Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-06-2011) 26-09-2011, n. 34800

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 9 giugno 2010 la Corte d’Appello di Messina, sostanzialmente confermando (salvo moderazione della pena) la decisione assunta dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in esito al giudizio abbreviato, ha riconosciuto I.N. responsabile dei delitti di resistenza a pubblico ufficiale, lesione volontaria aggravata e falso nummario, unificati dal vincolo della continuazione.

Ha ritenuto quel collegio che la falsità delle due banconote rinvenute in possesso dell’ I., del taglio di 100 e di 20 Euro, potesse essere accertata in base all’esame diretto, senza necessità di ricorrere a una perizia; ma nel contempo ha escluso che si fosse in presenza di un falso grossolano, in quanto ad un esame superficiale le banconote sarebbero state in grado di ingannare la generalità delle persone.

Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore, affidandolo a un solo motivo. Con esso deduce contraddittorietà della motivazione, insita nell’essersi negata la grossolanità del falso pur affermandosi l’immediata riconoscibilità della contraffazione.

Il ricorso non ha fondamento.

Ha ritenuto la Corte di merito che l’aspetto delle banconote trovate in possesso dell’ I. fosse tale da rivelarne la falsità ad un attento esame visivo, senza che per giungere a tanto fosse necessario ricorrere all’espletamento di una perizia (e dunque all’impiego della strumentazione tecnica e delle cognizioni professionali del perito, che tale incombente presuppone); ma che, nondimeno, gli elementi utilizzati per la contraffazione – comprensivi della riproduzione stampata della linea di filigrana e dell’ologramma – fossero tali da poter ingannare la generalità delle persone, all’esame superficiale e sommario che viene usualmente compiuto in occasione di un pagamento.

Nella linea argomentativa adottata, perfettamente allineata alle enunciazioni giurisprudenziali in materia (Cass. 23 giugno 2010 n. 37019; Cass. 9 marzo 1999 n. 4254; Cass. 7 febbraio 1992 n. 3672, citata anche dalla Corte d’Appello), non si annida alcun elemento di contraddittorietà: onde la critica mossa dal ricorrente va disattesa.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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