T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 17-10-2011, n. 7962 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato all’Amministrazione comunale di Roma in data 7 luglio 2006 e depositato il successivo 27 luglio, i ricorrenti impugnano la determinazione in epigrafe indicata ed avverso la quale essi deducono:

1. Violazione o falsa applicazione dell’art. 31 della legge n. 47 del 1985 e dell’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria.

2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 44 della legge n. 47 del 1985 così come richiamato dall’art. 32 del d.l. n. 269 del 2003, eccesso di potere,

3. Violazione di principi generali in tema di comparazione tra interesse pubblico e privato, sviamento in relazione alla previsione di cui all’art. 12 della legge n. 47/1985 e s.m.i.

4. Violazione degli articoli 1 e 3 della legge n. 241 del 1990, eccesso di potere per inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto, criticità, genericità e apoditticità.

5. Eccesso di potere per arbitrarietà ed ingiustizia manifesta.

Concludono chiedendo l’accoglimento dell’istanza cautelare e del ricorso.

L’Amministrazione comunale si è costituita in giudizio, ha contestato ogni doglianza ed ha rassegnato conclusioni opposte a quelle dei ricorrenti.

Con decreto cautelare la relativa istanza è stata accolta e sono stati disposti incombenti istruttori poi reiterati alla Camera di Consiglio del 13 settembre 2006; eseguiti i detti incombenti l’istanza cautelare è stata accolta a termine alla successiva udienza camerale del 10 novembre 2006.

Infine, previa produzione di ulteriori memorie da parte del Comune, il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 21 giugno 2011.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato come di seguito precisato.

Con esso i ricorrenti impugnano la determinazione dirigenziale con la quale il Municipio XX ha annullato una precedente ingiunzione di demolizione ed ha ingiunto loro la demolizione di "manufatto a piano terra di mq. 180 circa con strutture (colonne) portanti e solaio in c.a. altezza di mt. 4 circa", senza titolo abilitativo e in area soggetta a vincolo paesistico ex d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e L.R. n. 29 del 1997.

2. Avverso tale atto i ricorrenti con una prima doglianza lamentano che l’ingiunzione è affetta da errore di valutazione, relativo alla data di ultimazione dell’opera che l’Amministrazione asserisce essere avvenuta dopo il 31 marzo 2003, mentre dalle foto e dai verbali della Polizia Municipale si dovrebbe dedurre esattamente il contrario. Oppongono che il concetto di ultimazione dell’opera secondo le norme sul condono edilizio fino ad oggi succedutesi comporta che debbano essere realizzati gli elementi essenziali ad individuare e rendere possibile il calcolo della volumetria da sanare, come avviene nel caso in specie.

Con la seconda censura, nel rappresentare di avere inoltrato in data 10 dicembre 2004 apposita istanza di condono ai sensi dell’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 della quale è ancora in corso l’istruttoria, essi osservano che non possono essere adottati provvedimenti sanzionatori, ai sensi dell’art. 44 della legge n. 47/1985 da quella norma richiamato.

Con una terza censura sostengono che la demolizione coinvolgerebbe anche l’edificio sottostante a quello realizzato e del quale essi sono proprietari da molti anni, sicché l’amministrazione comunale avrebbe dovuto comparare l’interesse pubblico con quello privato alla demolizione.

Infine con le ultime due doglianze lamentano che la motivazione della determinazione impugnata sarebbe apodittica e che l’amministrazione avrebbe adottato soluzioni diverse nei confronti di altri proprietari che si trovano nella medesima condizione.

3. Delle censure proposte va accolta nei termini di cui appresso quella relativa alla violazione dell’art.32, comma 25 della legge n. 326 del 2003.

Detto richiamo, infatti, consente che i procedimenti sanzionatori vadano sospesi nella pendenza della domanda di condono edilizio, come è quello da ultimo emanato con il d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (in termini la giurisprudenza della sezione, tra cui: T.A.R. Lazio, Roma sezione I quater, 3 agosto 2010, n. 29669 e quella ivi citata: Roma, sez. I, 11 settembre 2009, n. 8578 e 2 ottobre 2009, n. 9540, TAR Puglia, Lecce, sezione III, 12 febbraio 2010, n. 553; ed ancora TAR Campania, Napoli, VII, 27 maggio 2009, n. 2945).

La circostanza recata dal provvedimento esaminato che il Municipio XX abbia ritenuto con lo stesso di procedere all’annullamento della precedente determinazione di demolizione n. 1169 del 16 settembre 2004 in quanto mancante delle determinazioni in ordine alla insanabilità dell’opera, non scalfisce la conseguenza normativa di cui sopra, stante la chiara dizione della norma violata che fa diretto riferimento alle "disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n.724, e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal presente articolo," e che quindi comporta l’applicazione della sospensione dei procedimenti sanzionatori, come sopra accennato.

Al riguardo è da rilevarsi che con relazione del 10 maggio 2011 prot. n. 17492, l’amministrazione comunale ha pure chiarito che i ricorrenti hanno in realtà presentato due domande di condono nel 2004 riguardante l’immobile in questione, dichiarando di avere ultimato i manufatti in data 20 marzo 2003; ha altresì rappresentato che, poiché con verbale di accertamento del 16 settembre 2004 e nonostante il sequestro effettuato, in violazione dei sigilli, i lavori erano continuati, in data 18 giugno 2009 i ricorrenti erano stati avvertiti ai sensi dell’art. 10 bis della legge n. 241 del 1990 del rigetto dell’istanza di condono. A seguito di tale avviso essi avevano prodotto osservazioni, chiarimenti e documentazione sicché alla data odierna le domande di condono ex L. n. 326 del 2003 sono da considerarsi ancora pendenti.

La censura va, pertanto accolta con conseguente annullamento del provvedimento esaminato, fatta salva la pronuncia esplicita e conclusiva dell’amministrazione sulle domande di condono.

3.2 Superflua appare la contestazione della prima doglianza che concerne appunto la data di ultimazione delle opere, che meriterà il vaglio dell’Ente col provvedimento esplicito sul condono.

3.3 Le censure formali non meritano poi accoglimento, secondo la pure costante giurisprudenza della sezione:

a. Le ingiunzioni a demolire sono provvedimenti vincolati e quindi non abbisognano di una particolare motivazione in ordine all’interesse pubblico a fronte di abusi edilizi, come nel caso in esame, in cui ad un primo abuso consistente in un manufatto ad un piano è seguito il secondo abuso costituito dal primo piano, il tutto in assenza dei nulla osta paesaggistici e di idoneo titolo abilitativo (cfr. da ultimo TAR Lazio, sezione I quater, 11 gennaio 2011, n. 112 e TAR Campania, Napoli, sezione VI, 26 agosto 2010, n. 17238);

b. per le ingiunzioni a demolire non è predicabile la disparità di trattamento, sempre in quanto trattasi di provvedimenti vincolati, per l’adozione dei quali l’amministrazione non ha altra scelta che confrontare la fattispecie reale con quella normativa e trarne le relative conseguenze, senza che possano avere influenza altre situazioni più o meno parallele (cfr. TAR Lazio, sezione I quater, 7 luglio 2011, n. 6054 e TAR Lazio, sezione II, 13 dicembre 2001, n. 11360).

4. Per le superiori considerazioni il ricorso va in parte accolto e per l’effetto va annullata la determinazione dirigenziale n. 1720 del 22 dicembre 2004, notificata ai ricorrenti il 18 maggio 2006 con la quale Roma Capitale (già Comune di Roma) Municipio XX ha ingiunto agli stessi la demolizione di opere abusive, fatti salvi i provvedimenti dell’amministrazione comunale sulle domande di condono e per il resto va respinto.

5. La soccombenza solo parziale giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie come in motivazione indicato e per l’effetto annulla la determinazione dirigenziale n. 1720 del 22 dicembre 2004, notificata ai ricorrenti il 18 maggio 2006 con la quale Roma Capitale (già Comune di Roma) Municipio XX ha ingiunto agli stessi la demolizione di opere abusive, fatti salvi i provvedimenti dell’amministrazione comunale sulle domande di condono e per il resto lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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