T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 17-10-2011, n. 2459 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In punto di fatto il Tribunale rileva che a) con decreto ingiuntivo n. 3756/2009 emesso dal Tribunale di Monza il 23.06.2009, munito di formula esecutiva il 18.11.2009, notificato in tale forma il 01.02.2010 e non oggetto di opposizione, il giudice ordinario ha ingiunto all’amministrazione resistente di pagare in favore della società ricorrente la somma di Euro 167.338,65 oltre gli accessori, come indicati nel decreto; b) con decreto ingiuntivo n. 3257/2010 emesso Tribunale di Monza il 19.07.2010, munito di formula esecutiva il 05.11.2010, notificato in tale forma il 17.12.2010 e non oggetto di opposizione, il giudice ordinario ha ingiunto all’amministrazione resistente di pagare in favore della società ricorrente la somma di Euro 767.141,34 oltre gli accessori, come indicati nel decreto.

La società ricorrente lamenta che i decreti ingiuntivi di cui si tratta, non sono stati eseguiti integralmente dall’amministrazione, neppure costituitasi nel presente giudizio.

Tanto premesso, al Tribunale non resta che prendere atto della mancata esecuzione dei decreti ingiuntivi suindicati ed adottare le conseguenti misure ai sensi dell’art. 114 c.p.a..

In particolare, il Tribunale ritiene opportuno procedere alla nomina di un Commissario ad acta, individuandolo nel Prefetto di Caserta, affinché provveda all’esecuzione dei titoli suindicati per gli importi non ancora versati dall’amministrazione resistente.

A garanzia dell’effettività dell’adempimento, il Tribunale ritiene necessario disporre che il Commissario ad acta produca una dettagliata relazione sullo stato dell’esecuzione del decreto ingiuntivo almeno 10 giorni prima della camera di Consiglio fissata in dispositivo per il prosieguo della trattazione, con l’avviso che immotivati ritardi comporteranno l’adozione delle misure di legge.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)

non definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l’effetto:

1) Nomina Commissario ad acta il Prefetto di Caserta, con facoltà di delega ad altri funzionari a lui gerarchicamente subordinati, affinché, previo accertamento della perdurante inottemperanza dell’amministrazione ingiunta, provveda entro 120 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla notificazione se anteriore, all’esecuzione dei decreti ingiuntivi indicati in epigrafe, disponendo il pagamento delle somme in essi determinate, in favore della società ricorrente e previa decurtazione degli importi già corrisposti;

2) Il Commissario ad acta produrrà una dettagliata relazione sullo stato dell’esecuzione del decreto ingiuntivo almeno 10 giorni prima della Camera di Consiglio fissata per il prosieguo della trattazione.

3) Rinvia per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 15 marzo 2012, ad ore di rito;

Spese al definitivo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *