T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 17-10-2011, n. 7990 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che l’associazione U.L.V., con il ricorso in esame, ha impugnato per l’annullamento la deliberazione G.C. n. 87/2010 recante l’autorizzazione all’estensione in favore della A.S.C.C. della concessione in uso del campo "B" dell’impianto sportivo "R. Pera", nonostante la ricorrente avesse presentato al Comune resistente, in data 20 maggio 2010, il programma calcistico per il campionato 2010/2011 da svolgersi presso la predetta struttura;

– che, costituitosi in giudizio il Comune di San Cesareo, con ordinanza n. 5374/2010, confermata in appello, è stata accolta la domanda di sospensiva;

– che, successivamente, con delibera n. 131 del 15 luglio 2010, il Comune resistente ha approvato i lavori di sistemazione dell’impianto sportivo di che trattasi e, poi, con delibera n. 260 del 31 dicembre 2010, ha fornito le linee guida per l’affidamento a terzi del campo "B";

– che, in ragione di ciò, è stata svolta una nuova procedura di affidamento, previa indizione avvenuta con delibera n. 19 del 1° febbraio 2011, alla quale ha partecipato anche la ricorrente;

– che l’esito della predetta procedura di affidamento, dalla quale la ricorrente è stata esclusa, risulta dalla stessa impugnato con ricorso depositato presso il TAR Lazio (RG n. 3442/2011);

– che, in ragione di quanto sopra, come peraltro eccepito dalla difesa comunale nella memoria depositata in vista della pubblica udienza, va dichiarata l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse in quanto la ricorrente, dalla decisione della presente controversia (che, peraltro, non contiene alcuna domanda risarcitoria), non trarrebbe alcuna utilità posto che la concessione affidata alla controinteressata con la delibera impugnata n. 87/2010 ha comunque esaurito i suoi effetti (essendo limitata temporalmente al campionato 2010/2011, ormai concluso) mentre, per gli anni successivi, il Comune resistente ha indetto una nuova procedura di affidamento (scelta, peraltro non impugnata dalla ricorrente), il cui esito è, invece, stato contestato dall’associazione deducente con ricorso pendente presso il Tribunale (RG n. 3442/2011);

– che l’interesse a ricorrere, invero, non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia;

– che stimasi comunque equo disporre l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti, anche in ragione dell’esito della fase cautelare e della stessa evoluzione della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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