Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-05-2011) 26-09-2011, n. 34755

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il G.U.P. presso il Tribunale di Taranto, all’esito di giudizio abbreviato, con sentenza dell’11 maggio 2010 ha condannato alla pena di 200 euro di ammenda C.P., C.F. e C.D., per il reato di cui all’art. 110 c.p., L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. a), perchè in concorso tra loro esercitavano l’attività venatoria in periodo in cui vigeva il divieto di caccia, in Ginosa il 24 settembre 2009.

Gli imputati, tramite il proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione per il seguente motivo: violazione dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per erronea applicazione della legge penale con riferimento alla L. n. 157 del 1992, art. 30, lett. f). Il giudice di merito ha condannato gli imputati ritenendo che il giorno dell’accertamento (giovedì) fosse giorno di silenzio venatorio, nonostante abbia dato atto che i giudici del Tribunale del riesame in relazione al sequestro probatorio dei fucili avessero ritenuto che non fosse di silenzio venatorio. L’art. 18 della legge quadro sulla caccia prevede che il numero delle giornate di cacca settimanale non possa essere superiore a tre e che le regioni possono consentire la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, che sono definiti di silenzio venatorio, nei periodi intercorrenti tra l’1 ottobre ed il 30 novembre. Il calendario venatorio della regione Puglia aveva stabilito che la caccia per l’anno 2009 si apriva il 20 settembre e che le giornate consentite di caccia erano i giorni mercoledì, sabato e domenica; nel periodo 12 ottobre – 15 novembre le giornate di caccia erano due fisse (mercoledì e domenica) ed una a scelta del cacciatore, escluse quelle del martedì e venerdì di silenzio venatorio. Pertanto il reato di cui all’art. 30, lett. f) attiene all’esercizio della caccia nelle sole giornate di silenzio venatorio e quindi il martedì e venerdì e non il giovedì quale era il 24 settembre 2009.

Motivi della decisione

Il motivo di ricorso non è fondato.

Come affermato dalla giurisprudenza, il contenuto del divieto dell’attività venatoria enunciato nella L. n. 157 del 1992, art. 18 va individuato facendo riferimento alla legge regionale (cfr. Sez. 3, n. 20678 dell’11/3/2004, Rea, Rv. 228916) e pertanto è evidente che per giornate di silenzio venatorio devono essere considerate non solo quelle espressamente indicate come tali dalla legge quadro sulla caccia (ossia il martedì e venerdì), ma anche quelle nelle quali l’esercizio della caccia non sia consentito in virtù di disposizione di legge regionale. Orbene, nel caso di specie, è pacifico, ed ammesso dagli stessi ricorrenti, che il giorno dell’accertamento dei fatti (24 settembre, giovedì) l’attività venatoria non fosse consentita nella regione Puglia, che aveva disposto per la l’anno 2009 l’apertura della caccia il 20 settembre, fissando quali giornate consentite il mercoledì, sabato e domenica e, di conseguenza intendendo le altre quali giorni di silenzio venatorio.

La sentenza impugnata è pertanto immune da censure, avendo applicato correttamente la disciplina normativa; il ricorso deve pertanto essere rigettato e ciascun ricorrente deve essere condannato, ai sensi del disposto di cui all’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese processuali.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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