Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 13-06-2011) 26-09-2011, n. 34734 Imputato assistenza all’udienza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza in data 17 dicembre 2009 del Tribunale di Napoli, appellata da G.C. e M.G., condannati, all’esito di giudizio abbreviato, alla pena di sette anni di reclusione e Euro 40.000 di multa ciascuno, in quante responsabili del reato di cui all’art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, perchè, in concorso tra loro, trasportavano a fine di cessione a terzi tre involucri di cocaina del peso complessivo di gr. 2.947,300. 2. Osservava la Corte di appello, rispondendo al motivo di impugnazione del M., il quale deduceva la sua estraneità al fatto, che la sua responsabilità doveva ritenersi provata sulla base della considerazione che era stato proprio lui, viaggiando a bordo dell’autovettura condotta dal genero G., a disfarsi dal finestrino del trolley contenente il quantitativo di droga, poi recuperato dalle forze dell’ordine.

Non vi erano poi ragioni, considerati anche i precedenti penali, per riconoscere agli imputati le attenuanti generiche (punto investito da entrambi gli appellanti).

3. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del difensore avv. Lumeno Dell’Orfano, il quale espone i seguenti motivi.

3.1. Nullità della sentenza nei riguardi del G., stante la sua mancata traduzione dal carcere di Poggioreale alla udienza del 12 gennaio 2010, in cui egli, come da verbale, figura come "detenuto assente già presente"; traduzione che benchè fosse stata ordinata dalla Corte di appello, non veniva puntualmente eseguita, come da documentazione allegata.

3.2. Nullità della sentenza nei riguardi del M., all’epoca agli arresti domiciliari, in quanto non tradotto alla medesima udienza nè autorizzato a recarvisi con mezzi propri.

3.3. Vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale del M., che, come dallo stesso dedotto, si era limitato ad accompagnare il genero G. in (OMISSIS) per un trasporto lecito di merce. Egli, infatti, non consapevole del suo contenuto, aveva gettato il trolley dal finestrino dell’autovettura su sollecitazione del genero;

ricostruzione del tutto plausibile stante l’avanzata età del M. e le sue precarie condizioni di salute.

3.4. Vizio di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche a entrambi gli imputati, che dovevano essere riconosciute in considerazione dello stato socio-economico degli stessi e delle rudimentali modalità della condotta delittuosa.

Motivi della decisione

1. I ricorsi appaiono infondati.

2. Risulta in effetti dagli atti che alla udienza del 12 novembre 2010 davanti alla Corte di appello, il G., detenuto presso la Casa circondariale di Poggioreale, non venne materialmente tradotto, nonostante che la sua traduzione fosse stata ordinata dalla Corte territoriale (fol. 59).

Risulta inoltre che a detta udienza il M., che si trovava agli arresti domiciliari, non comparve (fol. 35), e agli atti non si rinviene un ordine di traduzione dello stesso o un’autorizzazione a recarsi in udienza con mezzi propri.

3. Tali omessi adempimenti hanno implicato una lesione del diritto di difesa di entrambi gli imputati e, quindi, la nullità del giudizio di appello.

Restano così assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

4. La sentenza impugnata va pertanto annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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