T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 17-10-2011, n. 7998

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) – Con il ricorso sopra indicato, l’istante, premesso di essere stato sottoposto a procedimento disciplinare per aver operato un paragone tra il controinteressato e un falso invalido in una email pubblicata su una mailing list, esponeva di aver interesse a conoscere la documentazione indicata in epigrafe per verificare se il controinteressato sia effettivamente invalido e se l’attività di maratoneta, per la quale sarebbe richiesta la produzione di certificati medici agonistici di idoneità alla corsa sia compatibile con la patologia documentata. Tale richiesta è motivata dalla necessità di difendersi in sede disciplinare e di interessare eventualmente la Procura della Repubblica.

Stante il silenzio rifiuto maturato a seguito della mancata risposta all’istanza presentata, il richiedente deduceva i seguenti profili di illegittimità:

la violazione dell’art. 3 l. n. 241 del 1990, il difetto di motivazione, l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e erronea valutazione dei presupposti;

violazione di legge e dei principi comunitari in materia di diritto di difesa e di accesso ai documenti, violazione degli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo;

violazione dell’art. 22 e ss. l. n. 241 del 1190 sotto ulteriore profilo, precisando che in sede di accesso è preclusa alla pubblica amministrazione ogni valutazione in merito alla fondatezza dell’istanza.

La parte ricorrente chiedeva, peraltro, di valutare la sussistenza dei presupposti per condannare ex officio l’amministrazione ai sensi dell’art. 96 c.p.a..

2) – Non si costituivano né le amministrazioni né il Circolo della Corte dei conti nè il controinteressato ai quali era notificato il ricorso.

3) – Alla camera di consiglio fissata per la discussione, con riferimento alla nota del Circolo della Corte dei conti pervenuta in data 5.10.2011, la parte ricorrente precisava di aver notificato il ricorso anche al Circolo predetto in quanto i documenti richiesti potrebbero essere detenuti dalla Federazione anche presso il Circolo sportivo di appartenenza del controinteressato.

Con riguardo all’interesse sotteso all’istanza il ricorrente precisava che la domanda di accesso era finalizzata ad accertare l’esistenza di certificati sullo stato di salute del controinteressato in contrasto con lo stato di invalidità relativo alla patologia documentata dallo stesso. Tale documentazione, pertanto, sarebbe rilevante ai fini della difesa del richiedente in sede di procedimento disciplinare.

All’esito della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

4) – Osserva in proposito il Collegio che dalla documentazione in atti (decreto n. 38 del 2010, con cui era stata promossa l’azione disciplinare nei confronti del ricorrente) si evince che il procedimento elevato trae origine dai messaggi immessi dal deducente sulla mailing list, contenenti "un malizioso paragone" tra il controinteressato e "un falso invalido", "notizie sensibili attinenti allo stato di salute" del controinteressato, l’irrisione di "una meritoria iniziativa benefica", l’insinuazione di "una mancanza di terzietà e imparzialità" del giudice che ha deciso sulla causa relativa al riconoscimento della causa di servizio dell’invalidità del controinteressato.

Dalla stessa documentazione allegata al ricorso ( decreto n. 38 cit.) si evince, altresì, che l’azione disciplinare, per quanto qui rileva, risulta promossa a seguito dell’esposto in data 26.1.2010 ove si fa chiaramente riferimento alla email dall’oggetto "invalidità di servizio e maratone di beneficienza" del 22 novembre del 2009, in cui si riportava la partecipazione del controinteressato alla maratona di beneficienza e subito dopo si menzionava la sentenza, che accoglieva per carenza di motivazione il ricorso proposto dal controinteressato avverso il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13.2.2006 ed il presupposto parere del Comitato di verifica per le cause di servizio reso l’8.9.2005.

5) – Svolte siffatte premesse, devono trovare esame le singole richieste di ostensione degli atti in epigrafe indicati.

Con riguardo, in primo luogo agli atti indicati nelle lettere a) e b) della domanda, va rilevato che il ricorrente difetta di interesse. Siffatti atti, invero, relativi non ad accertamenti sanitari specifici ma ad abitudini personali ed agli hobbies del controinteressato (seppure eventualmente dannosi alla sua stessa salute) non sarebbero idonei a supportare la difesa del ricorrente in sede disciplinare.

Né può rilevare in alcun modo l’eventuale interesse alla promozione di azioni in sede penale, che il ricorrente ipotizza in ricorso. Infatti, come è noto, l’azione penale è obbligatoria, sicchè in ordine all’eventuale esercizio dell’azione sui fatti che sono stati resi pubblici dallo stesso ricorrente anche attraverso trasmissioni televisive, spetta alla magistratura penale ogni indagine e decisione di competenza.

6) – Con riferimento, poi, alla domanda di cui alla lettera c), va precisato che – come si evince dalla lettura necessariamente coordinata con il menzionato esposto (ed anche dalle interrogazioni parlamentari) – l’oggetto del procedimento disciplinare, per quanto d’interesse, è riferibile non tanto al mero accertamento della sussistenza della patologia del controinteressato, quanto piuttosto alla verifica della eventuale dipendenza di detta patologia da causa di servizio.

Ciò sia perché nel ripetuto esposto da cui l’azione disciplinare ha avuto inizio si richiamava una email del ricorrente avente ad oggetto "invalidità di servizio e maratone di beneficenza" (nel testo della quale è altresì riportata la frase "dalla invalidità di servizio alle maratone di beneficenza") sia perché è solo da una invalidità dipendente da causa di servizio che potrebbe derivare il godimento dei benefici che, ove l’invalidità fosse insussistente, risulterebbero illecitamente percepiti.

Ora, con riferimento alla acquisizione di dati sensibili, quali sono quelli relativi allo stato di salute del controinteressato, non può prescindersi dalla comparazione tra l’interesse di difesa in sede disciplinare, che il ricorrente assume essere alla base dell’istanza di accesso, e l’interesse del controinteressato alla tutela della sfera riservata vulnerabile.

Nella specie, ai fini della compiuta difesa in sede disciplinare, assume rilevanza la documentazione che il ricorrente afferma di aver già acquisito, relativa al riconoscimento della causa di servizio, mentre egli alcuna utilità potrebbe trarre dall’ulteriore documentazione di idoneità alla maratona, che – ove pure esistente – sarebbe semmai attinente a valutazioni mediche riferite a specifiche attività sportive.

Di qui la carenza di interesse ad ottenere copia della richiesta documentazione sanitaria del controinteressato.

7) – Ne consegue che non sussiste l’obbligo dell’amministrazione di consentire l’accesso ai documenti, non avendo il ricorrente titolo alla richiesta esibizione.

Per quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere respinto.

Nulla è dovuto per le spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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