T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 17-10-2011, n. 7989 Silenzio della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che, con il ricorso in esame, l’istante ha impugnato il silenziodiniego formatosi sulla domanda di accesso presentata in data 17 e 19 gennaio 2011 per ottenere la documentazione contenente le date di decorrenza utili ai fini dell’inquadramento dell’interessato nel livello di "collaboratore agrario";

– che si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata per resistere al ricorso;

– che, all’odierna camera di consiglio, il difensore di parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione della controversia in esame;

– che, in ragione di quanto sopra, non resta al Collegio che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse posto che l’interesse a ricorrere non solo deve sussistere al momento della proposizione dell’impugnativa ma anche in epoca successiva, in base al principio che le condizioni dell’azione debbono permanere fino al momento del passaggio in decisione della controversia;

– che le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione dell’evoluzione processuale della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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