Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-06-2011) 26-09-2011, n. 34742 Associazione per delinquere

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Palermo, adito ex art. 309 c.p.p., confermava l’ordinanza in data 26 febbraio 2011 del Giudice per le indagini preliminari in sede con la quale era stata applicata ad R.A. la misura della custodia in carcere in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per avere fatto parte dell’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti capeggiata da P.S. curando l’attività di piccola e grossa distribuzione delle sostanze.

2. Rilevava il Tribunale che sulla base dei dati di indagine e in particolare del contenuto dei colloqui intercettati, emergeva che R., individuato anche attraverso l’uso di strumenti di rilevazione satellitare, aveva accumulato un consistente debito nei confronti del P. per le forniture di stupefacente e che tra i due intercorreva uno stabile rapporto attraverso la sistematica fornitura all’indagato di quantità di droga che il R. si impegnava a immettere nel mercato.

Quanto alle esigenze cautelari, le osservazioni difensive non valevano a superare la presunzione di legge.

3. Ricorre per cassazione l’indagato a mezzo del difensore avv. Angelo Nicotra, che espone i seguenti motivi.

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di individuazione del ricorrente: gli indizi a carico del R. si compendiavano nel contenuto di una sola intercettazione ambientale del pomeriggio del (OMISSIS) in una autovettura, in cui il P. e un altro soggetto interpellano il terzo con il soprannome "(OMISSIS)"; e anche se fosse vero che precedentemente in mattinata i tre si stessero dirigendo verso l’abitazione del R. (peraltro essendo certo che essi si trovavavano nella via (OMISSIS) e non nella via (OMISSIS), ove in effetti si trova l’abitazione dell’indagato) non era stato spiegato perchè poi nel pomeriggio il soggetto di nome "(OMISSIS)" sia da identificare nel R..

3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta partecipazione del R. all’associazione capeggiata dal P.: gli elementi raccolti non sono affatto indicativi di uno stabile rapporto del R. con tale organismo e del relativo contributo agli scopi di esso, risultando solo che l’indagato (ammessa la sua identificazione) avesse un debito contratto con il solo P., e non con l’organizzazione, per pregresse forniture di stupefacenti; il tutto considerando che il R. risiede in (OMISSIS) e cioè in località distante da (OMISSIS) dove, secondo la contestazione, operava il sodalizio.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si contestano le valutazioni espresse dal Tribunale circa la identificazione nel R. del soggetto, soprannominato "(OMISSIS)", cui si riferiva il P. nelle sue conversazioni, poggiate su valutazioni logicamente esposte, rimettendosene inammissibilmente l’apprezzamento alla Corte di cassazione, cui è istituzionalmente precluso l’entrare in simile disamina.

2. Il secondo motivo di ricorso appare invece fondato.

Dal fatto che il R. fosse debitore di ingenti somme verso il P. per acquisti di sostanze stupefacenti si desume, da un lato, che egli fosse uno stabile acquirente di partite di droga e, dall’altro, che con tale condotta, egli doveva ritenersi stabilmente legato all’organismo associativo e, quindi, partecipe di esso.

Ora, va in primo luogo osservato che nella ordinanza impugnata non si chiarisce da quali precisi elementi si tragga il convincimento che il R. fosse uno "stabile acquirente" di droga proveniente dal sodalizio, vale a dire, per citare le espressioni dell’ordinanza impugnata, che sia stato accertato "un rapporto stabile e sinallagmatico, per l’esistenza di un canale fisso e strutturato che vede il P. e i suoi sodali rifornire sistematicamente il R. di consistenti quantità di stupefacente che questi provvede ad immettere nel mercato con attività abituale di vendita al dettaglio".

In secondo luogo, va ribadito che se è vero che è configurabile l’ipotesi della partecipazione ad una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti anche nei confronti di colui che opera come acquirente stabilmente disponibile a ricevere le sostanze trattate dal sodalizio, dato che in tal modo è possibile che egli faciliti lo svolgimento dell’intera attività criminale e assicuri la concreta realizzazione del programma delittuoso garantendo il conseguimento del profitto (v. tra le altre Sez. 6, 8 maggio 2006, Esposito; Sez. 5, 5 novembre 1997, Saletta; Id., 23 settembre 1997, Bruciati), purtuttavia occorre che in tale condotta sia rinvenibile il paradigma oggettivo e soggettivo del reato associativo, e cioè che l’attività dell’acquirente sia posta in essere avvalendosi continuativamente delle risorse dell’organizzazione con la coscienza e volontà di farne parte e di contribuire al suo mantenimento, non potendosi automaticamente desumere tali caratteri da una serie di operazioni, ancorchè frequenti, di compravendita di sostanze stupefacenti tra le stesse persone (Sez. 6, 19 novembre 2007, Stabile; Id., 6 novembre 2006, Gerad; Id., 7 aprile 2003, Marrone;

Id., 18 marzo 2003, Madaffari; Id., 18 marzo 2003, Salerno).

Ciò posto, va osservato che gli scarni elementi indiziari richiamati dal Tribunale, tenuto conto anche del ristretto ambito temporale in cui sembrano essere avvenuti i contatti tra il ricorrente e il P., non offrono affatto indicazioni esaurienti nè logicamente ineccepibili circa la prova di una stabile adesione del R. alla associazione, secondo i principi sopra esposti.

3. Date tali decisive lacune argomentative, l’ordinanza impugnata va annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Palermo.

La Cancelleria provvedere agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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