T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 17-10-2011, n. 7992 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società ricorrente ha presentato al Comune di Roma, in data 18.11.2009, l’istanza per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel locale sito in Roma, alla via Boncompagni n. 81 e, a seguito dell’invito all’integrazione documentale di cui alla nota prot. n. 9850 dell’8.2.2010, vi ha dato prontamente riscontro con la nota del 18.2.2010.

La ricorrente, ritenendo che – ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del regolamento regionale n. 1 del 2009 e a seguito della integrazione documentale richiesta – sulla domanda si sia formato il silenzio assenso, ed evidenziando la necessità di ottenere un documento idoneo a rappresentare, nei confronti dei terzi, il titolo per l’esercizio dell’attività di cui trattasi, in data 11.6.2010 ha inoltrato all’amministrazione comunale un atto di significazione con il quale richiedeva il formale rilascio del titolo documentale in questione, non ricevendo, tuttavia, alcun riscontro.

Con il ricorso in trattazione, notificato in data 24.5.2011 e depositato in data 30.5.2011, la società ricorrente ha impugnato il silenzio mantenuto sulla predetta ultima istanza, deducendone l’illegittimità per violazione dell’articolo 2 della legge n. 241 del 1990.

Roma Capitale si è costituita in giudizio depositando documentazione concernente la vicenda.

Alla camera di consiglio del 14.7.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

Il ricorso è inammissibile per le brevi considerazioni che seguono.

Ed infatti una volta perfezionatosi, attraverso il meccanismo del silenzio assenso, un provvedimento favorevole tacito, il procedimento autorizzatorio deve ritenersi concluso mediante assentimento del titolo richiesto; e sebbene, per definizione, l’assenso tacito rappresenti attività provvedimentale solo per fictio iuris, tuttavia, con la scadenza del termine per provvedere, si forma il provvedimento tacito che è esso stesso il titolo legittimante l’esercizio dell’attività di cui trattasi, non essendo previsto nel sistema che il detto provvedimento tacito sia "doppiato" da un corrispondente documento cartaceo attestante il suo intervenuto rilascio.

Nella specie, pertanto, deve essere esclusa l’ammissibilità dello speciale rimedio processuale avverso il silenzio inadempimento della pubblica amministrazione, ossia di un silenzio che esprime l’illegittima inerzia dell’amministrazione quanto al suo obbligo generale di concludere, entro termini certi, il procedimento con un provvedimento espresso: il potere di provvedere sulla domanda di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione deve infatti ritenersi consumato con lo spirare del termine e la conseguente formazione tacita dell’atto di assenso, conclusivo del relativo procedimento.

Ma nemmeno è configurabile un silenzio inadempimento con riguardo all’istanza certificativa in quanto non sussiste alcun obbligo giuridico in tal senso: nessuna norma impone infatti all’amministrazione di pronunciarsi sull’avvenuta formazione del silenzioassenso. Né del resto – tenuto conto del carico istruttorio che detta verifica comporterebbe – può ritenersi che un obbligo avente un tale contenuto sia implicito al sistema e che quindi l’amministrazone sia tenuta ad emanare un atto che accerti l’avvenuta formazione di un titolo per via di silenzioassenso.

Attesa la peculiarità della questione in trattazione, si rinvengono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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