del ricorrente sostiene che quest’ultimo nell’immediatezza del fatto non comprendeva la lingua italiana perfettamente e che ciò risulterebbe dal verbale dei vigili urbani intervenuti in relazione all’incidente stradale;

2. con il secondo motivo si deduce manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza del reato di lesione personale; in particolare non sarebbe idonea a sostenere la sussistenza delle lesioni la documentazione medica prodotta e, in secondo luogo, il tribunale non avrebbe tenuto conto che l’imputato, nell’occorso, aveva solo cercato di difendersi.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato; quanto al primo motivo di doglianza, si deduce violazione di legge senza nemmeno indicare la norma oggetto di violazione, ma soprattutto senza addurre alcun elemento da cui possa risultare la mancata conoscenza della lingua da parte dell’imputato, di cui il difensore ha omesso persino di indicare la cittadinanza, ai fini di valutare la presunzione di cui all’art. 143 c.p.p..

Il ricorrente avrebbe dovuto, inoltre, produrre o quanto meno indicare in modo specifico gli atti da cui risultava la sua mancata conoscenza della lingua italiana, mentre ciò non è stato fatto, essendosi limitata la difesa ad allegare genericamente che ciò risulterebbe dal verbale dei vigili urbani, mentre la sentenza di secondo grado ha escluso motivatamente e proprio sulla base del verbale indicato dal ricorrente la sussistenza di tale vizio, già sollevato con i motivi di appello.

Quanto al secondo motivo di ricorso, si rileva che la motivazione della sentenza in ordine alla sussistenza del reato è tutt’altro che illogica, essendo anzi correttamente motivata e giustificata non solo con riferimento alle dichiarazioni della persona offesa ed al certificato medico prodotto, che con valutazione di merito incensurabile in cassazione il tribunale dell’impugnazione ha ritenuto rilevante ai fini della prova della malattia, ma anche con riferimento alle dichiarazioni rese dal teste oculare ed indifferente V.M.. Attraverso il secondo motivo di censura, dunque, il ricorrente pretende di valutare, o rivalutare, gli elementi probatori al fine di trame conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Cass. SS.UU. 1.06.2011, est. Fiandanese). I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Nel controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia logica e compatibile con il senso comune;

l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev’essere, inoltre, percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze. In secondo luogo, per la validità della decisione non è necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio di motivazione, che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Cassazione penale, sez. 2, 05 maggio 2009, n. 24847).

Per i motivi esposti, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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