Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-06-2011) 26-09-2011, n. 34740 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Roma, adito ex art. 324 c.p.p. da P.C., quale terza interessata, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso in data 14 febbraio 2011 ex L. n. 356 del 1992 , art. 12 sexies dal Giudice nelle indagini preliminari in sede, di beni ritenuti nella effettiva disponibilità di T.C., imputato per plurimi fatti di cessione di sostanze stupefacenti, tra cui una imbarcazione da diporto (OMISSIS) del valore commerciale di Euro 30 mila, le cui chiavi e i documenti identificativi risultavano in possesso della cognata, P.C..

2. Osservava il Tribunale che la imbarcazione doveva ritenersi essere di effettiva titolarità del T., che aveva stipulato a suo nome il contratto di rimessaggio presso l’esercizio (OMISSIS) nonchè il relativo contratto di assicurazione (in data 20 luglio 2010).

Quanto alla P., essa non era in possesso di patente nautica, e i suoi redditi erano inadeguati per giustificare l’asserito acquisto del natante, che il cognato le avrebbe venduto per Euro 12.000 nel maggio 2010 (data poi corretta dalla stessa con riferimento all’arco temporale tra l’aprile e il luglio 2010).

3. Ricorre per cassazione la P., a mezzo del difensore e procuratore speciale avv. Cristiano Conte il quale espone i seguenti motivi.

3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermata intestazione fittizia del bene: il natante era di proprietà della P., che aveva il possesso delle chiavi e dei documenti, e le argomentazioni del Tribunale circa la sua capacità reddituale sono di mero stile.

3.2. Mancanza di motivazione circa il valore commerciale del bene in sequestro, che al momento dell’acquisto non era di Euro 30.000, come affermato apoditticamente dal Tribunale, ma di Euro 16.000, e che poi venne rivenduto dal T. alla P. per la somma di Euro 12.000. 3.3. Erronea applicazione della legge e vizio di motivazione circa l’asserita sproporzione tra la situazione economica della P. e il valore del bene: è stato accertato che la ricorrente godeva di uno stipendio di Euro 1.700 mensili, di un assegno di mantenimento di Euro 800, di una contribuzione annua da parte dell’INPS per tre (dei cinque) figli pari a euro 4.700 ciascuno, e aveva percepito a titolo di liquidazione per il precedente lavoro la somma di Euro 3.068.

Motivi della decisione

1. Il ricorso appare manifestamente infondato.

2. La ricorrente sostiene che il natante era di sua titolarità, dato che aveva il possesso delle chiavi e dei documenti.

Ma il Tribunale ha giustamente osservato che a fronte di tali dati appariva risolutiva la considerazione per cui era stato il T. a stipulare il contratto di rimessaggio e quello di assicurazione del natante.

A fronte di tali molto più significativi indici di effettiva titolarità del bene, la ricorrente non deduce alcuna plausibile spiegazione; e neppure tenta di superare il rilievo per il quale essa, a differenza del cognato, non era titolare di una patente nautica, necessario presupposto per il godimento della barca.

Quanto ai modesti redditi allegati, essi sono stati correttamente valutati incongrui rispetto al valore del natante, anche dando per ammesse le deduzioni della ricorrente circa la sua effettiva entità. 3. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte si ritiene equo determinare in Euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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