Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-06-2011) 26-09-2011, n. 34739

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Catanzaro, adito ex art. 309 c.p.p., da C.N., annullava l’ordinanza in data 29 novembre 2010 del Giudice per le indagini preliminari in sede con la quale era stata applicata al medesimo la misura della custodia in carcere in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 368 c.p. (capo A), per avere, con un esposto anonimo indirizzato al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza nonchè a vari giornali locali, falsamente accusato dei reati di abuso di ufficio, rivelazione di segreti di ufficio e di favoreggiamento personale, pur sapendoli innocenti, il Dott. W.H.J., Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza, il dott. I.A., Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, e D.T.P., Ispettore Capo della Polizia di Stato in servizio presso la Squdra Mobile della Questura di Potenza (in (OMISSIS)).

2. Rilevava il Tribunale che pur essendo certo che l’autore dell’esposto fosse da individuare nel C., all’epoca dei fatti agente del SISDE, non era configurabile, per vari versi, il reato contestato, ma quello di diffamazione, per il quale non sussistevano i presupposti di legge per l’applicazione di una misura cautelare.

Nell’esposto erano attribuiti ai predetti pubblici ufficiali distinti fatti penalmente rilevanti.

2.1. In primo luogo, si prospettava a carico del dott. W. il reato di abuso di ufficio, addebitandogli di avere svolto indagini a carico di T.R.A., marito della dott.ssa P.A., Sostituto in servizio presso la medesima Procura della Repubblica di Potenza, per una sorta di ritorsione nei confronti della collega, in relazione alle indagini che costei stava svolgendo nei confronti del D.T., uomo di fiducia e stretto collaboratore del W..

Al riguardo osservava il Tribunale che l’accusa era manifestamente inverosimile, e come tale non suscettibile di determinare l’inizio di un procedimento penale a carico del W., posto che, come era incontrovertibile, quest’ultimo non aveva mai svolto indagini a carico del T..

2.2. Inoltre, si attribuivano al D.T. i reati di rivelazione in atti di ufficio e di favoreggiamento personale in relazione alla documentazione relativa a intercettazioni rinvenute nella disponibilità dell’imprenditore F., concernenti la c.d. indagine Total Gate; documentazione che si prospettava essere stata data dal D.T. a Z.E., amante del F.. Ctr. meglio dati.

Osservava in proposito il Tribunale che i contatti tra il D.T. e la Z. erano stati accertati, e che effettivamente il F. era stato trovato in possesso di atti del procedimento Total Gate, sicchè non poteva dirsi che l’autore dell’esposto avesse la consapevolezza dell’innocenza del pubblico ufficiale in tal modo accusato; non rilevando che le successive indagini avessero permesso di accertare che le telefonate tra il D.T. e la Z. erano avvenute per esclusive esigenze di servizio nell’ambito delle indagini relative a quel procedimento.

2.3. Infine, nell’esposto si addebitavano fatti di rivelazione di segreti di ufficio, da parte del D.T., del G.i.p. I. e del Sostituto W., a vantaggio della giornalista S. F., notoriamente legata da relazione sentimentale con il W., relativamente a indagini condotte dalla dott.ssa D.L. C. a seguito della denuncia presentata dalla dott.ssa F. L., già capo della Squadra Mobile di Potenza, a carico di C. M. per i delitti di calunnia e diffamazione.

Osservava il Tribunale essere stato accertato che contatti telefonici tra il D.T. e la S. erano effettivamente avvenuti, come pure era stato accertato, attraverso tabulati, un incontro tra la giornalista e il dott. I., sicchè il reato prospettato nell’esposto era effettivamente configurabile, con la conseguenza che non poteva dirsi che l’autore dell’esposto avesse la consapevolezza della innocenza degli incolpati.

3. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, che denuncia l’erronea applicazione dell’art. 368 c.p. e il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata relativamente agli addebiti che dall’esposto erano ricavabili a carico del dott. W. con riguardo alla vicenda delle asserite indagini svolte nei confronti del T. e a quella degli atti di indagine trovati in possesso del F..

3.1. Sul primo punto, osserva che il fatto che il dott. W. non avesse mai svolto indagini a carico del T. non rendeva il contenuto dell’esposto ictu oculi inverosimile, tanto che in merito era stato avviato un accertamento di polizia giudiziaria conclusosi con una informativa in data 23 febbraio 2009 della Squadra Mobile di Potenza.

3.2. Quanto all’altra vicenda, osserva che il Tribunale, prendendo in esame solo gli elementi riferibili al D.T. e al dott. I., non ha considerato che nell’esposto erano mossi chiari addebiti a carico del dott. W. (indicato con espressioni ironiche); e sul punto nessuna spiegazione è stata data del perchè l’autore dell’esposto potesse avere ragionevoli motivi di sospetto a carico del magistrato.

3.3. In via generale, il Tribunale non ha esposto chiaramente gli elementi che potevano oggettivamente giustificare un dubbio sulla colpevolezza della persona accusata; il tutto considerando che, secondo la giurisprudenza, il delitto di calunnia sussiste anche se le accuse vengono esposte in forma subdolamente dubitativa.

Motivi della decisione

1. Il ricorso investe esclusivamente il primo e il terzo dei contenuti calunniosi di cui si è dato conto in narrativa, con riguardo alle accuse mosse dal ricorrente al W., e per entrambi i campi di riferimento esso si rivela fondato.

2. Quanto alla prospettazione di abuso di ufficio fatta dal C. a carico del W., per avere quest’ultimo svolto indagini a carico di T.A. solo per motivi di astio nei confronti della collega P.A., moglie de T., il Tribunale osserva che l’accusa era manifestamente inverosimile, essendo certo che il W. non aveva mai svolto tali indagini.

Il ricorrente replica che tanto i fatti denunciati non erano affatto ictu oculi inverosimili che per accertare la inconsistenza della denuncia venne svolta una indagine di p.g. conclusasi con informativa (negativa dei fatti) all’a.g..

Il rilievo è fondato, non tanto perchè a seguito della denuncia, come prospettato dall’Ufficio ricorrente, vennero poste in essere indagini per saggiare la rispondenza o non rispondenza al vero dei fatti denunciati, ma soprattutto e ancor prima perchè, come è pacifico in giurisprudenza, essendo la calunnia un reato di pericolo, questo resta escluso solo se la falsa accusa abbia per oggetto fatti manifestamente e a prima vista inverosimili (Sez. 6, 3 giugno 1998, Guerinoni; Id., 9 novembre 1998, Scicchitano); potendo il carattere di inidoneità di una accusa riconoscersi solo alle incolpazioni che già in sè, per così dire ab intrinseco, rivelino l’impossibilità che la condotta si sia realmente verificata, evenienza che non ricorre quando la descrizione del comportamento delittuoso rientra nel regno dei fenomeni sociali ed è immune da contraddizioni intrinseche (Sez. 6, 27 ottobre 1998, Berlingieri).

Caratteristiche che, stando a quanto si ricava dalla ordinanza impugnata, alla evidenza non ricorrono nella fattispecie.

3. Venendo poi all’accusa mossa al W. di avere rivelato segreti di ufficio alla sua amica giornalista S.F., nella ordinanza si osserva che erano stati accertati contatti tra quest’ultima sia con il D.T. sia con lo I., senza però che si faccia verbo della posizione del W., cui pure la denuncia del C. si riferiva; con la conseguenza che, stando al contenuto argomentativo della ordinanza impugnata, non può dirsi essere stato accertato che la denuncia medesima fosse veritiera anche con riguardo alla posizione del W..

4. Dati tali decisivi errori di diritto o difetti di motivazione, l’ordinanza impugnata va annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di Catanzaro.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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