Cass. civ. Sez. III, Sent., 07-02-2012, n. 1691 Risoluzione del contratto per inadempimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Giudice di Pace di Venezia – Mestre il 27 marzo 2007 dichiarava la risoluzione del contratto di fornitura, stipulato nel 2002 tra l’Associazione Showtime Promotion (d’ora in avanti Associazione) e la soc.T.Com s.r.l per alcuni servizi telematici, ossia si posta elettronica, hosting, ristrutturazione del sito corrispondente al dominio dell’Associazione e, quindi, condannava la soc.T.Com, convenuta a pagare a titolo di risarcimento alla Associazione la somma di Euro 1500/00 e a restituire a quest’ultima la somma di Euro 335,10.

Su gravame della soc.T.Com, che nelle more assumeva la denominazione sociale in LINKESS s.r.l., il Tribunale di Venezia in data 1 ottobre 2009 riformava integralmente la sentenza di primo grado.

Avverso siffatta decisione propone ricorso per cassazione l’Associazione sportiva dilettantistica Showtime promotion (già Associazione Showtime promotion), affidandosi a quattro motivi e depositando memoria. Resiste con controricorso la LINKESS.

Motivi della decisione

Va premesso che il presente ricorso si concentra ed evidenzia il vizio di motivazione della sentenza impugnata circa fatti controversi e decisivi per il giudizio ( art. 360 c.p.c., n. 5), sotto vari profili.

1.-Ciò premesso, il Collegio osserva quanto segue.

In punto di fatto, l’Associazione aveva concluso nel 2002 aveva concluso un contratto avente ad oggetto la fornitura di servizi telematici sul server di T. (cd.hosting). Nonostante il pagamento dell’intero corrispettivo convenuto, il server a settembre aveva oscurato il sito dell’Associazione e disabilitato il servizio di posta elettronica.

Di qui la presente controversia, in cui T. (il server) assumeva che l’Associazione aveva versato l’intero compenso pattuito per l’hosting, ma solo metà del compenso pattuito per la realizzazione e la gestione del sito ed è per questa ragione che T., avvalendosi dell’art. 1460 c.c., avrebbe interrotto la propria prestazione.

2.-Con il primo profilo (omissione e/o insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione circa la questione se per il restyling del sito web compiuto da T. fosse stato concordato un corrispettivo di Euro 775 o di Euro 387) la ricorrente lamenta che sarebbe stato del tutto omesso l’esame del documento n. 1 del fascicolo (OMISSIS) e che, comunque, quel documento, che conteneva la proposta contrattuale di T. "non è stato firmato da Showtime".

Il motivo in parte è generico, perchè non conforme al criterio di autosufficienza del ricorso, in quanto non riporta il testo integrale del documento, in parte è da disattendere.

Infatti, come questa Corte ha statuito (Cass. n. 18506/08; Cass. n. 21607/07), qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascriverne il testo integrale o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentirne un vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi per il giudice alcun onere di esame e ancor meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione.

Peraltro, il giudice dell’appello ha posto in rilievo che già il giudice di primo grado aveva rilevato la difficoltà di chiarire i termini dell’accordo contrattuale concluso, per poi affermare che non risultava provata la tesi dell’Associazione per cui la somma versata era quella pattuita per l’intero servizio reso da T., mentre l’ulteriore importo richiesto ineriva all’ulteriore intervento di restyling del sito internet, cui T. avrebbe dovuto provvedere nell’autunno del 2002, concludendo che non vi è alcuna adeguata prova della ricostruzione dei fatti proposta dall’Associazione, per cui era l’Associazione inadempiente non avendo versato l’intero compenso dovuto (p.5-6 sentenza impugnata).

Sul punto di censura, quindi, non si rinviene affatto il profilo dei vizio di motivazione denunciato.

3.-In merito al secondo profilo (omissione e/o insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione circa la questione se a Showtime fosse stato dato congruo preavviso dell’oscuramento) non risponde al vero quanto deduce la ricorrente, in quanto il giudice dell’appello ha ritenuto in modo logico e congruo, ed in virtù delle prove assunte, che l’Associazione era stata ben avvertita che se non avesse pagato, sarebbe stata interrotta la prestazione, come dalla puntuale testimonianza escussa, con una telefonata di preavviso, confermata anche da altro teste, per cui nella sentenza impugnata si rinviene non solo una reale argomentazione, ma una approfondita disamina degli elementi processuali.

E ciò va detto, aggiungendovi che la ricorrente sembra richiedere a questa Corte una diversa interpretazione di quanto accertato dal giudice del merito, che non ha trascurato alcuna delle testimonianze introdotte nel giudizio.

4.-In ordine al terzo profilo (omissione e/o insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione circa la questione se con l’oscuramento dei primi di settembre del 2002 il servizio di hosting e di posta elettronica fosse stato mantenuto da T.) la ricorrente lamenta che non è dato comprendere se ed i quali termini il giudice dell’appello abbia tenuto conto del fatto che nel settembre 2002 T. avrebbe potuto sospendere il solo servizio di restyling, per cui asseriva di non essere stata interamente pagata, mentre avrebbe potuto mantenere e non interrompere il servizio di hosting, per cui era stata di certo integralmente pagata, con una semplice operazione tecnica consistente nell’inserimento nel server di T. della vecchia versione del sito di Showtime, come già ampiamente dedotto da Showtime nei propri scritti difensivi in entrambi i gradi del giudizio (p. 20 ricorso).

Come appare evidente, anche con questa censura si richiede alla Corte una rivisitazione delle risultanze processuali, che sono state attentamente vagliate dal giudice del merito, che ha potuto concludere che il sito era stato oscurato, ossia non reso più visibile all’esterno, mentre non fu disattivato il servizio di posta elettronica.

Peraltro, la stessa censura non sembra porre in discussione quanto affermato nella sentenza, allorchè deduce che si poteva ripristinare la vecchia versione.

5.-Il quarto profilo (omissione e/o insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione circa la questione se con l’oscuramento dei primi di settembre del 2002 l’Associazione Showtime Promotion ha subito danni) resta assorbito, perchè, rigettandosi i primi tre profili, qualsiasi danno ipoteticamente subito, ma questo con motivazione logica anche in relazione al periodo di tempo in cui la vicenda si è svolta è risultato escluso, diventa irrilevante.

Peraltro, la censura sembra non conforme al criterio di autosufficienza perchè, pur contestando la motivazione del giudice dell’appello e riferendosi al doc. n. 26 e a ciò che è ritrascritto a nota 7 di p. 24 del ricorso, essa tratta di articoli di giornali e del contenuto delle memorie autorizzate che, riguardano, a quanto sembra, pregiudizi subiti da terzi, aggiungendosi per completezza motivazionale, che non vi può essere risarcimento del danno quando è stata ritenuta inadempiente al contratto la parte che è stata, come lo è stata, ritenuta responsabile di grave inadempimento.

Conclusivamente, il ricorso va respinto e le spese, che seguono la soccombenza, vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che liquidano Euro 700,00, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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