Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-06-2011) 26-09-2011, n. 34801

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 20 settembre 2010 la Corte d’Appello di Torino, sostanzialmente confermando (salvo riduzione della pena) la decisione assunta dal Tribunale di Asti in composizione monocratica, ha riconosciuto D.G.E. responsabile – in concorso con altra persona – del furto del portafogli di F.S.M. e delle chiavi dell’autovettura di costui, nonchè della sottrazione dello stesso autoveicolo dal luogo di parcheggio sulla pubblica via.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso contesta la legittimità della disposta applicazione dell’aggravante di cui all’art. 625 c.p., n. 7, sul rilievo per cui l’autoveicolo era munito di un antifurto satellitare che ne consentiva – a suo dire – la sorveglianza continua.

Il ricorso è privo di fondamento e va disatteso.

Secondo costante giurisprudenza, quando l’oggetto del furto è costituito da un bene lasciato incustodito confidando nel rispetto della proprietà altrui da parte dei terzi, l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede viene meno soltanto in presenza di un’attività di sorveglianza continuativa, atta a consentire un tempestivo intervento finalizzato a impedire la sottrazione (v. Cass. 9 dicembre 2008 n. 561; Cass. 29 settembre 1995 n. 12601). Ciò non si realizza quando un autoveicolo sia munito di antifurto satellitare, poichè in tale ipotesi il sistema di localizzazione del bene viene attivato solo dopo il furto, allo scopo di consentire il rintraccio e il recupero dell’automezzo.

Diversamente è a dirsi quando il sistema satellitare sia utilizzato in modo tale da dar luogo a una sorveglianza continua e preventiva ad opera di apposito incaricato, come risulta essersi verificato, secondo quanto accertato in linea di fatto, nel caso preso in osservazione dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 44157 in data 21 ottobre 2008, citata dal ricorrente. Totalmente diversa, invece, è la fattispecie di cui odiernamente ci si occupa: tant’è vero che l’autovettura del F., sottratta dalla D.G. mentre si trovava parcheggiata in una via di (OMISSIS), fu rintracciata dai carabinieri – che provvidero anche all’arresto dell’imputata – quando già aveva raggiunto la città di (OMISSIS); ciò in quanto la ricerca satellitare fu attivata soltanto dopo che il derubato, accortosi del furto subito, ne ebbe dato notizia alla centrale operativa.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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