T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 17-10-2011, n. 7991 Provvedimenti contingibili ed urgenti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato e depositato nei termini, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Comune di Roccantica n. 17 del 17.6.2010, comunicata con la nota di cui al prot. n. 1714 del 22.6.2010, con la quale gli è stato intimato di provvedere all’abbattimento delle alberature ubicate nel terreno di proprietà confinante con la strada interpoderale comunale denominata via Ciciliano con affaccio sulla carreggiata stradale nel termine dei 5 giorni dalla notificazione nonché della relazione del sopralluogo dell’Ufficio tecnico comunale di cui al prot. n. 1648 del 17.6.2010.

Ne ha dedotto l’illegittimità con un unico complesso motivo di censura privo di rubrica sostanzialmente per violazione e falsa applicazione degli articoli 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000 ed eccesso di potere per sviamento per i profili che seguono:

– mancato inoltro dello schema del provvedimento al Prefetto ai sensi del comma 4 dell’articolo 54 richiamato;

– contestualità di sopralluogo, relazione, redazione e notificazione del provvedimento;

– inidoneità degli scarni elementi posti a fondamento dell’ordinanza ai fini dell’immediata situazione di pericolosità;

– difetto di istruttoria in ordine alla effettiva sussistenza della situazione di pericolo attesa la brevità del sopralluogo ed alla mancata effettuazione di specifiche indagini tecniche relativamente alla stabilità delle querce;

– l’effettivo scopo del sindaco del comune sarebbe da tempo quello di effettuare un allargamento della strada interpoderale di cui trattasi senza ricorrere ad espropri od ad altre spese e ricorrendo invece all’abbattimento generalizzato delle alberature;

– le asserite finalità di perseguire la sicurezza stradale nonché la visibilità in curva sarebbero estranee all’ambito applicativo dell’articolo 54;

– non sussisterebbe il presupposto dell’imprevedibilità della situazione di pericolo venutasi a creare, atteso che, da tempo, il comune perseguirebbe il proprio proposito e che, comunque, il provvedimento interesserebbe allo stesso modo un numero notevole di querce;

– il richiamato articolo 29 del codice della strada non giustificherebbe l’adozione del provvedimento di abbattimento delle querce.

Con il decreto n. 3121/2010 è stata accolta l’istanza cautelare monocratica urgente.

Con l’ordinanza n. 3331/2010 del 16.7.2010 è stata accolta l’istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati.

Con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Comune di Roccantica n. 36 del 25.11.2010, con la quale gli è stato intimato di provvedere all’abbattimento delle alberature, ubicate nei terreni di proprietà con affaccio sulla carreggiata stradale, che sono state contrassegnate con la numerazione in vernice rossa dal n. 2 al n. 12 ed alla potatura dell’albero contrassegnato con il n. 1, nel termine dei 5 giorni dalla notificazione, nonché la relazione di cui al prot. n. 1648 del 17.6.2010.

Ne ha dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1- Violazione e falsa applicazione degli articoli 7 e 9 della legge n. 241 del 1990 ed eccesso di potere per sviamento, difetto di istruttoria e violazione del principio del contraddittorio.

I presupposti dedotti in fatto nell’impugnata ordinanza non corrisponderebbero al vero in quanto:

– il sopralluogo del 18.8.2010 non sarebbe mai stato richiesto dalla persona qualificata come "custode della villa" che, peraltro, sarebbe, invece, soltanto un operaio agricolo addetto alla cura del podere;

– i proprietari dei terreni confinanti non avrebbero effettivamente provveduto all’abbattimento delle querce come disposto con la prima ordinanza da parte dell’amministrazione comunale e, invece, da un esame visivo sul luogo, sarebbe stata abbattuta una sola quercia;

– si tratterebbe di querce non inclinate ma soltanto posizionate in curva e quindi asseritamente limitanti la visibilità;

– nonostante due solleciti al riguardo, il comune non ha provveduto all’espletamento di un sopralluogo nel contraddittorio delle parti;

– al sopralluogo del 18.11.2010, cui il ricorrente non è stato invitato, non avrebbe preso parte un tecnico agronomo forestale dotato di competenza specifica al riguardo.

2- Violazione e falsa applicazione dell’articolo 29 del codice della strada e dell’articolo 50 del D. Lgs. n. 267 del 2000 ed incompetenza.

Il provvedimento sarebbe contraddittorio e perplesso nei suoi contenuti, relativamente ai presupposti richiamati, nonché nelle sue conclusioni, con particolare riguardo al termine di esecuzione dell’ordine ivi contenuto.

Non sussisterebbero i presupposti per l’operatività delle norme invocate, ossia dell’articolo 29 del codice della strada e degli articolo 50 e 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000 e vi sarebbe l’incompetenza del sindaco all’adozione del provvedimento impugnato.

Il Comune di Roccantica si è costituito in giudizio con la memoria dell’11.2.2011 con la quale ha dedotto l’infondatezza nel merito del ricorso del quale ha chiesto il rigetto.

Con la memoria del 16.2.2011 il ricorrente ha dato atto dell’intervenuta esecuzione, nelle more, in data 7.1.2011, dell’ordinanza di cui da ultimo, a seguito della comunicazione di preavviso del 5.1.2011, rilevando come, altresì, il legname risultante dall’operazione sia stato depositato su di un terreno frontista peraltro senza l’indicazione nemmeno delle generalità del relativo proprietario.

Il ricorrente ha depositato, in data 3.6.2011, una perizia tecnica giurata avente ad oggetto la verifica delle condizioni fitosanitarie delle querce già abbattute di cui trattasi.

Con la memoria del 13.6.2011, il ricorrente ha più diffusamente argomentato i motivi di censura insistendo per l’accoglimento dei ricorsi.

Il comune ha, a sua volta, con la memoria conclusiva, controdedotto alle difese avversarie, insistendo per il rigetto.

Infine, il ricorrente, con la memoria del 23.6.2011, dopo avere ripercorso le singole tappe della vicenda, ha replicato alle difese del comune anche alla luce della documentazione depositata in atti da ultimo.

Alla pubblica udienza del 14.7.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

Motivi della decisione

In via preliminare occorre dare atto degli sviluppi intervenuti nella vicenda di cui trattasi nelle more della trattazione del merito; ed infatti risulta comprovato in atti e non contestato dalle parti che, in data 7.1.2011, il comune abbia provveduto d’ufficio, in modo forzoso, all’abbattimento delle dodici querce interessate dalla seconda ordinanza, ossia dall’ ordinanza n. 36 del 25.11.2011.

Il ricorrente, con le memorie di cui da ultimo, insiste, tuttavia, per la trattazione nel merito di entrambi i ricorsi ai fini dell’accoglimento con sentenza, riportandosi alle censure tutte dedotte nel ricorso introduttivo e nel successivo ricorso per motivi aggiunti, avuto anche riguardo al profilo del risarcimento degli eventuali danni conseguenti all’illegittimità degli impugnati provvedimenti.

Con riferimento alle considerazioni che precedono, si ritiene di dovere procedere all’esame nei sensi indicati, atteso che l’intervenuto (parziale) abbattimento non incide sull’interesse in precedenza rappresentato e di cui è portatore il ricorrente.

L’ordinanza di abbattimento delle circa 70 alberature, impugnata con il ricorso introduttivo del presente giudizio, è stata adottata dal sindaco del Comune di Roccantica sulla base del combinato disposto degli articoli 50 e 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 2000 e 29 del D. Lgs. n. 285 del 1992, in quanto le querce mostrerebbero una evidente pericolosità essendo inclinate verso la carreggiata ed in quanto in alcuni casi precluderebbero la visibilità, essendo collocate in curva.

Il ricorso principale è fondato e va, pertanto accolto, sulla base delle assorbenti considerazioni di cui di seguito.

La strada di cui si discute è una piccola strada interpoderale, della larghezza massima di 34 metri, e, deve ritenersi, di interesse puramente locale, percorsa, pertanto, da uno scarso traffico veicolare, fatta eccezione per il primo tratto di cinquanta metri, attesa la presenza di una casa di riposo per anziani.

Il tratto interessato dall’ordinanza ha una lunghezza di circa 500 metri lineari e sul relativo ciglio insistono circa un centinaio di querce; con l’impugnata ordinanza è stato disposto, per quanto di interesse in questa sede, l’abbattimento di una settantina di querce di proprietà del ricorrente, in quanto poste lungo il confine del terreno e per una lunghezza sulla strada di circa 250 metri.

Si tratta (pacificamente) di querce centenarie e che, pertanto, insistono da tempo sul terreno di cui trattasi, tanto è vero che appare condivisibile quanto dedotto dalla difesa del ricorrente nella parte in cui ha rilevato come la stessa stradina interpoderale sia stata realizzata seguendo il percorso segnato dalla presenza degli alberi in questione; è evidente, pertanto, che la situazione permane immutata da tempo, come, peraltro, comprovato anche dagli incartamenti intercorsi tra le parti nel recente passato.

La pericolosità addotta da parte dell’amministrazione comunale, infatti, attiene, da un lato, all’inclinazione delle querce verso la carreggiata stradale e, dall’altro, alla collocazione in curva di alcune delle stesse; naturalmente entrambe le circostanze indicate a supporto, considerata l’età delle piante nonché la conformazione del tragitto stradale di cui trattasi, sussistono necessariamente da lungo tempo.

Invece correttamente, dovrebbe ritenersi che la addotta situazione di pericolo potesse, in concreto, sussistere esclusivamente con riferimento ad un certo determinato numero di piante ma non invece, indifferentemente, con riferimento a tutte le piante di proprietà del ricorrente insistenti sulla carreggiata stradale di cui trattasi, atteso, altresì, l’elevato numero delle stesse, come in precedenza riportato.

Con il ricorso per motivi aggiunti è stata impugnata la successiva ordinanza n. 36 del 25.11.2010, con la quale, sulla base della relazione di cui al prot. n. 1648 del 17.6.2010, sono stati intimati l’abbattimento delle alberature, ubicate nei terreni di proprietà, con affaccio sulla carreggiata stradale, contrassegnate con la numerazione in vernice rossa dal n. 2 al n. 12 nonché la potatura dell’albero contrassegnato con il n. 1.

Anche il predetto ricorso è fondato e deve essere accolto per le considerazioni che seguono.

In via preliminare deve rappresentarsi come la detta ordinanza sia stata adottata da parte dell’amministrazione comunale in sostanziale elusione dell’ordinanza di sospensione n. 3331/2010 avente ad oggetto la precedenza ordinanza, atteso che – a parte i riferimenti normativi solo in parte diversi, essendo stato omesso il richiamo all’articolo 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000, nonché la diversa ampiezza dell’ordine di abbattimento, che ha interessato solo una parte delle querce di proprietà del ricorrente, e lo specifico riferimento all’esistenza di rami bassi ostacolanti la circolazione, che, comunque, non avrebbero legittimato l’abbattimento integrale delle piante ma, al più, la loro potatura -, nella sostanza l’oggetto è il medesimo (avuto riguardo, peraltro, al medesimo tenore testuale) come identiche sono le ragioni sulla base delle quali entrambe le ordinanze sono state adottate, e rinvenibili, appunto, nella pericolosità per la visibilità ed il passaggio e dunque anche per l’incolumità pubblica.

Nel merito, dall’esame della documentazione depositata in atti da parte della difesa del ricorrente, è possibile ricavare come lo stesso, a seguito della notificazione della prima ordinanza di abbattimento e della sua successiva sospensione da parte di questa sezione, si sia adoperato al fine dell’effettuazione di un sopralluogo congiunto nel contraddittorio delle parti con tecnici qualificati per verificare lo stato delle alberature, senza, tuttavia, alcun concreto riscontro da parte del comune che, ha, invece, direttamente notificato l’impugnata seconda ordinanza di abbattimento, senza avere previamente invitato il ricorrente a partecipare al relativo sopralluogo.

Ne consegue un difetto istruttorio e una violazione del fondamentale principio della partecipazione procedimentale che si ripercuotono sul provvedimento finale, atteso che la presenza nel corso del sopralluogo dell’interessato o di un suo legittimo rappresentante, avrebbe consentito, tra l’altro, un più approfondito accertamento tecnico nonché una effettiva comparazione degli interessi pubblici e privati contrapposti tra di loro interessati dalla vicenda in questione.

Con la detta seconda ordinanza si è proceduto, da parte dell’amministrazione comunale, all’indicazione esatta degli alberi da abbattere, previa individuazione sul luogo.

Nel detto provvedimento, poi, l’amministrazione non ha più richiamato il disposto di cui all’articolo 54 del D. lgs. n. 267 del 2000, come in precedenza, essendosi limitata a richiamare, invece, il solo articolo 50, il quale, tuttavia, al comma 4, riconosce il potere del sindaco di emanare ordinanza contingibili ed urgenti nel solo caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica a livello locale, ipotesi che, pacificamente, non appare ricorrere nel caso di specie.

Né si ritiene che sia stato correttamente effettuato il richiamo alla norma di cui all’articolo 29 del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285, ossia al codice della strada, atteso che l’invocata norma, rubricata "Piantagioni e siepi.", dispone, per quanto di interesse, testualmente che "1. I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

2. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

…",

In primo luogo, infatti, la norma non sembra attribuire, di per sé, al sindaco i poteri contingibili ed urgenti dei quali, invece, lo stesso ha fatto uso anche con la detta seconda ordinanza.

In secondo luogo, poi, la norma tratta di "siepi" e di "rami delle piante", ma non sembra assolutamente consentire l’abbattimento forzoso di un rilevante numero di querce centenarie collocate lungo la carreggiata di una stradina interpoderale nata seguendo il percorso segnato dalla loro presenza, ma, invece, soltanto, l’eventuale taglio, nella ricorrenza dei relativi presupposti, dei rami inclinati che compromettano, in qualche modo, la sicura circolazione stradale; ma è evidente che il taglio dei rami protesi è un’operazione sostanzialmente diversa dall’abbattimento in toto degli alberi stessi.

E, peraltro, nel testo della stessa ordinanza è stato specificatamente rilevato come vi fossero "rami posti ad altezza inferiore ai limiti dettati dal codice della strada".

Inoltre, dalla documentazione in atti, a prescindere dalla circostanza che l’inclinazione di alberi ad alto fusto non costituisce di per sé la prova del rischio di cedimento, risulta comunque che, nonostante la loro inclinazione, le querce che, nelle more del presente giudizio sono state effettivamente abbattute in modo forzoso, non fossero in condizioni fitosanitarie tali da farne dedurre la pericolosità ai fini della sicurezza nella circolazione stradale.

Quanto, poi, alle motivazioni addotte da parte dell’amministrazione in sede difensiva, concernenti la effettiva pericolosità derivante dalla posizione delle querce come comprovata dall’incidente occorso ad un camper nel mese di settembre dello stesso anno, è necessario rilevare come di tale circostanza non v’è traccia nella motivazione dell’impugnata ordinanza, la quale si è limitata a rinviare, per quanto interessa, nelle premesse, al solo verbale di sopralluogo di cui al prot. n. 2986 del 19.11.2010 in copia agli atti, nel quale l’amministrazione ha esclusivamente proceduto all’esatta individuazione ed alla segnalazione fisica delle querce delle quali ha ritenuto necessario disporre l’abbattimento.

Infine, neppure giova l’argomentazione svolta dalla difesa dell’amministrazione comunale ed incentrata sul disposto di cui all’articolo 26 del codice della strada nella parte in cui individua una distanza minima di sei metri delle alberature dal ciglio della strada extraurbana; ed infatti, a parte la considerazione che la detta norma non è stata puntualmente richiamata in seno all’impugnata ordinanza né l’ordinanza è stata specificatamente fondata sul suo contenuto dispositivo, comunque, deve ritenersi che la norma invocata non possa trovare applicazione con riferimento ad alberature secolari preesistenti all’entrata in vigore della stessa.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna l’amministrazione comunale al pagamento in favore del ricorrente delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi euro 4.000,00 oltre IVA e CPA.

Contributi unificati refusi.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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