T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 17-10-2011, n. 7964 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Fiumicino in data 10 luglio 2006 e depositato il successivo 25 luglio, il Ministero ricorrente impugna l’ingiunzione a demolire una struttura in legno realizzata presso lo stabilimento balneare del Ministero stesso sito in località Fregene.

Espone in fatto di essere titolare della struttura destinata dapprima ad ospitare una colonia marina per bambini e successivamente a centro ricreativo balneare, senonché nel 2004, a seguito dei lavori di rifacimento dell’intonaco esterno delle palazzine adibite ad infermeria, servizi igienici e deposito attrezzature di primo soccorso, si riscontravano pesanti lesioni nella struttura ed immediatamente l’area veniva interdetta all’accesso. Successivamente l’Ufficio Autonomo Lavori dichiarava i fabbricati non agibili ed il Comando Raggruppamento Autonomo con nota del 10 giugno 2004 evidenziava l’opportunità di procedere alla demolizione delle strutture pericolanti e alla loro sostituzione con prefabbricati in legno che venivano realizzati, dopo avere ottenuto le autorizzazioni interne ed i fondi ed attenendosi ad una delibera dello stesso Comune di Fiumicino n. 12 del 6 aprile 1996, che consentiva interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cabine e manufatti similari all’interno dell’attrezzatura balneare.

Nell’occasione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del 2006 il Ministero, poi, informava sia il Comune di Fiumicino, sia la Capitaneria di Porto circa l’esecuzione dei lavori stessi, ottenendo, tuttavia, soltanto risposta dalla Capitaneria.

Il Comune di Fiumicino, invece, adottava l’ingiunzione ridetta avverso la quale il Ministero deduce:

1. Incompetenza assoluta, eccesso di potere e violazione dell’art. 147 del d.lgs. n. 42 del 2004;

2. Eccesso di potere per violazione della fase istruttoria; violazione degli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; violazione dei principi del giusto procedimento e della partecipazione, silenzio assenso;

3. Violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, motivazione insufficiente, eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto, travisamento dei fatti;

4. Eccesso di potere, motivazione perplessa, carente e travisata; illogicità e irrazionalità del provvedimento impugnato; carenza di istruttoria; contrasto dell’azione amministrativa, eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto; violazione dell’art. 149 del d.lgs. n. 42 del 2004.

Conclude chiedendo l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio ed ha contestato tutte le doglianze, rassegnando conclusioni opposte a quelle del Ministero ricorrente.

Alla Camera di Consiglio del 31 agosto 2006 l’istanza cautelare è stata accolta.

Previo scambio di ulteriori memorie il ricorso è stato, infine trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 21 giugno 2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso va accolto come di seguito precisato.

Con esso il Ministero ricorrente impugna l’ingiunzione con la quale il Comune di Fiumicino ha sanzionato con la demolizione la "realizzazione di un manufatto in legno delle dimensioni di mq. 42,00 circa. Detto manufatto risulta coperto in legno con tetto a una falda inclinata. Lo stesso, al momento del sopralluogo, risultava in corso di realizzazione e, pertanto, non si è potuto definirne l’uso", il tutto nell’area dello Stabilimento Balneare del ridetto Ministero, in zona sottoposta a vincolo archeologico, paesistico ed aeroportuale per l’altezza di 1/2.

2. In primo luogo va esaminata ed accolta la censura di incompetenza dell’amministrazione comunale ad adottare provvedimenti sanzionatori su un bene di proprietà di una amministrazione statale.

L’amministrazione della difesa in atto ricorrente rappresenta infatti che l’oggetto dell’ordine di demolizione si trova all’interno di uno stabilimento balneare sito in località Fregene in zona demaniale tutelata ex art. 142 del d.lgs. n. 42 del 2004 ed affidata da circa dieci anni al Ministero della Difesa, che la usa per circa 1800 dipendenti e le loro famiglie. Il rapporto posto in essere tra il Ministero delle Finanze, proprietario del bene demaniale marittimo in questione ed il Ministero della Difesa, consegnatario dell’area, presenta profili peculiari, atteso che, nel caso sia necessario esercitare poteri coercitivi, questi sono esercitati dall’amministrazione proprietaria, che agisce mediante "poteri di ingiunzione". La ricorrente espone altresì di avere presentato note in data 23 marzo 2006, 10 aprile 2006 e 2 maggio 2006 indirizzate alla Capitaneria di Porto ed al Comune di Fiumicino, per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ottenendo tuttavia soltanto risposte dalla Capitaneria che dava il proprio nulla osta per quelli di manutenzione ordinaria e chiedeva integrazione della documentazione per quelli di manutenzione straordinaria.

Sostiene che semmai avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 147 del d.lgs. n. 42 del 2004 che, per le opere da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, prevede che l’autorizzazione sia rilasciata a seguito di una conferenza di servizi ex art. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, circostanza questa che non si è neppure verificata nel caso in esame.

Il Comune ha contestato che, per come ritenuto al sommario esame proprio della sede cautelare, l’amministrazione ricorrente abbia inteso proporre la censura di violazione dell’art. 28 del d.lgs. 6 giugno 2001, n. 380, in quanto ciò non si evince dalla rubrica del motivo e neppure dall’esposizione dello stesso.

La tesi comunale è destituita di fondamento.

Ancorché non risultante dalla rubrica del motivo dove non vi è la citazione della norma violata, ma la semplice enunciazione del vizio come "incompetenza", l’esposizione della censura, che è stata quasi pedissequamente riprodotta appena sopra, non consente di condividere la posizione del Comune, il quale sostiene che il TAR si sarebbe spinto ad una sorta di operazione di supplenza dell’amministrazione ricorrente nell’introdurre la censura.

Non è dato comprendere infatti in quale altro modo l’A.D. potesse esprimere che, avendo ricevuto il bene sul quale sorge lo stabilimento balneare in consegna dal Ministero delle Finanze, come dimostrato dalla produzione del verbale di consegna dell’11 luglio 1995, soltanto a quest’ultima amministrazione spettino i poteri di ingiunzione ai sensi di legge.

Si deve infatti concordare con la ricostruzione normativa effettuata dalla difesa dell’amministrazione ricorrente la quale ha, invece, rappresentato che, proprio ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. n. 380 del 2001, poiché si tratta di opere eseguite da amministrazioni statali, su suolo demaniale il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale informa immediatamente la regione e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, al quale compete, d’intesa con il presidente della Giunta Regionale, l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 27 del d.P.R. n. 380 del 2001 (provvedimenti di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi).

La fattispecie si discosta quindi da quella generale per la quale il Comune, come pure ha sostenuto nella memoria per l’udienza pubblica, ha il potere di reprimere gli abusi edilizi sul suolo demaniale, potere che riceve l’unico limite in relazione alla natura pubblica del soggetto che effettua il ritenuto abuso e non per la natura pubblica del suolo.

Chiara a tal proposito è la lettera della norma di cui all’art. 28 del d.P.R. n. 380 del 2001, che attribuisce al dirigente o al responsabile del relativo ufficio comunale la competenza ad adottare una segnalazione alle amministrazioni delle infrastrutture e della regione e non quella di adottare i provvedimenti repressivi, come è, invece, previsto dall’art. 35 del medesimo decreto presidenziale quando vengono realizzati interventi edilizi su suolo demaniale in assenza di idoneo titolo abilitativo.

3. L’accoglimento della censura di incompetenza comporta che il giudice non possa pronunciarsi su quelle ulteriori proposte, in attesa della riedizione del potere da parte dell’amministrazione competente, avuto riguardo all’art. 34, comma 2, I del Codice di rito, stante il quale: "In nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati".

Il ricorso va pertanto accolto come sopra precisato e per l’effetto va annullata l’ordinanza dirigenziale del Comune di Fiumicino al n. 83 in data 21 aprile 2006 e la questione va rimessa alle Amministrazioni competenti da individuarsi ai sensi dell’art. 28 del d.P.R. n. 380 del 2001, assorbite le doglianze non trattate.

4. La delicatezza delle posizioni coinvolte consente di ritenere giusti i motivi per la compensazione delle spese di giudizio ed onorari tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l’effetto annulla l’ordinanza dirigenziale del Comune di Fiumicino al n. 83 in data 21 aprile 2006 e rimette per il prosieguo alle amministrazioni competenti, come pure sopra indicato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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