Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-02-2012, n. 1692 Riparazione per errore giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il fallimento della Azienda Agricola di Monte Antico s.r.l. propone ricorso per cassazione L. n. 117 del 1988, ex art. 5, comma 4, in base a due motivi, avverso il decreto della corte di appello di Genova che ha rigettato il reclamo proposto contro il decreto di inammissibilità emesso dal Tribunale di Genova riguardo all’azione di responsabilità dello Stato, ai sensi dell’art. 2 della stessa legge, promossa il 18/12/06, in relazione a comportamenti posti in essere dal Giudice Delegato dott. O..

Resiste con memoria la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il ricorrente ha presentato dichiarazione L. n. 183 del 2011, ex art. 26.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo, sotto il profilo della violazione della L. n. 117 del 1988, art. 4, commi 2 e 3, il fallimento ricorrente censura il decreto impugnato, che ha ritenuto compiuto il termine di decadenza biennale, assumendo che la previsione della esperibilità dell’azione di cui alla L. n. 117 del 1988, art. 2, contenuta nell’art. 4, comma 2 della stessa legge ("quando sia esaurito il grado di procedimento nell’ambito del quale si verifica il fatto che ha cagionato il danno"), vada letta, pena l’incostituzionalità della norma, nel senso che, in caso di procedura fallimentare, il termine decadenziale inizi a decorrere dalla chiusura del fallimento. Assume in particolare, nel quesito di diritto, con riferimento alla motivazione della Corte di appello, che i mezzi di impugnazione previsti dall’art. 26 L.F. e art. 111 Cost. non possono essere considerati mezzo ordinari di impugnazione dei provvedimenti di cui agli artt. 25 e 35 L.F., non avendo questi "natura decisoria ma solo ordinatoria". 1.1.- Il mezzo è inammissibile, sia per difetto di autosufficienza, non essendo testualmente riportati gli addebiti ascritti al magistrato, sia perchè non è riportato il motivo di appello del fallimento (in sentenza si da atto che "nel corso del procedimento il fallimento ha sostenuto varie tesi difensive, non sempre tra loro conciliabili, al fine di dimostrare la tempestività dell’azione"), sia infine perchè la tesi qui sostenuta, secondo la quale il termine decadenziale inizia a decorrere dalla chiusura del fallimento, renderebbe, se accolta, inammissibile la domanda del fallimento, considerato che secondo la L. n. 117 del 1988, art. 4, comma 2, ultimo periodo, il dies a quo del termine decadenziale coincide con il momento in cui l’azione è esperibile e dunque se si ritiene che il termine inizi a decorrere dalla chiusura del fallimento vuol dire che, prima di quella data, l’azione non sarebbe esperibile.

2.- Con il secondo motivo, sempre sotto il profilo della violazione di legge, il fallimento ricorrente, premesso che il dott. O. ha svolto le funzioni di Giudice Delegato dall’inizio della procedura sino al 31/12/01 e che il curatore è stato altresì revocato in data 30/10/02, assume che gli organi della procedura si poterono rendere conto del pregiudizio subito solo nel luglio 2005 e che il termine decadenziale previsto dalla norma va interpretato nel senso che esso inizia a decorrere non dal momento in cui il danno si verifica ma da quello in cui si manifesta all’esterno. Assume quindi, ritenuta la piena legittimità della procura rilasciata, per il giudizio di primo grado, dal coadiutore del curatore nominato dal G.D., che nessuna decadenza si era verificata al momento della proposizione del giudizio e formula il seguente quesito di diritto: "dica la Corte di Cassazione, statuendo la legittimità della procura rilasciata nella fattispecie dal coadiutore nominato dal G.D., nella impossibilità materiale manifestata dal curatore dimissionario in carica e nelle funzioni fino alla nomina del nuovo curatore, che nessuna decadenza sostanziale si è potuta verificare attesa la legittimità della nomina del coadiutore, il quale si è limitato a porre in essere quella manifestazione di volontà già espressa dal combinato disposto dagli organi della medesima procedura secondo le fasi procedimentali prescritte dalla legge, conferendo cioè mandato al legale nominato dal G.D. e per l’espletamento dell’attività giurisdizionale per la quale il Curatore, ancora in carica, aveva chiesto l’autorizzazione". 2.1.- Anche il secondo motivo è inammissibile, attesa la palese inadeguatezza del quesito di diritto, incentrato sulla sola questione relativa alla ritualità della procura rilasciata dal coadiutore, senza considerare che, secondo la sentenza impugnata, il termine decadenziale si era compiuto ben prima della notifica dell’atto di citazione recante la procura contestata ("al più tardi, nel luglio 2003").

3.- Il ricorso va dunque rigettato con la condanna del fallimento ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 15.200, di cui Euro 15.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il fallimento ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 15.200, di cui Euro 15.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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