T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 17-10-2011, n. 7976 Abilitazione all’insegnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La ricorrente, in possesso di diploma di maturità d’Arte Applicata e diplomata presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna essendo già in servizio a tempo determinato presso le Scuole Comunali dell’Infanzia di Reggio Emilia in qualità di "Insegnante Atelierista", depositava in data 17.09.1999 presso il Provveditorato agli Studi di Reggio Emilia istanza di ammissione alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, ambito disciplinare 1.

Alla data di presentazione della domanda l’istante riferisce che era in possesso dei requisiti e titoli previsti dalla relativa Ordinanza Ministeriale idonei a consentire di partecipare alla medesima procedura concorsuale poiché aveva certificato di aver prestato attività di effettivo insegnamento, in qualità di insegnante a tempo determinato presso gli Istituti Educativi e d’Istruzione dalla stessa indicati e per un periodo complessivo, compreso quello svolto dal 24.08.1995 al 16.04.1998 in qualità di "Insegnante Atelierista", presso le Scuole Comunali dell’Infanzia di Reggio Emilia, superiore ai 360 giorni richiesti per l’ammissione.

Riferisce che invece è stata esclusa dalla sessione riservata degli esami per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, per l’asserito mancato raggiungimento dei 360 giorni di servizio per attività di servizio di effettivo insegnamento richiesti dall’art. 2, punti 1, lett. B dell’O.M. 15.06.2000, n. 153. Ciò perché il Provveditorato agli Studi di Reggio Emilia ha ritenuto non valutabile il servizio prestato dalla medesima in qualità di "Insegnante Atelierista" presso il Comune di Reggio Emilia ai fini del computo dei 360 giorni di servizio richiesti dell’O.M. di riferimento.

Rappresenta che, in seguito, con provvedimento in data 7.02.2000, prot. n. 2100 C10 il Provveditorato agli Studi di Reggio Emilia le comunicava che, a norma dell’art. 13, comma 3 dell’O.M. n. 153/99, tutti i partecipanti alla sessione riservata degli esami per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento di cui all’O.M. 153/99, interessati da provvedimenti di esclusione fondata sulla mancanza dei requisiti di partecipazione prescritti dalla medesima normativa, avrebbero potuto essere ammessi "con riserva" all’esame finale qualora avessero prodotto o avessero dichiarato di presentare ricorso giurisdizionale o gerarchico avverso il medesimo provvedimento.

La ricorrente che aveva superato le prove scritte dell’esame proponeva ricorso gerarchico innanzi al Ministero della Pubblica Istruzione in data 02.03.2000.

Avendole peraltro in data 28.02.2000, il Provveditorato agli Studi di Reggio Emilia consentito l’ammissione con riserva alle prove orali finali dell’esame, in considerazione della presupposta impugnativa del provvedimento di esclusione, e avendo la ricorrente superato anche le prove orali, veniva ammessa con riserva all’elenco finale degli abilitati.

Senonchè, con comunicazione in data 14.10.2000, il Provveditorato agli Studi di Reggio Emilia, portava a conoscenza della ricorrente l’esito del ricorso gerarchico emesso dal Ministero della Pubblica Istruzione in data 19.09.2000, con il quale si respingeva il ricorso precedentemente promosso. Veniva in tal modo confermata l’esclusione della ricorrente dalla sessione riservata dagli esami per il conseguimento dell’abilitazione.

Riferisce inoltre la ricorrente, in memoria depositata in prossimità della odierna udienza di trattazione del presente ricorso che la stessa ha presentato avverso tutti i provvedimenti concernenti la sua esclusione, in epigrafe indicati, che il Consiglio di Stato in (Sezione Sesta) con Ordinanza n. 4072/2001 in riforma dell’Ordinanza di questo Tribunale reiettiva della domanda cautelare ha "Ritenuto che appare, allo stato di una sommaria delibazione, sussistere il requisito del servizio presso una "Scuola materna autorizzata" ai sensi dell’art. 2 della legge n. 124/99, accogliendo così l’istanza cautelare in primo grado, ai fini dell’ammissione con riserva della ricorrente alla sessione degli esami di abilitazione".

Il contraddittorio è stato istituito nei confronti del Provveditorato agli Studi di Reggio Emilia del Ministero della Pubblica Istruzione (entrambi costituiti in giudizio a mezzo della Avvocatura Generale dello Stato) nonché dei controinteressati indicati in epigrafe.

Tanto premesso, il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento.

Trattasi invero di riconoscimento di un servizio ai fini della ammissione della ricorrente alla sessione riservata degli esami di abilitazione, che richiedeva, come noto, lo svolgimento di 360 giorni di insegnamento.

La attuale istante era stata esclusa poiché non le era stato riconosciuto come valido ad integrare il previsto periodo di 360 giorni il servizio che la stessa aveva svolto presso il Comune di Reggio Emilia in qualità di "Insegnante Atelierista" in una scuola materna comunale.

E’ stato invece diversamente ritenuto con la Ordinanza del Consiglio di Stato (Sez. VI Ord. n. 4072/01) che, in riforma di quella emessa in primo grado ha accolto la domanda di sospensione cautelare del provvedimento di esclusione e ha rilevato la sussistenza del requisito, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 124/1999, trattandosi di servizio prestato presso una "Scuola Materna" autorizzata.

Il Collegio intende condividere la conclusione cui è pervenuto il C.d.S. nella fase cautelare del giudizio.

Tale conclusione consente infatti di ritenere superabile la dicotomia "Servizio prestato in scuole statali" e "Servizio prestato in scuole non statali parificate" ai fini della riconducibilità del relativo servizio.

Deve infatti considerarsi valido, per i fini che interessano, qualunque servizio integrante una attività di insegnamento che costituisce in ogni caso espletamento di compiti di insegnante con acquisizione della relativa esperienza didattica, dovunque svolta sempre che, beninteso, trattasi di Scuole che non essendo statali necessitano di un apposito riconoscimento.

Nel caso di specie tale riconoscimento è dato rinvenire nella Scuola presso cui ricorrente aveva svolto le sue mansioni di insegnante "Atelierista".

Infatti la Scuola materna funzionante in località del Comune di Reggio Emilia era stata autorizzata con atto del Provveditore agli Studi, a seguito di apposito procedimento di accertamento delle prescritte condizioni e con imposizione dell’obbligo di seguire gli orientamenti didattici sanciti dal D.P.R. 11/6/1958 n. 584.

Non sussistono dunque motivi per escludere la computabilità, ai fini che interessano il caso che ne occupa, anche del servizio che la ricorrente aveva svolto in qualità di "Insegnante Atelierista" presso la suindicata Scuola materna comunale.

Il ricorso va pertanto accolto mentre si ravvisa la esistenza di ragioni giustificative della compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) accoglie il ricorso indicato in epigrafe e per l’effetto annulla i provvedimenti con lo stesso ricorso impugnati concernenti la esclusione della ricorrente dalla sessione riservata di esami di abilitazione.

Spese compenste.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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