Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 25-05-2011) 26-09-2011, n. 34754

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Asti, con sentenza del 4 marzo 2010 ha condannato alla pena di 6 mila euro di ammenda P.B.R., imputato del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 2, lett. a), per avere realizzato, quale presidente del C.d.A. dell’omonima srl, un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti prevalentemente da calcestruzzo, ferro, legno, plastica piastrelle, mattoni forati, interessando una superficie di circa 450 mq, accertato in Asti il 29 marzo 2007.

L’imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione per il seguente motivo: Inosservanza di norma processuale stabilita a pena di nullità, in quanto anche se la notifica del decreto di citazione per l’udienza del 7 ottobre 2009 era regolare, il giudice, su istanza del difensore che aveva avanzato un legittimo impedimento, aveva disposto un rinvio fuori udienza per l’udienza del 15 ottobre 2009; la notificazione di tale decreto risulterebbe nulla in quanto, per un errore di trascrizione dell’indirizzo del domicilio eletto, la stessa era stata effettuata ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4. Tale nullità si era verificata nel giudizio – essendo tale decreto di differimento stato disposto dal giudice nel giudizio – e non già in una fase anteriore, e pertanto la relativa eccezione doveva considerarsi tempestiva.

Motivi della decisione

Il motivo di ricorso non è fondato.

Va premesso che ricorre nullità assoluta e insanabile solo se la notificazione della citazione sia stata omessa del tutto o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, sia risultata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre la medesima nullità non ricorre "nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p." (cfr. Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, Palumbo, Rv. 229539 ed anche Sez. U. 17/10/2006, Clemenzi, Rv. 234905); in particolare "la notifica del decreto di citazione in luogo diverso dal domicilio dichiarato dall’imputato integra, ove non inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto, una nullità solo relativa che resta sanata se non eccepita immediatamente dopo l’accertamento della costituzione delle parti" (cfr., in fattispecie relativa a giudizio d’appello, Sez. 3, n. 20349 del 16/3/2010, Catania, Rv. 247109).

Nel caso di specie, risulta dagli atti che dopo la rituale notifica del decreto di citazione a giudizio per l’udienza del 7 ottobre 2009, a seguito dell’istanza di rinvio per legittimo impedimento avanzata dal difensore il 18 settembre, il Tribunale, con provvedimento emesso fuori udienza, rinviava d’ufficio tale udienza al 15 ottobre 2009, comunicando il decreto al difensore e notificandolo al ricorrente, non rinvenuto al domicilio eletto, per erronea indicazione dell’indirizzo (via (OMISSIS), anzichè via (OMISSIS)) presso il difensore di fiducia ex art. 161 c.p.p., comma 4; a tale udienza, presente l’avvocato nominato sostituto processuale dal difensore di fiducia, veniva dichiarata la contumacia del P. e veniva dichiarato aperto il dibattimento, subito rinviato per l’istruttoria al 4 marzo 2010; in tale successiva udienza si era poi svolta l’istruttoria alla presenza del difensore di fiducia; mai nulla, quindi, fu eccepito dai difensori presenti alle udienze del 15 ottobre 2009 e del 4 marzo 2010 in merito alla irregolarità della notificazione del decreto di differimento dell’udienza emesso dal Tribunale. Trattandosi di una nullità relativa, concernente un atto preliminare a dibattimento, la stessa doveva essere eccepita immediatamente, tra le questioni preliminari ex art. 491 c.p.p.. Nè può essere sostenuto che vi sia stato pregiudizio del diritto di difesa in quanto il difensore che ebbe a ricevere la notifica per conto dell’Imputato, in virtù del vincolo fiduciario instaurato con il mandato difensivo, era di certo tenuto a rendere noto l’atto al proprio assistito, e, comunque, a sollevare l’eccezione, in mancanza della quale il vizio evidenziato è risultato sanato.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente deve essere condannato, ai sensi del disposto di cui all’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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