T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 17-10-2011, n. 2464

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 29 giugno 2011, si duole della non integrale esecuzione della sentenza 21.01.9703.03.97 n. 2274/97 del Tribunale Civile di Milano, la quale accogliendo le richieste della società ricorrente ha condannato l’Amministrazione delle Finanze al pagamento in favore della stessa della somma di lire 44 milioni, con gli interessi legali dalla domanda al saldo, nonché lire 2.770.500 per spese di lite. La Corte di Appello di Milano, con sentenza n. 3417/1998, in parziale riforma ha condannato l’Amministrazione delle Finanze al pagamento in favore della società ricorrente della somma di lire 29 milioni, con interessi al tasso di cui alla legge 29/61, dichiarando compensate per metà le spese legali, nella misura già stabilita dal Tribunale, per quanto riguarda il primo grado, e nella misura di lire 4.031.400 per il secondo grado. In particolare, la ricorrente lamenta che le sono state corrisposte soltanto le somme relative al capitale ma non quelle relative agli interessi ed alle spese legali.

2. Con sentenza non definitiva resa all’esito dell’udienza camerale del 29 luglio 2011, il Collegio ha ordinato alla AGENZIA DELLE ENTRATE di eseguire il giudicato nei termini di cui in motivazione, entro 50 giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia, rinviando alla prima camera di consiglio successiva alla scadenza del predetto termine.

3. All’odierna udienza del 13 ott. 11, la ricorrente, senza alcuna opposizione della difesa erariale, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, stante il sopravvenuto pagamento degli importi dovuti.

4. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, il soddisfacimento integrale del credito vantato, avvenuto successivamente alla proposizione della domanda di ottemperanza, determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l’obbligo del giudice di pronunciare sull’oggetto della controversia.

5. Residua la questione delle spese le quali, in applicazione della regola della soccombenza virtuale, devono porsi a carico dell’amministrazione resistente, stante il ritardo con cui ha eseguito la sentenza di cognizione passata in giudicato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe

DICHIARA cessata la materia del contendere;

CONDANNA l’amministrazione resistente al pagamento di spese di lite che si liquida in Euro 800,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Resta altresì fermo a carico della parte soccombente l’onere di rimborso del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dalla lettera e) del comma 35bis dell’art. 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo integrato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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