T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 17-10-2011, n. 7978 Sanità e igiene

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con il ricorso indicato in epigrafe, la Società istante impugnava il decreto commissariale n. 43 del 2010, che definiva il budget per ogni singolo erogatore di prestazioni ospedaliere di riabilitazione post acuzie e di lungodegenza medica per l’anno 2010, deducendone l’illegittimità propria e derivata in quanto da un lato la Regione operava "indiscriminatamente" una riduzione per la riabilitazione del 10% sul minor valore tra i tetti di cui al DPCA 41/09 e la produzione riconosciuta 2009 e per la lungodegenza del 4% sul minor valore tra i tetti del 2009 e la produzione dello stesso anno, comprendendo peraltro le prestazioni erogate ai cittadini provenienti dalle altre Regioni, dall’altro prendendo a fondamento il decreto 41/09 ed a monte le delibere del 2007, già autonomamente impugnate, che fissavano i tetti e le tariffe delle strutture private provvisoriamente accreditate facendo riferimento alla delibera regionale n. 436 del 2007 ed alla delibera n. 206 del 2008 come integrata dal decreto n. 19 del 2008.

Ancora, l’istante deduceva l’illegittimità derivata dalla cancellazione ad opera del decreto n. 41 del 2009 a far data dall’1.7.2009 dell’attività LAI (lungodegenza ad alta intensità) che era prevista e specificamente regolamentata con la delibera regionale n. 424 del 2006.

La ricorrente contestava poi il provvedimento impugnato per i seguenti vizi:

eccesso di potere per difetto di istruttoria, violazione del giusto procedimento, della necessaria partecipazione procedimentale e della disciplina di settore, illogicità manifesta, contraddittorietà interna con precedenti provvedimenti, che hanno determinato una serie di errori nel calcolo e la mancata valutazione della situazione della singola casa di cura determinata dal tasso di ospedalizzazione della zona di riferimento;

violazione di legge ed eccesso di potere e carenza assoluta di motivazione, con violazione degli stessi criteri che il provvedimento afferma di applicare.

La società chiedeva, pertanto, l’annullamento del provvedimento impugnato.

Con atto di costituzione, la AUSL Roma D in via preliminare chiedeva di essere estromessa dal giudizio per difetto di legittimazione passiva.

La Regione Lazio chiedeva la reiezione del ricorso, precisando i vincoli derivanti dal Piano di rientro ed illustrando i metodi di calcolo, nonché esponendo che la partecipazione al procedimento risultava garantita dalla convocazione delle Associazioni rappresentative di categoria.

Con i motivi aggiunti notificati successivamente, l’istante, a seguito dell’accesso agli atti effettuato in data 16.11.2010, proponeva un ulteriore motivo di gravame avverso il decreto n. 43/2010, deducendo il vizio di contraddittorietà ed illogicità manifesta, violazione dei criteri di cui al decreto n. 41 del 2009, il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, ed altri aspetti di illegittimità derivata poiché, quanto alla riabilitazione, nel determinare la produzione del 2009 tutte le prestazioni DH e RAI erogate in quell’anno erano valorizzate con la minore tariffa introdotta a metà anno dai decreti nn. 41 e 56; inoltre, nel calcolo della produzione netta del 2009, erano riconosciute come non remunerabili a tariffa piena una serie di prestazioni individuate al p. 15 allegato 9 della D.G.R. n. 143 del 2009.

Inoltre, censurava anche il decreto n. 72/2010 nella parte in cui sostituiva lo schema di contratto allegato al decreto n. 43/2010, poiché nello schema di accordo sottoposto alla firma era assegnato alla struttura gestita dalla ricorrente il tetto massimo di spesa come individuato nel citato decreto 43/2010 e erano incluse nel budget le prestazioni erogate a pazienti extra Regione.

La società ricorrente richiamava, altresì, le censure già articolate nel ricorso introduttivo del giudizio ed ulteriormente denunziava la violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione dell’art. 8 quinquies d.lgs. n. 502 del 1992, nella parte in cui lo schema allegato al decreto n. 72 introduceva la clausola di rinunzia alle azioni intraprese ed ai futuri contenziosi (p. o).

All’udienza del 6.7.2011 la causa era trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1 – In via preliminare, va osservato, come già rilevato da questo Tribunale, a seguito di un’attenta disamina della questione, che devono essere superati i dubbi di inammissibilità in ordine alla mancata notifica del ricorso e dei motivi aggiunti ad altri soggetti erogatori del settore e l’eccezione di cui alla memoria difensiva regionale depositata in data 4.3.2011.

Sul punto, la Sezione ha già avuto modo di osservare che la nozione di controinteressato è riferita ad un soggetto espressamente contemplato nel provvedimento impugnato, o comunque agevolmente identificabile sulla base di esso, che sia titolare di un interesse concreto e attuale, ben individuato o agevolmente individuabile, alla conservazione di detto provvedimento, interesse sostanzialmente speculare all’interesse legittimo che muove il ricorrente, in quanto il provvedimento gli attribuisce un vantaggio immediato giuridicamente rilevante (cfr., ex plurimis Consiglio di Stato, sez. IV, 31 marzo 2009, n. 2012).

Pertanto, non sono contraddittori necessari i soggetti che comunque possono trarre un vantaggio di mero fatto dall’atto impugnato e la cui identità non sia deducibile in via immediata dal provvedimento (T.A.R Lombardia Milano, sez. III, 08 novembre 2010, n. 7196).

Nel caso di specie non è dato individuare quali strutture, fornitrici delle medesime prestazioni rispetto alla ricorrente potrebbero subire gli effetti di una eventuale rideterminazione dei budget conseguente all’annullamento degli atti impugnati, né può trascurarsi che l’amministrazione regionale può comunque attingere agli accantonamenti stanziati per gli anni 2009 e 2010.

Da ciò consegue che le strutture in argomento non potendo essere considerate soggetti immediatamente e direttamente incisi dall’ipotetica rivisitazione della determinazione del budget a favore della società istante, non possono essere ritenute portatrici di interessi uguali ma contrari a quello della ricorrente.

2 – Neppure può essere condivisa la domanda di estromissione svolta dalla AUSL costituita poiché le Aziende sanitarie locali, pur dotate di autonomia finanziaria e contabile rispetto all’amministrazione regionale, hanno la natura di enti strumentali dell’amministrazione regionale, essendo ad esse affidato in concreto il compito di perseguire nel campo dell’assistenza sanitaria gli obiettivi fissati proprio dall’Ente Regione in attuazione del piano sanitario regionale, con i mezzi finanziari dalla stessa Regione messi a disposizione. (C.d.S., sez. V, 10 luglio 2008, n. 3428; 30 agosto 2006, n. 5071) e tuttavia sono dotate di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. Di tal chè, il diretto coinvolgimento della Regione nella gestione dei rapporti con le strutture convenzionate non può valere a determinare la legittimazione passiva esclusiva della Regione stessa (in terminis, Cassazione civile, sez. lav., 28 aprile 2004, n. 8163).

La legittimazione delle AUSL, peraltro, trova conferma nella necessità di coinvolgimento degli enti predetti per l’eventualità della necessaria ridistribuzione delle risorse in caso di accoglimento del gravame.

3 – Passando ad esaminare il merito della controversia, devono trovare esame preliminarmente le questioni generali poste dalla società istante ed in primo luogo, dunque, la questione circa la inapplicabilità delle tariffe determinate dalla delibera 436 del 2007.

Al riguardo il Collegio deve rilevare, come ampiamente già esposto in fattispecie analoghe (cfr. sent. n. 1197del 2011), che, nelle more del giudizio, la situazione della disciplina della remunerazione delle prestazioni sanitarie si è evoluta in modo sostanziale: infatti, il presupposto d.m. 12.9.2006 e la censurata delibera di GR n. 436/2007, allo stato, risultano già annullati nelle varie disposizioni generali e specifiche su tutte le tariffe di interesse della ricorrente. Come precisato dalla Sezione con la sentenza n. 4640 del 2011, pertanto, dall’intervenuto annullamento della delibera n. 436 cit. con riferimento alla disposizioni generali e specifiche consegue, necessariamente, l’annullamento in via derivata anche dei vari budget erroneamente assegnati alla ricorrente medesima in applicazione di tariffe regionali illegittime, dovendo, dunque, procedere la Regione alla rideterminazione dei relativi limiti di budget.

4 – Tali considerazioni sono idonee a determinare l’accoglimento della domanda in ordine all’annullamento del decreto impugnato con riferimento alla posizione della ricorrente. Tuttavia va ulteriormente precisato che trovano riscontro le censure volte ad evidenziare il difetto di istruttoria in particolare con riferimento alla mancata ricomprensione, ai fini della determinazione del budget, dell’importo relativo ai posti letto RAI e LAI, che il decreto n. 41 del 2009 non includeva, riservandolo ad una successiva sperimentazione.

Le carenze istruttorie appaiono, peraltro, confermate ulteriormente dalla documentazione in atti (nota del Dipartimento programmazione economica e sociale del 3.11.2010), che evidenzia l’erronea determinazione del budget 2010 di riabilitazione postacuzie con riferimento alla struttura S.R. Nomentana.

5 – Con riferimento ai motivi aggiunti, deve essere annullato lo schema contrattuale allegato al decreto n. 72, nella parte in cui si riferisce alle determinazioni contenute nel decreto gravato con l’atto introduttivo del giudizio. Inoltre lo schema contrattuale si manifesta, per quanto espressamente previsto dalla clausola di rinuncia alle azioni intraprese e future, palesemente in contrasto con i principi posti dalla Costituzione a tutela del diritto di difesa.

6 – Per quanto sin qui esposto, il ricorso ed i motivi aggiunti debbono essere accolti nei suesposti limiti e, conseguentemente, il decreto n. 43 e lo schema allegato al decreto n. 72, debbono essere annullati in parte qua con esclusivo riferimento alla posizione della ricorrente, dovendo l’amministrazione regionale pervenire alla definizione, rispettivamente, dei budgets e del relativo schema contrattuale con riferimento alle strutture dalla stessa gestite sulla base della corretta determinazione delle tariffe e dei posti letto.

In considerazione della complessità della fattispecie esaminata, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla, in parte qua il decreto n. 43/2010 e lo schema allegato al decreto n. 72/2010 parimenti impugnato. Compensa le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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