Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 07-02-2012, n. 1714 Retribuzione pensionabile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con distinti ricorsi al Tribunale di Brindisi C.M. e S.E., operai agricoli a tempo determinato, lamentavano che l’INPS avesse calcolato il trattamento pensionistico lo spettante in misura inferiore al dovuto, perchè, applicando erroneamente il D.P.R. n. 488 del 1968, art. 28, aveva fatto riferimento, per la determinazione della retribuzione pensionabile per ciascun anno, al salario medio pubblicato con i decreti del Ministero del Lavoro, i quali fissavano tale salario non già in relazione all’anno in cui era stato prestato, ma in relazione all’anno immediatamente precedente.

Ciò premesso, i ricorrenti chiedevano la condanna dell’INPS alla riliquidazione della pensione da calcolarsi sulla base del salario convenzionale del DPR pubblicato nell’anno successivo.

L’adito Tribunale, nel regolare contraddittorio delle parti, disattesa l’eccezione di decadenza dell’azione giudiziaria sollevata dall’INPS, respingeva le domande.

Tale decisione, appellata dal C. e dal S., è stata riformata dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 1615 del 2006, che ha dichiarato il diritto degli appellante alla riliquidazione della pensione in godimento sulla base delle retribuzioni medie giornaliere per gli operai agricoli a tempo determinato, relative ai cinque anni precedenti il pensionamento, come rilevate, D.P.R. n. 488 del 1968, ex art. 28, con i decreti ministeriali pubblicati, per ciascuno dei predetti cinque anni, nell’anno immediatamente successivo alla data di maturazione del diritto a pensione.

2. Contro la sentenza di appello ricorre l’INPS con un motivo.

Resistono i due pensionati con controricorso. Le parti hanno presentato rispettiva memoria ex art. 378 c.p.c..

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha affermato da ultimo (cfr. Cass. Ord. n. 12143 del 3 giugno 2011; Cass. Ord. N. 18833 del 20 agosto 2010; Cass. Sent. n. 2351 del 30 gennaio 2009 ed altre numerose decisioni conformi) che "in tema di pensione di pensione di vecchiaia degli operi agricoli tempo determinato la retribuzione pensionabile per gli ultimi anni di lavoro va calcolata applicando il D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 28, e, dunque, in forza della determinazione operata anno per anno dal D.M. sulla media delle retribuzioni fissate dalla contrattazione provinciale dell’ano precedente, ciò trovando conferma – oltre che nella impossibilità di rinvenire un diverso e più funzionale sistema di calcolo, che non pregiudichi l’equilibrio stesso della gestione previdenziale del settore – anche nella disposizione di cui alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 45, comma 21 – che, nell’interpretare autenticamente la L. n. 457 del 1972, art. 8, concernente le prestazioni temporanee in favore dei lavoratori agricoli, ha inteso estendere ai lavoratori agricoli a tempo determinato l’applicazione della media della retribuzione prevista dai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell’anno precedente prevista per i salariati fissi, così da ricondurre l’intero sistema ad uniformità, facendo operare, ai fini del calcolo di tutte le prestazioni, le retribuzioni dell’anno precedente".

Va aggiunto che questo orientamento, che il Collegio condivide pienamente, è stato stata confermato dalla L. n. 191 del 2009, art. 2, comma 153, contenente disposizione di interpretazione autentica, la quale peraltro ha superato favorevole scrutinio da parte della Corte Costituzionale (sentenza n. 257 del 30 settembre 2011).

3. In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata.

Non essendovi necessità di ulteriori accertanti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto delle domande di cui ai ricorsi introduttivi.

Ricorrono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio, in quanto le questioni esaminate si sono dimostrate di non facile soluzione, avendo richiesto l’intervento del legislatore con l’emanazione di una disposizione di interpretazione autentica e il successivo intervento del giudice delle leggi.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta le domande; compensa le spese, dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *