T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 17-10-2011, n. 7988 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Premesso che, con sentenza n. 20214 del 4 ottobre 2006, il Tribunale ordinario di Roma – sez. II civile ha condannato il Comune di Terracina al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio, liquidate in euro 8.000,00 per onorari e diritti, oltre spese generali ed accessori di legge;

– che la sentenza del Tribunale civile di Roma risulta passata in giudicato ed è quindi suscettibile di essere eseguita con il rimedio dell’ottemperanza di cui all’art. 112, comma 2, lett. c) dell’allegato 1 del D.lgs n. 104 del 2010 (codice del processo amministrativo), atteso peraltro che la procedura esecutiva, pure avviata dalla ricorrente (pignoramento presso terzi), ha avuto esito negativo;

– che, pertanto, non risultando eseguita la predetta sentenza n. 20214/2006, il ricorso deve essere accolto e, conseguentemente, dichiarato l’obbligo del Comune di Terracina di dare esecuzione al predetto provvedimento giurisdizionale versando alla ricorrente la somma ivi indicata, oltre agli accessori, previa emanazione degli atti a tal fine necessari entro il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione, se anteriormente avvenuta;

– che se l’amministrazione comunale di Terracina non darà tempestiva esecuzione a quanto sopra ordinato entro il predetto termine di 60 giorni, si nomina, sin d’ora, quale commissario ad acta il Prefetto di Latina ovvero un funzionario dallo stesso delegato il quale, in sostituzione del Comune inadempiente e con spese a carico di quest’ultimo, provvederà ad emanare – nel rispetto del disposto di cui all’art. 159 del D.lgs n. 267 del 2000 – gli atti necessari per dare corretta e completa esecuzione alla sentenza medesima;

– che l’istanza di risarcimento danni non può essere accolta in quanto, oltre a non essere supportata da alcun elemento probatorio, il ritardo nella corresponsione della somma indicata nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione è compensato, trattandosi di debito di valuta, dalla previsione del pagamento degli interessi legali dalla data di formazione del credito fino all’effettivo soddisfo;

– che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi di cui in motivazione, e, per l’effetto:

a. ordina al Comune di Terracina, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di notificazione o di comunicazione della presente decisione, di dare esecuzione alla sentenza n. 20214 del 4 ottobre 2006 del Tribunale civile di Roma, provvedendo al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 8.000,00 (ottomila/00), oltre spese generali ed accessori di legge (di conseguenza, sull’importo così determinato vanno aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della pronuncia – 4 ottobre 2006 – fino all’effettivo soddisfo);

b. nomina commissario ad acta il Prefetto di Latina ovvero un funzionario dallo stesso delegato affinché, in caso di ulteriore inottemperanza, provveda in funzione sostitutoria a quanto disposto sub a.;

c. fissa per l’eventuale attività del commissario ad acta il compenso di euro 500,00 (cinquecento/00), da porsi a carico del Comune di Terracina;

d. condanna il Comune intimato al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre I.V.A. e C.P.A.

Contributo unificato di euro 250,00 a carico del Comune di Terracina, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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