Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-06-2011) 26-09-2011, n. 34741 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Milano, adito ex art. 324 c.p.p. dalla Immobiliare Bivio Vela s.r.l., in persona dei legali rappresentanti V.V. e C.G.A., quale terza interessata, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso in data 23 luglio 2010 dal Giudice per le indagini preliminari in sede ex L. n. 356 del 1992, art. 12 sexies, avente ad oggetto beni ritenuti nella effettiva disponibilità di Ch.

C.A., imputato del reato di cui all’art. 416 bis c.p., e in particolare l’immobile sito nel Comune di (OMISSIS), località (OMISSIS).

2. Osservava il Tribunale che dell’immobile in questione doveva ritenersi effettivo titolare il Ch., come emergeva dal contenuto di conversazioni intercettate nelle quali detto soggetto faceva riferimento al proposito di costruire un motel assieme al cugino M.R. in località (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS) e dal fatto che una parte dell’immobile era stato formalmente venduto alla Tecnogest Service s.r.l., di cui era intestataria F.M.M., coniugata con il M.. Inoltre era significativo che il terreno confinante con quello su cui insisteva l’immobile era stata acquistato dalla F. e da V.M. V., sorella di V..

D’altro canto i titolari della Immobiliare Bivio Vela s.r.l., V.V. e C.G.A. non avevano giustificato adeguatamente la provenienza delle risorse economiche impiegate per l’acquisto dell’immobile.

3. Ricorre per cassazione la predetta società, a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. Orietta Stella, la quale denuncia la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

3.1. Il Tribunale mostra di confondere l’immobile appartenente alla società ricorrente con il fondo finitimo di proprietà della società Tecnogest, facente capo a F.M. e a V. V., oggetto di separato procedimento e non evidenzia gli elementi obiettivi dai quali desumerne la intestazione fittizia.

3.2. E’ stato dimostrato anche documentalmente che V.V. e C.A. avevano acquistato l’immobile per utilizzarne le pertinenze come deposito dei veicoli facenti capo alla loro impresa di trasporti, contraendo a tal fine un mutuo, anche attraverso l’ipoteca rilasciata su un suo immobile dalla madre della V., F.M.T.; e che i ratei del mutuo venivano corrisposti sia con canoni di affitto derivanti dalla locazione degli appartamenti sia con i proventi dell’attività imprenditoriale della V. e del C..

3.3. Nelle conversazioni intercettate il Ch. non aveva mai alluso alla sua disponibilità dell’immobile, ma solo al piano mansarda di esso, a un box e a una porzione del cortile che già da due anni la società ricorrente aveva ritenuto di vendere, per ragioni di liquidità, alla Tecnogest.

3.4. Sulla base esclusivamente di un falso sillogismo si era dunque ritenuta la fittizia intestazione dell’immobile solo in quanto esso era confinante con un fondo di pertinenza del Ch..

Motivi della decisione

1. Il ricorso appare fondato.

2. In primo luogo, come puntualmente dedotto, l’ordinanza si caratterizza per una impropria e indistinta commistione di argomentazioni riferite ora alla costruzione che, unitamente alle pertinenze, risulta oggetto del sequestro, edificata dalla società ricorrente, ora al finitimo distinto fondo su cui l’indagato Ch. avrebbe espresso il proposito di edificare un residence, intestato congiuntamente a F.M.M., moglie di M.R., cugino del Ch., e alla sorella della ricorrente V.V..

Se da tali conversazioni e dai riferiti legami di parentela potevano trarsi indizi di appartenenza di fatto (in tutto o in parte) del detto fondo inedificato al Ch., non si comprende in base a quali deduzioni altrettanto potrebbe dirsi per la distinta costruzione oggetto del provvedimento in esame.

Per il vero, l’ordinanza impugnata rimarca che una parte dell’immobile era stato venduto dalla Immobiliare Bivio Vela alla Tecnogest Service, di cui era intestataria la stessa F.. Ma era appunto con riferimento a questa sola porzione della costruzione che, in base ai detti elementi indiziaria risultano comprensibili le argomentazioni svolte dal Tribunale circa la sua effettiva appartenenza al Ch..

3. In secondo luogo, il Tribunale non ha dato se non generica risposta alle puntuali deduzioni svolte nell’interesse della società ricorrente, secondo cui la effettiva titolarità da parte di essa della costruzione era avvalorata dal mutuo acceso per l’acquisto del terreno e per la successiva edificazione, sulla base anche della garanzia reale offerta dalla madre della V., F.M. T., e dal fatto che i ratei di mutuo venivano corrisposti sia con il provento di canoni di locazione degli appartamenti realizzati sia con gli utili rivenienti dalla impresa di trasporti sia, ancora, con la liquidità acquisita proprio attraverso la vendita alla Tecnogest Service di porzioni dell’immobile (la mansarda, un box, una parte di cortile) cui esclusivamente (oltre che al fondo finitimo) si riferiva il Ch. nelle sue conversazioni con il cugino.

4. Date tali decisive lacune e incongruenze, l’ordinanza impugnata va annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Milano.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Milano.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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