Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 01-06-2011) 26-09-2011, n. 34796

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Palermo, con sentenza del 9 luglio 2009, ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 30 aprile 2008 che aveva condannato T.G.S. per il delitto di minacce aggravate dall’abuso dei poteri connessi ad una pubblica funzione e dall’uso delle armi in danno di S.M..

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) la violazione della legge in ordine alla mancata applicazione dell’esimente della legittima difesa;

b) la manifesta illogicità della motivazione, con particolare riferimento alla attendibilità della parte lesa.

Risultano, altresì, depositati motivi aggiunti nell’interesse dell’imputato, con riferimento alla pretesa prescrizione del reato nonchè alla richiesta di risarcimento del danno.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è chiaramente inammissibile.

2. In primo luogo, perchè i motivi proposti avanti questa Corte ripropongono pedissequamente quelli già presentati avanti la Corte territoriale e da essa disattesi con motivazione logica ed immune da censure (v. in particolare pagina 3 per la questione attinente alla legittima difesa e pagine 2 e 3 per la questione sull’attendibilità della parte offesa).

3. In secondo luogo, perchè al Giudice di legittimità resta preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal Giudice di merito, perchè ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la Corte nell’ennesimo Giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai Giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l’iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.

4. L’inammissibilità del ricorso per i motivi dianzi espressi impedisce, ancora, l’accoglimento della richiesta del ricorrente di accertamento dell’intervenuta prescrizione del reato, avanzata con la presentazione dei motivi aggiunti di ricorso.

In ogni caso, il reato non è prescritto posto che l’ordinaria decorrenza 7 ottobre 2001 – 7 aprile 2009 (anni sette e mesi sei) risulta sospesa per giorni 721 (udienze 10 maggio 2004-20 ottobre 2004; 20 ottobre 2004-12 gennaio 2005; 23 gennaio 2006- 27 marzo 2006; 12 luglio 2006- 22 novembre 2006; 14 febbraio 2007- 9 maggio 2007; 20 luglio 2007- 12 dicembre 2007; 23 gennaio 2008- 12 marzo 2008) venendo a scadere il 28 maggio 2011, in epoca successiva alla prima udienza avanti questa Corte (26 aprile 2011).

5. Il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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