T.A.R. Lazio Roma Sez. II, Sent., 17-10-2011, n. 7980 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe il Sig. G.D.S. chiedeva l’annullamento dell’atto, notificato il 15 marzo 2001, con il quale il Comando centro di reclutamento della guardia di finanza gli aveva comunicato l’esclusione dal concorso per l’arruolamento in ferma breve per l’anno 2001, per inidoneità fisica dovuta a carenza di elementi dentali.

La verificazione disposta con ordinanza di questa Sezione ed affidata all’istituto di clinica odontoiatrica dell’Università di Roma si concludeva in senso favorevole all’idoneità del ricorrente. Di conseguenza, con ordinanza del 25 luglio 2001, era accolta la domanda incidentale di sospensiva.

Avendo il ricorrente rinnovato la domanda di fissazione di udienza questa è stata fissata al 12 ottobre 2011.

Con memoria depositata il 6 ottobre 2011 l’Avvocatura dello Stato, dato atto che il D.S. presta tuttora regolare servizio, ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse dell’Amministrazione (ad opporsi al ricorso).

Di tanto va dato atto, con compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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