Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-02-2012, n. 1693 Assicurazione della responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 27 marzo 2006 il Tribunale di Macerata, in accoglimento della domanda di risarcimento danni avanzata da Z.L.F. nei confronti di R.Q. e della Siad soc. di Assicurazione Danni Spa in relazione ad un sinistro stradale verificatosi il 13 ottobre 1980 in (OMISSIS), condannava il R. in solido con la Aurora Assicurazioni Spa, succeduta alla Siad quale rappresentante del FGVS, al pagamento della somma di Euro 65.510,00 oltre accessori di legge, previa detrazione di quanto percepito dal danneggiato a titolo di indennizzo assicurativo erogato dall’Inail e dalla Regione Marche.

Avverso tale decisione proponeva appello l’Aurora Assicurazioni ed in esito al giudizio, in cui si costituiva l’appellato, la Corte di Appello di Ancona con sentenza depositata in data 27 novembre 2009, accoglieva il gravame. Avverso la detta sentenza Z.L. Franco ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Motivi della decisione

Con la prima doglianza, deducendo il vizio di violazione di legge e falsa o comunque mancata applicazione delle statuizioni della Corte Costituzionale nella sentenza n. 319 del 6.6.1989, il ricorrente ha censurato la tesi della Corte di Appello, secondo la quale a seguito dell’avvenuto rimborso, ad opera della società assicuratrice, degli importi delle prestazioni indennitarie effettuate in favore del danneggiato dai gestori delle assicurazioni sociali, in data antecedente alla citata decisione, si sarebbe determinata una situazione irreversibile per effetto dell’avvenuto esaurimento del massimale. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di appello, il pagamento all’Inail – questa, in sintesi, la ragione della censura – non può essere opposto al danneggiato quale causa di esaurimento del rapporto in quanto la nozione di rapporto esaurito deve riguardare l’assicuratore ed il danneggiato, restando ad essa estraneo l’Inail.

La doglianza è fondata e merita accoglimento. A riguardo, mette conto dì rilevare che, secondo l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, "La sentenza della Corte Costituzionale 6 giugno 1989, n. 319, che ha dichiarato l’illegittimità della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 28, commi 2, 3 e 4, nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali, sostituendosi nel diritto del danneggiato verso l’assicuratore della responsabilità civile, possano esercitare l’azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell’assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti, ha fatto perdere efficacia alle norme dichiarate incostituzionali dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, mentre non spiega effetto rispetto ai rapporti esauriti. La circostanza che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma, l’Inail abbia dichiarato all’assicuratore di volersi surrogare nei diritti del danneggiato e suo assistito non è un fatto giuridico di per sè idoneo a rilevare come causa di esaurimento del rapporto e, quindi, come limite agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale. Infatti, sino a quando il diritto del danneggiato verso l’assicuratore non è prescritto o in ordine ad esso non si sia formato un giudicato negativo, il giudice richiesto di pronunziare sull’esistenza del diritto non può attribuire effetto estintivo di tale diritto alla surrogazione esercitata dall’Inail perchè ciò significherebbe applicare la norma dichiarata costituzionalmente illegittima. Nè un tale effetto il giudice può attribuire al pagamento in favore dell’Inail, in quanto l’effetto estintivo del pagamento (efficace se fatto al creditore o a persona legittimata a riceverlo in suo conto o a persona succedutagli nella titolarità del credito) eseguito in base a norma dichiarata incostituzionale cessa con la dichiarazione di incostituzionalità, sicchè il creditore che non ha ricevuto il pagamento ha diritto di pretenderlo, ed il debitore che ha pagato ha diritto di ripetere il pagamento divenuto indebito da chi lo ha ricevuto" (Cass. n. 15431/2004, n. 19560/2003, n. 605/98). Ne consegue che in applicazione di questo principio la censura formulata merita di essere accolta, ritenendosi in essa assorbito il secondo motivo di impugnazione, fondato sulla falsa applicazione dell’art. 1256 c.c..

Considerato che la sentenza impugnata si è discostata dal principio sopra riportato, pienamente condiviso dal Collegio ed applicabile nella fattispecie, il ricorso per cassazione in esame deve essere accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione.

Con l’ulteriore conseguenza che, occorrendo un rinnovato esame da condursi nell’osservanza del principio richiamato, la causa va rinviata alla Corte di Appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione, con rinvio della causa alla Corte di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine al regolamento delle spese della presente fase di legittimità.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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