Cass. civ. Sez. VI, Sent., 07-02-2012, n. 1719 Diritti politici e civili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- C.B.ha adito la Corte d’appello di Roma, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al Tar Lazio (avente ad oggetto la restituzione di contributi versati in eccedenza) con ricorso del gennaio 1998, definito con sentenza del novembre 2005. La Corte d’appello, con decreto depositato il 6.10.2009, pronunciato nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, fissato il termine di durata ragionevole del giudizio in anni tre, ha liquidato in favore di parte ricorrente, per il danno non patrimoniale per il ritardo di 4 anni, la somma di Euro 4.000,00 – oltre interessi – dal decreto – e le spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto parte attrice ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

Il ministero dell’Economia e delle Finanze resiste con controricorso.

1.1.- La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.

2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione lamentando che la Corte di merito non abbia liquidato l’indennizzo per la frazione di 10 mesi di ritardo, tenuto conto dell’inizio del procedimento (gennaio 1998) e della sentenza conclusiva (9.11.2005).

2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di legge ( L. n. 89 del 2001, art. 2; art. 1173 c.c.), in relazione al capo del decreto che ha fissato la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anzichè da quella della domanda e si conclude con quesito di diritto concernente tale profilo.

2.3. – Con il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge ( artt. 90 e 91 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004) e delle tariffe professionali, nella parte in cui il decreto ha liquidato le spese del giudizio, in violazione dei minimi di tariffa e si chiude con la formulazione di quesito in ordine a tale profilo.

3. – Il primo motivo appare inammissibile per mancanza di interesse alla luce della più recente giurisprudenza di questa Sezione (cfr.

Sez. 1, Ordinanza n. 7685 del 2011 in fattispecie analoga).

Nella concreta fattispecie il giudizio amministrativo presupposto ha avuto una durata di circa sette anni e dieci mesi e la Corte di merito ha liquidato la somma di Euro 4.000,00, sostanzialmente attenendosi ai criterì applicati da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 21840 del 14/10/2009: Euro 750,00 per i primi tre anni). Fondata è invece la censura relativa alla decorrenza degli interessi sulla somma liquidata che la Corte di appello ha fissato dalla data del decreto, senza considerare che gli interessi in esame, tenuto conto della natura dell’obbligazione cui accedono e non avendo finalità compensativa, devono necessariamente decorrere dalla data della domanda di equa riparazione, in base al principio secondo il quale gli effetti della pronuncia retroagiscono a tale data, nonostante il carattere di incertezza e di illiquidità del credito prima della statuizione giudiziale (Cass. 18105/2005; 1405/2004). Per cui occorre ribadire che gli interessi sulla somma liquidata alla parte ricorrente a titolo di equa riparazione dovevano essere riconosciuti dal momento della domanda azionata dinanzi alla Corte d’appello.

Assorbito il terzo motivo relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di merito, la Corte deve cassare il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condannare l’Amministrazione a corrispondere gli interessi legali sulla somma liquidata alla parte ricorrente dalla data della domanda giudiziale.

Le spese del giudizio di merito sono liquidate, nel dispositivo, in base allo scaglione pertinente alla somma capitale riconosciuta dovuta; nei minimi, considerata la natura ripetitiva delle questioni trattate.

L’esito complessivo della lite induce il Collegio a dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimità in ragione di 2/3.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alla parte ricorrente gli interessi legali sulla somma liquidata per indennizzo dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 600,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario;

che compensa in misura di 2/3 per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione del residuo 1/3 e che determina per l’intero in Euro 525,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore del difensore antistatario.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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