T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 17-10-2011, n. 7994 Provvedimenti contingibili ed urgenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ordinanza n. 36 del 10 dicembre 2009, il Comune di Camerata Nuova ha, tra l’altro, disposto l’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria sulla strada di Fosso Fioio, in un’area compresa nel Parco regionale dei Monti Simbruini e classificata quale "zona di protezione speciale" (ZPS) e "sito di importanza comunitaria" (SIC).

Avverso tale ordinanza e tutti gli atti ad essa connessi, ha proposto impugnativa l’associazione interessata chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per i seguenti motivi:

1) eccesso di potere per difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, contraddittorietà manifesta, sviamento e non proporzionalità.

Il provvedimento impugnato, di natura contingibile ed urgente ex art. 54 del D.lgs n. 267 del 2000, è stato adottato in assenza dei presupposti fissati dalla normativa citata in quanto la situazione della strada di che trattasi è nota da circa venti anni.

Né sussistono le ragioni di sicurezza e pubblica incolumità per l’adozione del provvedimento impugnato anche perché sarebbe stato sufficiente apporre segnaletiche che vietassero il transito nella strada di Fosso Fioio in attesa di una più approfondita istruttoria sui lavori da eseguire nell’area di che trattasi.

Non è un caso, poi, che il provvedimento impugnato sia stato adottato dopo che la conferenza di servizi avviata dalla Regione Lazio si era conclusa negativamente ed il Comune resistente aveva ignorato la richiesta di documentazione tecnica proveniente dalla predetta conferenza;

2) violazione di legge con riferimento alle disposizioni di cui alle direttive 92/43/CE, 79/409/CE e al DPR n. 357 del 1997 nonché alla legge n. 394 del 1991 ed alla L.R. n. 29 del 1997.

Gli interventi che si intendono effettuare nell’area di che trattasi, classificata quale "zona di protezione speciale" (ZPS) e "sito di importanza comunitaria" (SIC), avrebbero dovuto preventivamente essere sottoposti alla valutazione di incidenza ambientale, per essere poi autorizzati dalla Regione e dall’Ente Parco, come prevede l’art. 3 della Direttiva n. 92/437/CE.

La valutazione di incidenza avviata a suo tempo si è invero conclusa con un parere negativo di rigetto, il che ha inibito l’avvio dei lavori di manutenzione della strada di che trattasi;

3) violazione di legge con riferimento alle disposizioni di cui al R.D. n. 523 del 1904, alla legge n. 183 del 1989, alla legge regionale Lazio n. 60 del 1990 ed alla DGR n. 6215 del 1996.

Le opere incidono altresì sul bacino del torrente Fioio, qualificato come corso di acqua pubblico, e pertanto avrebbero dovuto essere autorizzate dall’Autorità di bacino competente;

4) incompetenza.

Il primo tratto della strada di Fosso Fioio non risulta classificato come strada comunale e, pertanto, il Sindaco non ha alcuna competenza al riguardo.

Si è costituito in giudizio il Comune di Camerata Nuova eccependo dapprima l’irricevibilità del ricorso in quanto l’ordinanza sarebbe stata affissa all’albo pretorio il 10 dicembre 2009 mentre il ricorso è stato notificato in data 17 febbraio 2010 (ovvero una volta decorsi i sessanta giorni previsti dalla normativa vigente); nel merito, il Comune resistente ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato.

Con ordinanza n. 1114/2010, sono stati disposti incombenti istruttori a carico della Regione Lazio e dell’Ente Parco regionale dei Monti Simbruini, regolarmente adempiuti.

Con ordinanza n. 2029/2010, è stata accolta la domanda di sospensiva.

In prossimità della trattazione del merito, l’associazione ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del gravame.

Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2011, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

1. Va, anzitutto, respinta l’eccezione di irricevibilità del ricorso in quanto, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs n. 267 del 2000, il periodo di affissione all’albo pretorio non può essere inferiore, salvo specifiche disposizioni, a 15 giorni, tale per cui la presunzione di conoscenza decorre dall’ultimo giorno di pubblicazione del provvedimento e non dal primo, come vorrebbe la ricorrente.

L’affissione all’albo pretorio, effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge, costituisce, invero, una forma di pubblicità legale ai fini della presunzione della piena conoscenza erga omnes che, pertanto, deve ritenersi perfezionata al termine del periodo di pubblicazione, non possedendo le garanzie di conoscibilità tipiche della notifica individuale.

In ragione di ciò, il termine decadenziale va fatto decorrere dal 24 dicembre 2009 e, pertanto, il ricorso, notificato in data 17 febbraio 2010, risulta proposto tempestivamente.

2. Nel merito, il ricorso è fondato, rivestendo, invero, carattere assorbente l’accoglimento della prima censura riguardante l’assenza dei presupposti per l’adozione, ai sensi dell’art. 54 del D.lgs n. 267 del 2000, di un’ordinanza contingibile ed urgente.

È affermazione costante in giurisprudenza che il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti presuppone la necessità di provvedere in via d’urgenza con strumenti extra ordinem per far fronte a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l’incolumità pubblica, cui non si può provvedere con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento (ex plurimis: Cons. St., Ad. Plen., 30 luglio 2007, n. 10; sez. V, 28 maggio 2007, n. 2109; sez. II, 24 ottobre 2007, n. 2210).

Nel caso di specie, non sussistono i presupposti sopra sintetizzati in quanto, in disparte il fatto che la situazione della strada Fosso Fioio è all’attenzione del Comune di Camerata Nuova da molti anni, non sono ora emersi fatti e situazioni non prevedibili di gravità tali da giustificare l’adozione di un provvedimento di natura eccezionale come quello impugnato con il ricorso in esame.

Ed invero, gli interventi che il Comune resistente intende realizzare hanno ad oggetto opere di manutenzione finalizzate a rendere carrabile la strada di che trattasi (ovvero "leggera scarificazione e sagomatura del piano viabile, taglio di siepi e ramaglie che ostruiscono il passaggio; ricarica del piano viario mediante misto di cava calcareo"), nel tentativo dichiarato di rendere agevole il passaggio di mezzi di soccorso e di escursionisti.

Tuttavia, l’esigenza di rendere agevole il transito dei mezzi di soccorso risulta smentito dalla relazione dell’Ente parco – redatta a seguito di istruttoria disposta dal Tribunale con l’ordinanza n. 1114/2010 – dalla quale emerge, a seguito di appositi sopralluoghi, che la strada di che trattasi è allo stato percorribile con adeguati mezzi fuoristrada, peraltro comunemente in dotazione dagli organismi di soccorso, e che il percorso iniziale della strada, sino cioè alle opere di captazione dell’acquedotto intercomunale poste in località Segheria, è transitabile anche con ordinari veicoli da strada.

Né può dirsi che l’esigenza (urgente) è stata quella di rendere percorribile la strada, in condizioni di sicurezza, da parte degli escursionisti in quanto gli interventi di manutenzione ordinaria, a differenza del più ampio progetto di opere straordinarie avviato nel 2006, hanno ad oggetto il solo tracciato stradale quando la strada Fosso Fioio, in alcuni tratti, è inserita in "gole" i cui lati sono composti da costoni di roccia (tipo "canyion") interessati da movimenti franosi, tanto che un percorso reso carrabile potrebbe ingenerare una sensazione di sicurezza non corrispondente alla realtà, ingenerando così potenziali rischi che la stessa ordinanza impugnata si prefigge di voler evitare.

Ciò che si vuole dire è che, a fronte delle sollecitazioni provenienti dalla Protezione civile nel settembre 2009 (richiamate nelle premesse dell’ordinanza impugnata), peraltro non confermate dalla relazione dell’Ente Parco e dai sopralluoghi effettuati nel gennaio 2010 anche dal Corpo Forestale dello Stato, il Comune di Camerata Nuova non ha effettuato approfondimenti né apportato elementi istruttori utili da far emergere una situazione eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l’incolumità pubblica o comunque tale da non poter provvedere con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento (peraltro già avviati con la procedura di approvazione degli interventi di manutenzione straordinaria del tracciato).

In altre parole, nelle premesse dell’ordinanza impugnata, non risultano esternate in maniera pertinente le ragioni di contingibilità ed urgenza, connesse a questioni di sicurezza, che avrebbero potuto giustificare provvedimenti – come detto – di natura eccezionale che, peraltro, si inseriscono in zone tutelate dal punto di vista ambientale e che richiedono il coinvolgimento di vari soggetti istituzionali.

Né riveste valenza il fatto che si tratterebbero di interventi minimali dell’importo di circa 20 mila euro in quanto ciò che rileva, nel caso di specie, non è l’entità (anche) economica degli interventi bensì la sussistenza dei presupposti per l’adozione di un’ordinanza che, come detto, è vincolata alla presenza di requisiti eccezionali che, nella specie, non sono ravvisabili.

3. In conclusione, previo assorbimento delle ulteriori censure dedotte dalla ricorrente, il ricorso va accolto in parte con conseguente annullamento degli atti impugnati (tranne il provvedimento con cui il Comune resistente ha fatto ricorso alla Conferenza unificata n. 934 del 24 ottobre 2009, non avendo la ricorrente proposto al riguardo alcuna specifica censura).

4. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Comune di Camerata Nuova al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente che si liquidano in euro 1500,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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