T.A.R. Lazio Roma Sez. I quater, Sent., 17-10-2011, n. 7961 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 24/03/05 e depositato in pari data la società V.- O. N.V. ha impugnato l’ordinanza n. 73 del 7 marzo 2005 con cui il Comune di Civitavecchia, ai sensi dell’art. 823 c.c., le ha ordinato di rilasciare il terreno ivi indicato.

Il Comune di Civitavecchia, costituitosi in giudizio con memoria depositata in data 9 aprile 2005, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 2284/2005 del 27 aprile 2005 il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente.

Con ricorso spedito per la notifica in data 31 maggio 2005 e depositato il 14 giugno 2005 la società V.- O. N.V. ha formulato motivi aggiunti avverso l’atto gravato in via principale.

Con ricorso notificato in date 03/01/07 e 09/01/07 la società V.- O. N.V. ha impugnato la nota prot. n. 52283 del 31/10/06 con cui il Comune di Civitavecchia, sulla base della delibera n. 116 del 07/10/06 emessa dalla Giunta Comunale di Civitavecchia (anch’essa gravata) ha richiesto il pagamento dell’indennità di occupazione ivi indicata.

All’udienza pubblica del 6 ottobre 2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione previa prospettazione alle parti della possibile configurabilità di una questione di giurisdizione.

Motivi della decisione

Deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Con il ricorso principale ed il ricorso per motivi aggiunti spedito per la notifica in data 31 maggio 2005 e depositato il 14 giugno 2005 la società V.- O. N.V. impugna l’ordinanza n. 73 del 7 marzo 2005 con cui il Comune di Civitavecchia, ai sensi dell’art. 823 c.c., le ha ordinato di rilasciare il terreno ivi indicato.

Dall’esame del provvedimento impugnato e dalle stesse deduzioni difensive del Comune di Civitavecchia emerge che l’ente locale ha utilizzato il potere di autotutela previsto dall’art. 823 c.c. per ordinare lo sgombero di un’area definita come appartenente al patrimonio indisponibile dell’ente in quanto espropriata con decreto n. 1 del 30/04/02 e destinata a sede di un parcheggio annesso alla "Strada Mediana" ed ingresso al locale Palazzo di Giustizia.

Sennonché, come dedotto dalla società ricorrente, il potere di autotutela previsto dall’art. 823 c.c. risulta esercitato al di fuori dei casi previsti dalla normativa vigente ed, in particolare, in relazione ad un bene che non può essere qualificato come demaniale o patrimoniale indisponibile.

Deve, innanzi tutto, essere escluso che l’area sia qualificabile come bene demaniale ai sensi degli artt. 822 comma 2° c.c. e 824 c.c. in quanto la stessa non è destinata a strada ma a parcheggio (come espressamente evidenziato nel provvedimento impugnato) ed, in ogni caso, ad opera che non risulta ancora realizzata.

Va, poi, rilevato che, per costante giurisprudenza (Cass. n. 24563/10; Cass. n. 2443/09; Cass. SS.UU. n. 14865/06), affinchè un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servizio, ai sensi dell’art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito (soggettivo ed oggettivo) della manifestazione di volontà dell’ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell’ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell’effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio con conseguente insufficienza di atti meramente programmatori quali, ad esempio, la semplice previsione dello strumento urbanistico circa la destinazione di un’area alla realizzazione di una finalità di interesse pubblico.

Con riferimento specifico alla fattispecie oggetto di causa tale specifica ed attuale destinazione del bene ad un pubblico servizio non sussiste dovendo l’area essere ancora consegnata all’impresa aggiudicataria per la realizzazione del parcheggio in vista del quale il bene è stato espropriato.

Pertanto, il potere di autotutela, pur se previsto a livello normativo ed attribuito al sindaco, nel caso concreto ha a suo oggetto un bene che non ricade nelle previsioni normative e va ad incidere su una posizione di diritto soggettivo in una materia in cui il legislatore non ha esteso la legislazione di legittimità a quella esclusiva per cui si ricade in un’ipotesi di carenza di potere in astratto in quanto la norma non comprende i beni patrimoniali tra i suoi destinatari (in questo senso per una fattispecie analoga Cons. Stato sez. V n. 6259/07; Cass. SS.UU. n. 14865/06).

Ne consegue che con l’atto impugnato con il ricorso principale ed il primo ricorso per motivi aggiunti il Comune risulta avere esercitato un potere al di fuori dei casi previsti dalla legge con conseguente lesione del diritto soggettivo della ricorrente e giurisdizione del giudice ordinario.

Per questi motivi deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale e del primo ricorso per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Ad analoga conclusione deve pervenirsi in riferimento al ricorso per motivi aggiunti notificato in date 03/01/07 e 09/01/07 con cui la società V.- O. N.V. ha impugnato la nota prot. n. 52283 del 31/10/06 con cui il Comune di Civitavecchia, sulla base della delibera n. 116 del 07/10/06 emessa dalla Giunta Comunale di Civitavecchia (anch’essa gravata), ha richiesto il pagamento dell’indennità ivi indicata per l’occupazione illegittima dell’area.

La controversia sull’indennità di occupazione, infatti, prescindendo da ogni rapporto di carattere pubblicistico ed involgendo posizioni giuridiche aventi natura di diritto soggettivo, è rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario (TAR Sicilia – Palermo n. 13716/10; TAR Toscana n. 659/10).

Per questi motivi deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Ai sensi dell’art. 11 d. lgs. n. 104/10 deve, poi, essere dichiarata, in relazione alla presente controversia, la giurisdizione del giudice ordinario davanti al quale il giudizio va riproposto nel termine perentorio indicato dalla norma in esame.

La peculiarità delle questioni oggetto di causa giustifica, ai sensi degli artt. 26 comma 4° d. lgs. n. 104/10 e 92 c.p.c., la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

1) dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

2) ai sensi dell’art. 11 d. lgs. n. 104/10 dichiara che, in relazione al presente giudizio, la giurisdizione spetta al giudice ordinario davanti al quale il processo deve essere riproposto nel termine perentorio previsto dalla norma in esame;

3) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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