T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 17-10-2011, n. 7984 Esclusioni dal concorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ritenuto che il ricorrente ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale è stato esclusa dal concorso per l’ammissione di 952 allievi finanzieri riservato ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, per essere stata giudicato non idoneo dalla sottocommissione per la visita medica preliminare per "discromatopsia: non riconosce i colori delle matassine", assumendone l’illegittimità sotto svariati profili e producendo perizia medicolegale volta a contraddire l’accertamento svolto dalla sottocommissione;

Ritenuto che, con ordinanza del 23 febbraio 2011, il Tribunale ha disposto verificazione volta ad accertare l’effettività della patologia riferita al ricorrente in relazione alla causa di inidoneità fisica posta a fondamento del provvedimento impugnato, affidando l’incarico al competente reparto del Policlinico Militare di Roma;

Ritenuto che dall’accertamento espletato in contraddittorio, come risulta da apposita relazione del 17.5.2011 come modificata ied integrata a seguito di chiarimenti resi con nota del 5 agosto 2011, è emerso che il ricorrente è affetto da una discromatoanomalia ma, al test delle matassine, riconosce i colori fondamentali;

Ritenuto che il bando di concorso prevede l’esclusione solo nel caso di mancanza di un senso cromatico normale alle matassine colorate e va interpretato alla luce del d.m. 15.5.2000 che prevede l’esclusione solo per le gravi discromatopsie che non consentono la visione dei colori fondamentali;

Ritenuto sul piano generale, che non appare pertinente il riferimento alla nozione di discrezionalità tecnica addotto dalla difesa erariale per argomentare possibili limiti di accesso al fatto. A prescindere dalla circostanza per la quale nel caso non può dirsi implicato alcun "concetto giuridico indeterminato" suscettivo di esser diversamente opinato, la tesi in esame può dirsi pacificamente smentita a livello legislativo là ove si consideri che il Giudice amministrativo ora è anche tecnicamente attrezzato, per come si ricava dalla possibile utilizzabilità della consulenza tecnica d’ufficio anche nell’ordinario giudizio di legittimità;

Ritenuto che nella fattispecie emerge con maggior nitidezza – più che il concetto di discrezionalità tecnica – la nozione di accertamento tecnico, inteso quale riscontro di fatti, stati e/o qualità operato sulla base di dati sufficientemente certi e con modalità predefinite, riscontro poi elaborato al fine di verificare la sussistenza o meno del requisito della idoneità fisica e che, quindi, si versa in un’ipotesi nella quale rileva, sostanzialmente, l’attendibilità dell’accertamento diagnostico sotto il profilo della sua correttezza e della sua conseguente idoneità a giustificare il provvedimento di esclusione dal concorso;

Ritenuto che rimane pertanto incontestata nel caso la possibilità per la Sezione di verificare l’esito della visita, anche in ragione della documentazione medica prodotta dal ricorrente al fine di fornire un principio di prova sullo specifico profilo, ricorrendo allo strumento della verificazione, non potendosi condividere le argomentazioni dall’Avvocatura dello Stato spese, in primo luogo, per sostenere la tesi dei limiti al potere di accesso al fatto ed, in secondo luogo, quella della irripetibilità delle operazioni addotta in ragione anche delle particolari modalità alla stregua delle quali opera l’organo sanitario;

Ritenuto che l’esposta tesi risulta avvalorata dallo stesso bando di concorso che, nel contemplare la visita medica di revisione, ammette la possibile rilevanza ai fini medico – legali di accertamenti compiuti in momenti diversi (in coerenza con la giurisprudenza che ha più volte affermato la verificabilità degli esiti degli accertamenti medici connessi ai concorsi per l’accesso al Corpo della Guardia di Finanza fra le tante cfr.C.S. IV^ – 6669 – 27.10.2003; C.S. IV^ – ord. 1175 – 16.03.2004; ord. 1482 – 22.03.2005; C.S. IV^ 719 – 24.02.2004);

Ritenuto che, alla luce delle risultanze della disposta verificazione che il Collegio ritiene di potere condividere, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente pronuncia di annullamento del provvedimento impugnato;

Ritenuto che le spese di lite possono essere compensate fra le parti, ad eccezione dei compensi di verificazione che si liquidano in euro 1000,00 (mille euro) e si pongono a carico dell’Amministrazione resistente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il giudizio impugnato.

Compensa spese, ad eccezione delle spese di verificazione che pone a carico dell’Amministrazione resistente che liquida come in parte motiva.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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